Cassazione Penale, Sentenza n. 34307/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato misure cautelari a carico del ricorrente per i reati di associazione a delinquere, corruzione e falso. Il ricorrente ha contestato: (i) l'erronea configurazione del reato associativo ex art. 416 c.p., lamentando assenza di prova di una struttura associativa e di un contributo non episodico; (ii) la qualificazione dei fatti come corruzione (artt. 319-321 c.p.) anziché concussione (art. 317 c.p.) o induzione indebita (art. 319‑quarter c.p.), sostenendo che egli fosse un mero fruitore del sistema e soggetto ad indebite pretese dei medici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto i vizi denunciati manifestamente infondati: la valutazione del compendio indiziario è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità. Sulla base di intercettazioni ambientali, video e telefoniche il Tribunale di merito aveva accertato l'esistenza di un "sistema"/tariffario tra medici, dipendenti ASL e titolari di onoranze (incl. il ricorrente), nonché il contributo effettivo del ricorrente alla falsificazione delle certificazioni. È stata altresì esclusa la sussistenza della concussione o dell'induzione indebita, ritenendosi invece la libera convergenza delle volontà (corruzione). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
Il Tribunale di merito ha ritenuto sussistente una struttura anche se "elementare", fondata su un tariffario e su ruoli integrati; la partecipazione del ricorrente è stata interpretata come contributo continuativo, non meramente episodico
artt. 319-321 cod. pen. (corruzione)
I fatti sono stati ricondotti alla fattispecie corruttiva sulla base del "pactum sceleris" e della par condicio contractualis tra pubblico ufficiali e privati, essendo emersa una libera convergenza delle volontà per l'illecito profitto
art. 317 cod. pen. (concussione)
Non applicata: la concussione richiede una condotta di prevaricazione/pressione del pubblico ufficiale che costringa il privato; nel caso concreto tale elemento non è risultato dagli atti
art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
art. 319-quater cod. pen.
Esclusa nel caso, poiché per questa fattispecie occorre una posizione di preminenza effettiva esercitata dal pubblico ufficiale che limiti la libertà decisionale del privato; qui è stata ritenuta libera convergenza
artt. 476-479 cod. pen. (reati di falso)
Rilevate false certificazioni (es. certificati di morte e contrassegni per disabili) come parte del sistema illecito posto in essere dalle parti coinvolte
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. (procedura scritta)
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; d.l. n. 29/2024 convertito in l. n. 120/2024
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta in forza della modifica normativa citata
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Applicata la condanna alle spese processuali e, in via equitativa, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; tuttavia il Collegio ha escluso la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U n. 12228/2013 (Maldera); Sez. 6 n. 53436/2016 (Vecchio); Sez. 3 n. 44938/2021 (Gregoli)
Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013; Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Richiamati principi di legittimità: distinzione tra corruzione e concussione/induzione (par condicio vs posizione di soggezione) e principio per cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità
Massime di principio
- La configurazione del reato associativo richiede valutazione del sistema complessivo e del contributo, non solo della frequenza temporale; anche apporti limitati ma integrati nel meccanismo possono costituire partecipazione continuativa
- La distinzione tra corruzione, induzione indebita e concussione si basa principalmente sulla natura della relazione tra pubblico e privato: par condicio e volontarietà (corruzione) vs posizione di preminenza/pressione (induzione/concussione)
- In sede di legittimità le censure che attaccano la valutazione del compendio indiziario sono spesso inammissibili se si sostituiscono a ricostruzioni fattuali del giudice di merito; il sindacato è possibile solo per manifesta illogicità o violazione dei canoni logici e giuridici
- Le intercettazioni costituiscono prova la cui interpretazione è questione di fatto affidata al giudice di merito; contestazioni sulla loro valutazione richiedono di dimostrare motivazione manifestamente illogica
- Quando il giudice di merito documenta l'esistenza di un sistema (es. tariffario, ruoli ripartiti, ripetuti contatti e materiali acquisiti), risulta più difficile per la difesa ottenere riesame in sede di legittimità limitandosi a dispute su singoli elementi episodici
- Il ricorso per motivi di mera diversa valutazione delle prove è soggetto a rischio di inammissibilità; è consigliabile concentrarsi su vizi di diritto o su macroscopiche carenze motivazionali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34292/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34295/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34296/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34297/2025 del 21/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →