Ordinanza del 26/09/2018 n. 22963 - Corte di Cassazione
IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - Principio di cartolarità - Obbligo dell'emittente di pagare l'imposta - Limiti - Tempestiva attivazione della procedura di variazione o, in mancanza, definitiva eliminazione del rischio di utilizzo della fattura da parte del destinatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della contribuente al rimborso di 200.000 euro di IVA versata su una fattura relativa a un’operazione inesistente. In base al principio di cartolarità, l’emittente deve versare l’imposta indicata in fattura, salvo tempestiva correzione o annullamento. Tuttavia, il rimborso dell’IVA eccedente è riconoscibile quando il destinatario abbia stornato la fattura dalle proprie liquidazioni, eliminando definitivamente il rischio di detrazione e di perdita di gettito fiscale. Le spese del giudizio di legittimità, pari a 5.600 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Agenzia.
IVA su fattura per operazione inesistente: obbligo di versamento e rimborso dell’imposta indebitamente versata
IVA indicata in fattura per operazione inesistente
La pronuncia riguarda l’obbligo dell’emittente di versare l’IVA esposta in una fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente e i limiti entro i quali può essere riconosciuto il rimborso dell’imposta versata indebitamente.
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 31 gennaio 2011, che aveva confermato l’accoglimento della domanda della V. s.r.l. diretta a ottenere il rimborso di 200.000 euro di IVA.
Fatti e procedimento
La V. s.r.l. aveva emesso nei confronti della C. s.p.a., società detentrice dell’intero capitale sociale della contribuente, una fattura relativa a un imponibile complessivo di 1.000.000 di euro.
L’operazione era stata successivamente considerata inesistente. La società destinataria della fattura non aveva detratto l’IVA indicata nel documento e aveva provveduto a stornare la fattura dalle proprie liquidazioni IVA.
La contribuente aveva quindi presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata e ritenuta non dovuta. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, aveva proposto ricorso, accolto dal giudice di primo grado e successivamente confermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, sostenendo che l’IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti fosse dovuta “fuori conto” e non potesse essere recuperata mediante il meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte.
Principio di cartolarità e obbligo dell’emittente
La Corte ha richiamato l’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il cedente o prestatore che emette una fattura per un’operazione inesistente è tenuto a versare l’imposta per l’intero ammontare indicato nel documento.
L’obbligo deriva dal principio di cartolarità dell’IVA: l’imposta esposta in fattura diviene, in linea generale, dovuta dall’emittente indipendentemente dall’effettiva esistenza dell’operazione sottostante. Tale regola mira a tutelare il sistema fiscale dal rischio che il destinatario utilizzi la fattura per esercitare indebitamente il diritto alla detrazione.
Correzione o annullamento della fattura
L’obbligo di versamento non opera quando l’emittente abbia tempestivamente corretto o annullato la fattura secondo la procedura prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La correzione o l’annullamento devono consentire:
- l’applicazione dell’esatta imposta effettivamente dovuta;
- il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario;
- l’eliminazione del rischio che l’IVA indicata nella fattura venga utilizzata indebitamente.
Rimborso dell’IVA versata in eccedenza
La Corte ha precisato che la mancata osservanza degli adempimenti formali previsti dalla normativa non consente automaticamente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, né impedisce in ogni caso il rimborso dell’IVA indebitamente versata in eccedenza.
Il rimborso può essere riconosciuto quando il giudice di merito accerti che il rischio di perdita di gettito sia stato definitivamente eliminato. Ciò si verifica, in particolare, quando il destinatario abbia ritirato o stornato la fattura e non l’abbia utilizzata, né possa più utilizzarla, per esercitare il diritto alla detrazione.
La condizione sostanziale è quindi l’assenza di un rischio effettivo per l’Erario. La neutralità dell’IVA impedisce che l’imposta resti definitivamente a carico dell’emittente quando non sussista più alcuna possibilità di detrazione indebita da parte del destinatario.
Accertamento compiuto nel caso concreto
Nel caso esaminato, la Commissione tributaria regionale aveva accertato che la C. s.p.a., destinataria della fattura, aveva stornato il documento dalle proprie liquidazioni IVA.
Secondo la Corte, tale comportamento aveva eliminato qualsiasi rischio di perdita di entrate fiscali per l’Erario, poiché la fattura non era stata utilizzata per detrarre l’imposta e non risultava più utilizzabile a tale fine.
Di conseguenza, la V. s.r.l. aveva diritto al rimborso dell’IVA versata in eccedenza, nonostante la questione relativa alla regolarità formale della procedura di variazione.
Riferimenti giurisprudenziali
La decisione richiama precedenti della Corte di cassazione, tra cui:
- Cass. 14 marzo 2012, n. 4020;
- Cass. 27 maggio 2015, n. 10939.
È inoltre richiamata la giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare la sentenza della Corte di giustizia dell’11 aprile 2013, causa Rusedespred. Tale orientamento afferma che il principio di neutralità dell’IVA impedisce di negare il rimborso dell’imposta fatturata per errore quando l’Amministrazione abbia definitivamente escluso, nei confronti del cliente, il diritto di detrarla.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in:
- 5.600 euro;
- rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
- accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 24 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 26 settembre 2018.
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