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Circolare

Circolare n. 14 del 6/07/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il 2017, in un anno di transizione verso gli ISA ma con proroga di un anno della loro entrata in vigore. Illustra l'aggiornamento delle territorialità, i correttivi "cassa" per le imprese in contabilità semplificata, la revisione congiunturale speciale, le principali novità della modulistica e di GERICO 2018, il regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti, le comunicazioni centralizzate di anomalia e gli adeguamenti necessari per i parametri. Ampio rilievo è dato alla gestione del passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa, alle rimanenze di magazzino e alle nuove informazioni richieste per le future elaborazioni ISA.

Studi di settore e parametri per il periodo d'imposta 2017

Studi di settore e parametri – periodo d'imposta 2017

La circolare fornisce i chiarimenti operativi per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri relativi al periodo d'imposta 2017. Il documento si colloca in una fase di transizione verso gli ISA, la cui entrata in vigore è stata però rinviata di un anno, e concentra l'attenzione su territorialità, correttivi "cassa", revisione congiunturale, modulistica, software GERICO, regime premiale, comunicazioni di anomalia e aggiornamenti per i parametri.

Quadro normativo generale

Per il 2017 continuano ad applicarsi gli studi di settore e i parametri, poiché l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal DL n. 50 del 2017, è stata differita dalla legge di stabilità 2018 al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. La circolare ricorda che tutti i 193 studi di settore in vigore per il 2016 sono stati aggiornati per consentirne l'applicazione corretta anche nel 2017.

Aggiornamento delle territorialità

Il DM 23 marzo 2018 ha aggiornato, per il 2017, le analisi territoriali di alcuni studi di settore e le territorialità comunali e provinciali. Gli interventi hanno riguardato:

  • la territorialità dei Factory Outlet Center, con effetti sullo studio YM05U;
  • le aggregazioni comunali conseguenti alle variazioni amministrative del 2017, con effetti sugli studi YG44U e YK04U;
  • la territorialità del livello delle tariffe taxi, con effetto sullo studio WG72A;
  • le analisi territoriali comunali, aggiornate per istituzione, modifica e ridenominazione di comuni;
  • le analisi territoriali provinciali, aggiornate per il nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.

Nel dettaglio, per YM05U è stata considerata la concorrenza dei Factory Outlet Center mediante l'individuazione delle aree gravitazionali e la misurazione, tramite GIS, della distanza in minuti dal F.O.C. più vicino. Per YG44U sono state aggiornate le aggregazioni territoriali rilevanti per la stima dei ricavi delle strutture ricettive, tenendo conto anche del numero di strutture presenti nei comuni interessati. Per WG72A, le nuove analisi comunali hanno confermato ai nuovi comuni il numero indice territoriale già attribuito ai comuni soppressi. Per YK04U, l'analisi basata sui circondari ha portato a confermare il circondario nei casi di fusione fra comuni dello stesso circondario e, per Mappano, all'assegnazione del circondario di Torino secondo il criterio della superficie dei territori confluiti.

Le territorialità comunali sono state integrate anche per i nuovi comuni istituiti nel 2017. Quando i comuni confluiti appartenevano allo stesso gruppo territoriale o avevano lo stesso numero indice, il valore è stato mantenuto; negli altri casi si è riapplicata la metodologia prevista. Per la territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, ai nuovi comuni con meno di 13 imprese in affitto è stato attribuito il numero indice del comune soppresso con più abitanti confluito nel nuovo ente.

Per la Sardegna, l'istituzione della città metropolitana di Cagliari e della nuova provincia Sud Sardegna, oltre alla modifica delle province di Sassari, Nuoro e Oristano, ha richiesto l'aggiornamento delle territorialità provinciali. Per Commercio e Generale, poiché i comuni coinvolti ricadevano nello stesso gruppo nelle vecchie province, ai nuovi assetti è stato assegnato lo stesso gruppo territoriale; per le altre territorialità il nuovo valore è stato ricostruito applicando nuovamente la metodologia del singolo decreto di approvazione.

