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Ordinanza

Ordinanza del 26/09/2018 n. 22863 - Corte di Cassazione

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) - Cessazione dell'attività - Credito maturato - Rimborso - Prescrizione decennale - Domanda - Compilazione dichiarazione annuale - Modulo VR - Valenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il credito IVA esposto nella dichiarazione annuale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La compilazione del quadro RX4 costituisce formale domanda di rimborso; il modello VR è soltanto un adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare la procedura esecutiva. In caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza IVA è disciplinata dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato rigettato, con condanna alle spese.

Rimborso del credito IVA maturato alla cessazione dell’attività: prescrizione decennale e valore della dichiarazione annuale anche senza modello VR

Rimborso del credito IVA alla cessazione dell’attività

La decisione riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA maturata dal contribuente in seguito alla cessazione dell’attività e il valore della dichiarazione annuale ai fini della presentazione della domanda, anche in assenza del modello VR. La Corte di cassazione conferma che il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e che la compilazione del quadro RX4 della dichiarazione annuale costituisce esercizio formale del diritto al rimborso.

Questione sottoposta alla Corte

L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione dei giudici di appello sostenendo che il credito IVA non fosse rimborsabile, poiché la relativa istanza era stata presentata al di fuori del modello legale previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo la difesa erariale, avrebbe dovuto applicarsi il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Termine applicabile al credito IVA

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il credito IVA indicato dal contribuente nella dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

L’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede un termine biennale di decadenza, non trova applicazione poiché opera soltanto in via sussidiaria e residuale, quando non siano previste disposizioni specifiche. Nel caso dell’eccedenza IVA risultante dalla cessazione dell’attività, la disciplina specifica è contenuta nell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

La cessazione dell’attività impedisce al contribuente di riportare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo; per tale ragione, l’eccedenza deve essere chiesta a rimborso secondo la disciplina propria dell’art. 30, comma 2, del decreto IVA, con applicazione della prescrizione decennale.

Effetti della dichiarazione annuale e del modello VR

La Corte distingue tra esercizio del diritto al rimborso ed esigibilità del credito.

  • La compilazione del quadro RX4 della dichiarazione annuale costituisce formale esercizio del diritto e vale come presentazione della domanda di rimborso.
  • La presentazione del modello VR, prevista dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, costituisce un presupposto per l’esigibilità del credito.
  • Il modello VR rappresenta quindi un adempimento prodromico all’avvio del procedimento di esecuzione del rimborso, ma non integra il fatto costitutivo del diritto al credito.
  • L’assenza del modello VR non determina la perdita del diritto per decorso del termine biennale di decadenza, quando il credito sia stato esposto nella dichiarazione annuale entro il termine di prescrizione.

Secondo la Corte, l’istanza di rimborso non costituisce il fatto generatore del diritto, ma soltanto il presupposto che consente di rendere esigibile il credito e di attivare la procedura amministrativa di rimborso.

Superamento del precedente orientamento

La decisione considera definitivamente superato il precedente indirizzo secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, soltanto una domanda presentata mediante il modello ministeriale avrebbe potuto rientrare nello schema dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale indirizzo ormai superato, una domanda difforme sarebbe stata soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama invece il più recente e consolidato orientamento, espresso, tra le altre, dalle sentenze Cass. n. 4559 del 2017; nn. 9941 e 4857 del 2015; n. 20678 del 2014; nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012; n. 13920 del 2011 e n. 9794 del 2010.

Compatibilità con il diritto dell’Unione europea

La soluzione è ritenuta coerente con il diritto dell’Unione europea e con il principio di neutralità dell’IVA. Gli Stati membri possono adottare misure dirette ad assicurare il rispetto degli obblighi dichiarativi e di pagamento, la corretta riscossione dell’imposta e la prevenzione delle frodi, ma tali misure non possono eccedere quanto necessario per perseguire tali obiettivi.

Il diritto al ristoro dell’IVA assolta a monte è considerato fondamentale nel sistema dell’imposta. La Corte richiama, tra le altre, le pronunce della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2014, causa C-590/14, Idexx; dell’8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; del 27 settembre 2007, causa C-146/05, Collée; del 22 dicembre 2010, causa C-438/09, Dankowski, con specifico riferimento alla cessazione dell’attività; e del 18 dicembre 1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e altri.

Secondo motivo di ricorso: effettività e spettanza del credito

L’Amministrazione finanziaria ha contestato anche la violazione degli artt. 19 e 30 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Commissione tributaria regionale non avrebbe verificato l’effettività e la spettanza del credito IVA richiesto a rimborso.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per novità della questione. Dal ricorso e dalla sentenza impugnata non risultava che la questione fosse stata trattata nei precedenti gradi di giudizio.

Il ricorrente che introduca per la prima volta in cassazione una questione giuridica implicante accertamenti di fatto deve dimostrare:

  • che la questione era stata dedotta davanti al giudice di merito;
  • in quale atto del precedente giudizio era stata formulata;
  • gli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo ex actis, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Tale onere non è stato assolto dall’Amministrazione.

Esito del giudizio e spese

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Le spese sono state liquidate in:

  • Euro 2.300,00 per compensi;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
  • accessori di legge.

Non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Data della decisione

La decisione è stata assunta a Roma il 17 luglio 2018 e depositata in Cancelleria il 26 settembre 2018.

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