Sentenza n. 2662/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto soddisfacessero la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione adotta, anche in corso di giudizio, un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione del procedimento amministrativo può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, anche se non comporta ancora la definizione finale del procedimento.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra il soddisfacimento della pretesa azionata con riferimento all'obbligo dell'amministrazione di attivare il relativo procedimento, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'attivazione dell'amministrazione in tempi ragionevoli e il ritardo non è particolarmente esteso, le spese possono essere compensate; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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