Correttivi cassa per imprese minori in contabilità semplificata

Uno dei temi centrali della circolare è il passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata, disciplinato dall'art. 66 del TUIR come modificato dalla legge di bilancio 2017. Poiché gli studi di settore sono stati costruiti su dati contabili per competenza, il DM 23 marzo 2018 ha introdotto una metodologia correttiva per evitare distorsioni nelle stime dei ricavi e per consentire una corretta applicazione degli studi nel solo periodo d'imposta 2017.

La metodologia tiene conto anche delle rimanenze iniziali e finali di magazzino, che pur non rilevando più ai fini del reddito delle imprese minori, continuano a essere necessarie per la costruzione delle stime. I correttivi sono rilevanti non solo ai fini del controllo, ma anche per valutare correttamente l'accesso al regime premiale previsto dall'art. 10 del DL n. 201 del 2011.

Ai fini della coerenza, sono stati individuati indicatori la cui soglia può essere influenzata dal passaggio a cassa, in particolare quelli relativi a margini, redditività, gestione del magazzino e utilizzo degli impianti. Per ciascun indicatore è stato determinato un correttivo di coerenza; la soglia di coerenza per i soggetti in contabilità semplificata si ottiene moltiplicando la soglia ordinaria per il correttivo di coerenza.

Ai fini della congruità, i risultati degli studi di settore per le imprese in contabilità semplificata sono corretti tramite:

  • correttivo strutturale di cassa;
  • correttivo di cassa sulle vendite B2B;
  • correttivo di cassa sulle vendite B2PA;
  • correttivi settoriali di cassa;
  • correttivi territoriali di cassa.

Tali interventi si applicano ai 177 studi di settore relativi alle attività di impresa in vigore per il 2017 e incidono sia sul ricavo puntuale sia sul ricavo minimo. Il correttivo strutturale è determinato con modelli lineari misti, utilizzando come effetti fissi il valore dei beni strumentali, le spese per lavoro dipendente, il totale altri costi e la variabile dicotomica del regime di cassa; gli effetti random tengono conto della quota di vendite B2B, della quota B2PA, dei cluster organizzativi e del posizionamento territoriale.

Il correttivo B2B considera la lunghezza dei tempi di pagamento delle vendite verso soggetti IVA, pubbliche amministrazioni e altri soggetti rilevanti; il correttivo B2PA considera i tempi di pagamento verso la pubblica amministrazione e soggetti assimilati. I correttivi settoriali tengono conto della durata media di crediti e debiti per cluster, mentre quelli territoriali considerano la durata media di crediti e debiti per area territoriale omogenea, sulla base della territorialità del commercio o della territorialità generale.

In fase applicativa, il coefficiente correttivo complessivo di cassa è dato dalla somma del correttivo strutturale, dei correttivi B2B e B2PA ponderati con le rispettive quote di ricavi, e dei correttivi settoriali e territoriali ponderati con le probabilità di appartenenza ai cluster e alle aree territoriali. Il ricavo puntuale, il ricavo minimo e i maggiori ricavi da normalità economica sono poi moltiplicati per il fattore "+1" del coefficiente complessivo.

Revisione congiunturale speciale

Il DM 23 aprile 2018 ha approvato anche la revisione congiunturale speciale per il 2017, sulla base dell'art. 8 del DL n. 185 del 2008, per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. Sono previsti cinque gruppi di interventi:

  • correttivi dell'analisi di coerenza economica;
  • correttivi dell'analisi di normalità economica con riferimento alla durata delle scorte;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali.

Gli ultimi tre si applicano ai contribuenti con ricavi o compensi dichiarati inferiori al ricavo o compenso puntuale di riferimento, eventualmente già modificato dai correttivi di coerenza. La circolare evidenzia che la struttura è analoga a quella già adottata per i periodi d'imposta 2015 e 2016 e rinvia ai chiarimenti delle precedenti circolari.

Novità della modulistica

La modulistica 2017 è stata costruita con una struttura comune per i principali quadri, in particolare A, F, G, T e X, con istruzioni generali richiamate nei singoli studi. È stato eliminato il quadro V, non più necessario poiché le relative informazioni sono già presenti nei quadri dichiarativi del modello REDDITI 2018 e riguardano cause di esclusione o inutilizzabilità degli studi.

