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Ordinanza

Ordinanza del 26/09/2018 n. 22855 - Corte di Cassazione

IRES - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di sponsorizzazione - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di una compagine sportiva dilettantistica beneficiano della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e sono quindi deducibili senza ulteriori verifiche di inerenza e congruità, quando siano rispettate le condizioni previste dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario della contribuente è stato accolto.

Deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione sportive ai sensi dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002

Deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive

La pronuncia riguarda la deducibilità, ai fini IVA, IRES e IRAP, delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno d’imposta 2009 dalla C.M. s.r.l. in favore di una compagine sportiva dilettantistica. La Corte di cassazione ha chiarito che, ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002, tali spese sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non rappresentativa.

Vicenda processuale

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento contestando la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, ritenendole prive dei requisiti di inerenza e congruità. La società contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, dichiarando indeducibili i costi.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del T.U.I.R. e dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002;
  • violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R., per avere la CTR richiesto la prova dell’inerenza e della congruità delle spese;
  • omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata.

Presunzione legale assoluta prevista dalla legge

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione disciplinate dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 sono qualificate come spese di pubblicità, e non di rappresentanza, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
  • viene rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla disposizione;
  • la sponsorizzazione è diretta a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato svolge effettivamente una specifica attività promozionale.

La presunzione è definita “legale assoluta”: una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste, non è necessario dimostrare ulteriori requisiti di inerenza, congruità o utilità della spesa. La Corte ha richiamato, in particolare, le pronunce n. 5720 del 2016, n. 8981 del 2017, n. 14232 del 2017, n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018.

Applicazione al caso concreto

Secondo la Corte, dalla stessa sentenza impugnata risultava che le condizioni richieste erano state rispettate. In particolare, le spese erano documentate, riferite a una compagine sportiva dilettantistica e di importo inferiore al limite massimo previsto dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002.

La CTR aveva tuttavia escluso la deducibilità dei costi sulla base di valutazioni relative alla loro inerenza rispetto all’attività della società e alla loro congruità economica. Tali valutazioni sono state ritenute irrilevanti, poiché incompatibili con la presunzione legale assoluta applicabile alle sponsorizzazioni che soddisfano le condizioni di legge.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ritenendo superfluo esaminare le ulteriori censure.

La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha quindi deciso direttamente nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente e riconoscendo la deducibilità delle spese di sponsorizzazione contestate.

Spese processuali

L’Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società contribuente, liquidate in:

  • Euro 5.300,00 per compensi;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
  • accessori di legge.

Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza intervenuta successivamente alla proposizione dell’appello.

Date della pronuncia

La decisione è stata adottata a Roma il 5 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 26 settembre 2018.

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