Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 914/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento adottato dall’ALER Milano, Coordinamento Valorizzazione, in data 21.04.2026, Prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata l’archiviazione/inammissibilità della domanda di mobilità (cambio alloggio) del ricorrente, con uno destinato ai Servizi Abitativi Permanenti (SAP), presentata ex art. 22, comma 1 bis, R.R. n. 4/2017 e art. 23, comma 9, lettera h, L. R. del 09.07.2016, n. 16; - della clausola dell’Avviso di Bando dell’Aler Milano del 2019, per l’assegnazione in locazione di n. 130 alloggi non destinati ai servizi abitativi pubblici, nella parte in cui stabilisce che "Durante l'intero periodo di locazione in nessun caso potrà essere richiesta la mobilità abitativa"; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi i verbali istruttori e le determinazioni direttoriali relative alla gestione del bando di assegnazione.

Giustizia amministrativa202602498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ALER Milano recante l’archiviazione o l’inammissibilità della domanda di mobilità abitativa e clausola dell’avviso di bando che escludeva la possibilità di richiedere la mobilità durante il periodo di locazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato da ALER Milano il 21 aprile 2026 con cui era stata archiviata o dichiarata inammissibile la domanda di mobilità per il cambio dell’alloggio verso uno destinato ai Servizi Abitativi Permanenti, presentata ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, del regolamento regionale n. 4/2017 e dell’art. 23, comma 9, lettera h), della legge regionale n. 16/2016. È stata inoltre impugnata la clausola dell’avviso di bando del 2019, relativo all’assegnazione in locazione di alloggi non destinati ai servizi abitativi pubblici, nella parte in cui stabiliva che durante l’intero periodo di locazione non avrebbe potuto essere richiesta la mobilità abitativa, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità, dando atto soltanto delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione e della necessità di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha riservato alla fase di merito l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione e ha rilevato che le questioni sottese al ricorso necessitano di un vaglio più approfondito, non realizzabile nella fase cautelare. La domanda è stata comunque respinta perché non è stato ravvisato, allo stato, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della misura, considerato che il nucleo familiare del ricorrente dispone attualmente di una sistemazione abitativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e presuppone, ai fini della sospensione dell’efficacia dell’atto, la valutazione dei presupposti cautelari, tra cui il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 22, comma 1-bis, r.r. n. 4/2017

    È indicato quale base normativa della domanda di mobilità abitativa, ma l’ordinanza non ne offre un’interpretazione nel merito.

  • art. 23, comma 9, lettera h), l.r. n. 16/2016

    È indicato quale ulteriore base normativa della domanda di mobilità abitativa, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile; tale presupposto può essere negato quando l’interessato disponga attualmente di una sistemazione abitativa idonea a escludere, allo stato, un danno irreversibile o non adeguatamente riparabile.
  • Quando le questioni di causa e le eccezioni preliminari necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito e decidere la domanda cautelare sulla base dell’assenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.