Nelle istruzioni Parte Generale viene inoltre chiarito che i soggetti con residenza o sede operativa nei comuni interessati da eventi sismici o alluvionali specificamente indicati non sono obbligati alla presentazione del modello studi di settore se dichiarano la causa di esclusione per periodo di non normale svolgimento dell'attività. Il riferimento deve essere indicato nel frontespizio REDDITI 2018 nella casella Eventi eccezionali con i codici 5, 6 e 7.

Nel frontespizio dei modelli studi di settore non compare più il codice 5 relativo alla cessazione dell'attività senza riavvio entro sei mesi, poiché per i soggetti cessati non è più prevista la compilazione del modello.

Presentazione del modello per la sola acquisizione dei dati

Per alcune attività, il modello studi di settore deve essere presentato solo per l'acquisizione dei dati, finalizzati all'elaborazione degli ISA. In tali casi gli esiti degli studi non rilevano ai fini dell'accertamento e restano applicabili, se previsti, i parametri. La circolare riporta i codici attività interessati e i corrispondenti modelli da compilare, tra cui fabbricazioni specifiche, attività del commercio, noleggio biciclette, ipermercati e commercio all'ingrosso di tabacco.

Quadro A – personale addetto all'attività

Per il 2017 è confermata la scelta di prevedere due sole strutture del quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa e una per quelle in forma di lavoro autonomo, anche negli studi con doppio quadro contabile. Le istruzioni sono state semplificate e chiarite con riferimento a rapporti di lavoro o collaborazione soppresse dal Jobs Act ma ancora rilevanti se instaurate prima del 25 giugno 2015, come collaborazione a progetto, lavoro ripartito e associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Quadro F – elementi contabili impresa e regime di cassa

Anche per il quadro F è stata mantenuta un'unica struttura. Le istruzioni sono state aggiornate per recepire il nuovo regime di cassa e la metodologia correttiva del DM 23 marzo 2018. I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati richiesti dall'art. 66 TUIR e, in più, le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino nei righi dedicati.

La circolare precisa che anche chi ha optato per il regime del "registrato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/1973 deve indicare rimanenze iniziali e finali. Le rimanenze finali devono corrispondere al valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, determinato extracontabilmente ai sensi degli artt. 92 e 93 TUIR, valorizzando le quantità fisiche al costo di acquisto o, per il commercio al minuto, al prezzo al dettaglio.

Il modello è stato integrato con la sezione "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata" composta dai righi F41-F44. Qui si indica l'eventuale opzione per il metodo del registrato e, se non barrata la relativa casella, il totale delle operazioni imponibili verso soggetti IVA, le operazioni in reverse charge e le operazioni verso pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati. Per il contribuente che abbia optato per il regime del registrato, i righi successivi non devono essere compilati.

La circolare segnala inoltre una possibile anomalia per lo studio WG68U, relativo al trasporto merci su strada e servizi di trasloco: gli autotrasportatori che usano il regime del registrato possono risultare non congrui per effetto dell'annotazione differita delle fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017. Tale situazione può essere segnalata in GERICO 2018 nelle Note aggiuntive.

Quadro T – congiuntura economica

Il quadro T è utilizzato per raccogliere i dati necessari all'applicazione dei correttivi crisi. In generale, per gli studi di impresa esiste un unico documento di istruzioni comuni; per gli studi con doppia natura reddituale sono previste due strutture specifiche. Nel quadro vengono richiesti dati relativi ai periodi 2014, 2015 e 2016 per la rimodulazione dell'indicatore "Durata delle scorte" e per il correttivo congiunturale individuale.

La circolare ribadisce che, se il contribuente risulta comunque congruo e normale senza i correttivi, la compilazione di tali informazioni può essere omessa. I dati vanno indicati solo per i periodi in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2017. Se nei tre anni di riferimento è stata svolta un'attività diversa con studio diverso, il quadro T non può essere compilato e la situazione può essere indicata nelle annotazioni di GERICO.

Dati complementari per l'elaborazione degli ISA

Per alcuni modelli è stato introdotto il quadro Z – Dati complementari, destinato a raccogliere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi legate agli ISA. Per tutti gli studi di settore relativi alle attività di impresa è stata inoltre inserita una nuova sezione "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata" con i righi Z901-Z904.

