Ordinanza del 27/09/2018 n. 23236 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Svolgimento dell'attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile - Dichiarazione nell'atto di acquisto - Presupposto - Verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilisce che l’agevolazione prima casa richiede, a pena di decadenza, la dichiarazione nell’atto di acquisto dei requisiti previsti dalla legge, compresa la scelta tra il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile e l’utilizzo dell’abitazione per esigenze lavorative in un Comune diverso. La successiva rettifica delle dichiarazioni non sana l’omissione originaria né consente di mantenere il beneficio, anche perché l’Amministrazione deve poter verificare i presupposti dell’agevolazione provvisoriamente riconosciuta.
Agevolazione prima casa: necessità di dichiarare nell’atto il criterio della residenza o della sede effettiva di lavoro
Agevolazione prima casa e dichiarazione della sede di lavoro
La pronuncia riguarda l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa e, in particolare, la necessità che il contribuente dichiari nell’atto notarile il requisito rilevante ai fini del beneficio. La Corte di cassazione chiarisce che, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente deve invocare espressamente uno dei criteri alternativi previsti: la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile oppure la sede effettiva dell’attività lavorativa nello stesso Comune, anche quando diverso da quello di residenza.
Vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio n. 4416/14/16, depositata il 6 luglio 2016, che aveva accolto l’appello del contribuente contro un avviso di liquidazione. L’avviso aveva recuperato l’intera aliquota IVA relativa all’acquisto, effettuato nel 2009, di un immobile destinato a prima casa, ritenendo insussistenti i requisiti per l’agevolazione.
La CTR aveva riconosciuto il beneficio nonostante l’errata dichiarazione resa nel rogito, secondo cui il contribuente sarebbe stato residente nel Comune di ubicazione dell’immobile. Secondo il giudice regionale, il requisito sarebbe stato comunque soddisfatto poiché il trasferimento della residenza era avvenuto entro diciotto mesi dall’acquisto, come risultava da un successivo atto di rettifica.
La CTR aveva inoltre considerato la successiva rettifica della dichiarazione con cui il contribuente aveva dichiarato di non possedere altri immobili nel Comune. In seguito, egli aveva ammesso di essere proprietario pro quota della casa familiare, per effetto della successione della madre, sostenendo tuttavia di non averne la disponibilità poiché gravata dal diritto di abitazione spettante al padre.
Il contribuente si è costituito nel giudizio di cassazione con controricorso e ha depositato memoria.
Normativa e requisiti dell’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell’art. 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui, per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, devono coesistere il presupposto oggettivo relativo al possesso di altri immobili e i requisiti soggettivi previsti dalla nota II-bis, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 131 del 1986. La sussistenza di tali condizioni deve essere dichiarata nell’atto notarile di acquisto.
La fruizione del beneficio è infatti subordinata alla manifestazione espressa, nell’atto di acquisto, della volontà di avvalersi della riduzione fiscale. Tale richiesta presuppone necessariamente la dichiarazione del contribuente circa l’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa agevolativa.
Criteri alternativi: residenza e sede effettiva di lavoro
La Corte condivide il principio già affermato dalla sentenza n. 13850 del 31 maggio 2017, secondo cui il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente:
- il criterio della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile;
- il criterio della sede effettiva di lavoro nel medesimo Comune, anche se diverso dal Comune di residenza.
La verifica del requisito varia in base al criterio scelto:
- per la residenza, rilevano le risultanze delle certificazioni anagrafiche;
- per la sede lavorativa, occorre accertare l’effettiva sede di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il contribuente che intenda beneficiare dell’agevolazione sulla base della sede di lavoro deve dichiarare nell’atto notarile di voler utilizzare l’abitazione in relazione a un luogo di lavoro situato in un Comune diverso da quello di residenza. L’omissione di tale dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio.
Necessità della dichiarazione nell’atto e irrilevanza delle rettifiche successive
La Corte considera decisivo il fatto che nell’atto di compravendita mancasse l’espressa dichiarazione, prevista a pena di decadenza, relativa alla volontà di trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune in cui era ubicato l’immobile.
Non è quindi sufficiente che il contribuente trasferisca successivamente la residenza entro il termine di diciotto mesi, se nell’atto originario non ha dichiarato il requisito o non ha indicato il diverso criterio della sede effettiva di lavoro. La successiva rettifica della dichiarazione non sana l’omissione originaria.
La stessa conclusione riguarda la dichiarazione risultata mendace relativa all’assenza di altri immobili nel Comune. Il beneficio richiede che le condizioni previste dalla legge siano dichiarate correttamente nell’atto di acquisto, consentendo all’Amministrazione finanziaria di verificare i presupposti dell’agevolazione riconosciuta in via provvisoria.
Funzione della dichiarazione e controlli dell’Amministrazione
La dichiarazione contenuta nell’atto notarile non ha una funzione meramente formale. Essa consente all’Amministrazione finanziaria di individuare il presupposto invocato dal contribuente e di controllarne la sussistenza.
La Corte richiama, sul punto, la sentenza n. 6501 del 16 marzo 2018, secondo cui la necessità di indicare nell’atto il criterio della sede lavorativa è funzionale anche alla verifica dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto. In assenza di tale indicazione, l’Amministrazione non dispone degli elementi necessari per verificare quale requisito il contribuente abbia inteso far valere.
Decisione della Corte
Il motivo proposto dall’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto fondato. La Corte ha quindi:
- accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
- cassato la sentenza impugnata della CTR del Lazio;
- rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione;
- disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 20 giugno 2018 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2018.
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