Sentenza n. 4076/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - al decreto ex. L. 89/2001 della Corte d’Appello di Napoli in data 4.11.2021, emesso nel giudizio pendente con nr. R.G. V.G. 1519/2021, con riferimento alla statuizione relativa alle spese legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della l. 89/2001, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli, passato in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, quale legale anticipatario, di euro 270 per compenso, euro 73,60 per spese vive ed euro 40,50 per spese generali al 15%, oltre oneri fiscali e previdenziali. Nel corso del giudizio, anche a seguito dell’introduzione del nuovo testo dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, il ricorrente ha rinnovato la domanda di pagamento secondo le modalità telematiche previste dalla piattaforma SIAMM-Pintopaga. Il Ministero ha quindi dato esecuzione al giudicato mediante il pagamento, ma il ricorrente ha chiesto che il giudice prendesse posizione sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, evidenziando il ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto, non essendovi più interesse a una pronuncia di ottemperanza sul credito principale. Ha tuttavia condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge. La condanna è stata motivata dal fatto che l’Amministrazione aveva omesso di ottemperare tempestivamente al giudicato civile, costringendo il ricorrente a promuovere il giudizio amministrativo e determinando un ingiustificato prolungamento dell’attività processuale. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Il giudice richiama la nuova disciplina e le modalità telematiche di presentazione della domanda di pagamento, mediante la piattaforma SIAMM-Pintopaga, cui il ricorrente si è conformato ottenendo il pagamento.
l. 89/2001
È la legge ai sensi della quale era stato emesso il decreto della Corte d’Appello posto in esecuzione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
- L’intervenuto pagamento del credito oggetto dell’ottemperanza non esclude la decisione sulle spese processuali, che possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’amministrazione che adempie tardivamente a un giudicato, costringendo il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza, può essere condannata alle spese del processo anche se il pagamento interviene durante il giudizio.
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