Tali righi servono a rappresentare gli effetti del passaggio dal regime di competenza al regime di cassa e richiedono l'indicazione:

  • dei componenti positivi già tassati nel 2016 che non concorrono al reddito 2017;
  • dei componenti positivi già presenti nel modello che, pur non tassati nel 2016, concorrono al reddito 2017;
  • dei componenti negativi già tassati nel 2016 che non concorrono al reddito 2017;
  • dei componenti negativi già presenti nel modello che, pur non dedotti nel 2016, concorrono al reddito 2017.

La circolare precisa che tali informazioni non sono sanzionate ai fini dell'art. 8 del d.lgs. n. 471/1997 nella misura in cui sono finalizzate all'affinamento degli ISA e non costituiscono ancora l'unica comunicazione rilevante ai fini dell'art. 9-bis del DL n. 50/2017, che troverà applicazione piena solo dal periodo d'imposta 2018.

GERICO 2018

GERICO 2018 gestisce sia i correttivi cassa sia i correttivi crisi. Il software visualizza, nei vari riquadri, i valori soglia di coerenza già corretti, i maggiori ricavi da normalità comprensivi del correttivo cassa, nonché il ricavo puntuale e minimo integrati con gli interventi di cassa e crisi. Le sezioni sono state rinominate per rendere evidente la presenza di tali correttivi.

Gli effetti correttivi si applicano solo ai soggetti in contabilità semplificata che non hanno optato per il metodo del registrato. Per tali soggetti, il software consente di sterilizzare i correttivi cassa selezionando la casella del rigo F41.

Regime premiale

La circolare riepiloga il regime premiale dell'art. 10 del DL n. 201/2011, che comporta limitazioni ai poteri di accertamento per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi congrui e risultano coerenti agli studi di settore, avendo correttamente comunicato i dati richiesti. Per tali soggetti sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi, la determinazione sintetica del reddito è ammessa solo oltre la soglia di un terzo e il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno.

Per il 2017, ultimo anno di applicazione del regime premiale prima degli ISA, sono confermati i criteri già usati per il 2014-2016. Con provvedimento del 1° giugno 2018 è stato disciplinato l'accesso al regime per 155 studi di settore, tra cui uno di lavoro autonomo e due con doppio quadro contabile, purché gli studi prevedano indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tra efficienza del lavoro, efficienza del capitale, gestione delle scorte, redditività e struttura, oppure a tre di tali tipologie includendo l'indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.

Comunicazioni centralizzate di anomalia

L'Agenzia delle Entrate continua a inviare ai contribuenti comunicazioni di anomalia dei dati degli studi di settore tramite il Cassetto fiscale, secondo il sistema di comunicazioni centralizzate introdotto dalla legge n. 190/2014. L'obiettivo è consentire una correzione spontanea di errori od omissioni e, ove necessario, il ricorso al ravvedimento operoso con dichiarazione integrativa e pagamento della sanzione ridotta, utilizzando il codice atto indicato nella comunicazione.

Le anomalie sono individuate sulla base di 69 criteri tecnici, riconducibili a macroaree quali gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze e esistenze iniziali, beni strumentali, costi residuali di gestione, dati su soci e addetti, dati fondamentali mancanti, cause di esclusione dichiarate per tre anni consecutivi, costo del venduto, utili agli associati in partecipazione, locazione di immobili senza indicazione delle superfici, incoerenze tra quadro F e quadro T, incongruenze tra studio presentato e dati strutturali, cooperativa a mutualità prevalente non riscontrata nell'albo e discordanza tra pensionato dichiarato e CU.

Nel 2018 sono state introdotte tre nuove tipologie di anomalia e ne sono state eliminate quattro. Se un contribuente ricade in più anomalie, viene segnalata solo quella considerata più grave. La campagna ha riguardato circa 170.858 contribuenti, e i fac-simile delle comunicazioni sono pubblicati sul sito dell'Agenzia.

La comunicazione è veicolata principalmente tramite Cassetto fiscale; se il contribuente ha scelto l'invio all'intermediario, la missiva è trasmessa anche tramite Entratel. Ai contribuenti abilitati ai servizi telematici che hanno optato per gli avvisi, è inoltre inviato un messaggio via mail o SMS; per chi non ha incaricato l'intermediario viene inviato un messaggio PEC che segnala l'aggiornamento del Cassetto fiscale.

Applicazione dei parametri

Per i parametri la circolare richiama le istruzioni operative già fornite negli anni precedenti e segnala due profili di criticità: l'assenza di interventi specifici per la maggiorazione del 40% o del 150% di canoni di leasing e quote di ammortamento agevolati da precedenti leggi, e la gestione non completa del passaggio al criterio di cassa per le imprese semplificate.

Il DM 24 maggio 2018 ha comunque aggiornato la documentazione tecnica e metodologica, prevedendo che le imprese minori in contabilità semplificata applichino i parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 TUIR e delle rimanenze di magazzino. Le istruzioni del modello per gli esercenti attività di impresa sono state quindi integrate prevedendo l'indicazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali anche ai fini dei parametri.

Infine, anche per i parametri è stata inserita una sezione "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata" con i righi P53-P56, destinata alla futura elaborazione degli ISA. I dati da indicare sono analoghi a quelli richiesti negli studi di settore e riguardano componenti positivi e negativi già tassati o non tassati nel 2016 per effetto del regime di provenienza o di destinazione. La circolare precisa però che tali informazioni non incidono sul calcolo dei parametri.

Punti principali

Quadro generale e proroga degli ISA

Per il periodo d'imposta 2017 continuano ad applicarsi gli studi di settore e i parametri, poiché l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal DL n. 50/2017, è stata differita di un anno dalla legge di stabilità 2018. La circolare precisa che tutti i 193 studi in vigore per il 2016 sono stati aggiornati per il 2017.

Aggiornamento territorialità

Il DM 23 marzo 2018 ha aggiornato cinque ambiti territoriali: Factory Outlet Center, aggregazioni comunali, territorialità dei taxi, analisi comunali e provinciali, anche in relazione alle variazioni amministrative del 2017 e al nuovo assetto territoriale della Sardegna. Gli aggiornamenti incidono su studi specifici, tra cui YM05U, YG44U, YK04U e WG72A.

Correttivi cassa per imprese in contabilità semplificata

Per le imprese minori che determinano il reddito ex art. 66 TUIR, il DM 23 marzo 2018 ha introdotto correttivi per neutralizzare gli effetti del passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa. I correttivi agiscono sia sulla coerenza sia sui risultati degli studi di settore e includono correttivo strutturale, correttivi B2B e B2PA, correttivi settoriali e territoriali. Per il calcolo restano rilevanti anche le rimanenze iniziali e finali di magazzino.

Revisione congiunturale speciale

Con DM 23 aprile 2018 è stata approvata la revisione congiunturale speciale per il 2017, applicabile a tutti i 193 studi di settore. Sono previsti correttivi per coerenza economica, normalità economica (in particolare la durata delle scorte), correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali.

Novità della modulistica e dati per ISA

La modulistica 2017 è stata semplificata con istruzioni comuni per i principali quadri e con l'eliminazione del quadro V. Sono state introdotte nuove sezioni per le imprese in contabilità semplificata e nuovi dati complementari destinati alla futura elaborazione degli ISA. Analoghe integrazioni sono previste nei modelli parametri.

GERICO 2018 e regime premiale

GERICO 2018 recepisce i correttivi cassa e crisi e mostra i valori già corretti nelle sezioni di coerenza, normalità e congruità. La circolare riepiloga anche il regime premiale ex art. 10 DL n. 201/2011, confermato per il 2017 per 155 studi di settore, con preclusione di alcuni accertamenti e riduzione dei termini di decadenza.

Comunicazioni centralizzate di anomalia

L'Agenzia invia ai contribuenti comunicazioni di anomalia attraverso il Cassetto fiscale, con possibilità di correzione tramite ravvedimento operoso. Le anomalie individuate sono ricondotte a 69 criteri, tra cui magazzino, rimanenze, beni strumentali, costi residuali, dati sui soci, attività esclusa e incongruenze tra quadro F e quadro T.

Applicazione dei parametri

Anche per i parametri vengono recepite le modifiche legate al passaggio al criterio di cassa per le imprese semplificate e l'obbligo di indicare rimanenze iniziali e finali. È inoltre prevista una nuova sezione informativa per la futura elaborazione degli ISA, con dati che però non incidono sul calcolo dei parametri.

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