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Sentenza

Sentenza n. 7889/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/865/2025 del 10/03/2025 - protocollo QI/50474/2025 del 10/03/2025 di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582316 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 3 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61592 del 21/03/2025 con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità immobiliare abusiva in Roma, Via della Storta, nonché la nota di trasmissione avente valore di notifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 40, commi 5 e 6, della l. n. 47/1985, sostenendo che Roma Capitale avesse applicato erroneamente la disciplina del terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché il regime più favorevole delle precedenti discipline statali di cui alla l. n. 47/1985 e alla l. n. 724/1994. La ricorrente assumeva che le ragioni di credito da cui era scaturita la procedura esecutiva, conclusasi con il trasferimento dell’immobile, fossero anteriori all’entrata in vigore delle normative successive e che l’abuso fosse stato realizzato entro il 31 dicembre 1993. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’irragionevolezza e l’eccesso di potere. Il punto decisivo riguardava quindi la prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine del 31 dicembre 1993 e, in relazione all’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, la prova della data delle ragioni di credito. La società richiamava un decreto ingiuntivo e una nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare risalente al 1977, ma il decreto ingiuntivo non era stato prodotto in giudizio né risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo; la nota di trascrizione, inoltre, indicava soltanto un terreno e non il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985, la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 relativa agli immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive. In tale quadro, grava sul richiedente l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori, trattandosi di nuova costruzione, sia la data di insorgenza delle ragioni di credito. La società non ha fornito prova sufficiente dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993. La documentazione richiamata non era idonea: il decreto ingiuntivo non era stato depositato in giudizio e non risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo; la nota di trascrizione del pignoramento riguardava esclusivamente un appezzamento di terreno e non menzionava il manufatto abusivo. In assenza di tale prova, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004. Poiché l’abuso era qualificato come abuso maggiore e sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione e sommergibilità, tali vincoli risultavano ostativi alla sanatoria secondo la disciplina applicabile. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni endoprocedimentali erano state valutate, sebbene ritenute inidonee a modificare l’esito. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava la nota del 26 maggio 2016, acquisita in giudizio e comunque ostensibile alla parte, realizzando una motivazione per relationem, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro insufficienza. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, ultimo comma, l. 47/1985

    Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione si applica anche alle domande di condono presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, in virtù dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Il richiedente deve dimostrare la data di ultimazione dei lavori e, nel caso di trasferimento derivante da procedura esecutiva, la data delle ragioni di credito.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai procedimenti di condono disciplinati dalla l. n. 724/1994 anche l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai procedimenti del terzo condono anche la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985.

  • d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    In assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, costituisce la disciplina applicabile al caso concreto quale normativa del terzo condono.

  • l.r. Lazio n. 12/2004

    Applicata insieme alla disciplina del terzo condono; la presenza dei vincoli indicati è ostativa alla sanatoria per gli abusi maggiori.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Non risultano violati quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene inidonee a superare le ragioni ostative.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un precedente atto o documento conoscibile dall’interessato e dà conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni procedimentali.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, relativa alla presentazione della domanda di sanatoria per immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, si applica anche alle domande disciplinate dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, quando le rispettive normative rinviano al Capo V della l. n. 47/1985.
  • Nel procedimento di condono relativo a un immobile trasferito mediante procedura esecutiva, il richiedente ha l’onere di provare la data di ultimazione dei lavori e la data di insorgenza delle ragioni di credito rilevanti ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile.
  • La prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine previsto dalla disciplina di condono non può essere desunta da una nota di trascrizione che individui soltanto il terreno pignorato e non menzioni il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda.
  • Quando non sia provata l’anteriorità dell’abuso rispetto al termine della disciplina più risalente, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per gli abusi maggiori, la presenza dei vincoli ostativi previsti dalla normativa regionale impedisce il rilascio della sanatoria.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di accoglierle o di confutarle analiticamente, purché il provvedimento dia conto della loro valutazione e delle ragioni per cui non sono idonee a modificare l’esito.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiama un documento precedente conoscibile dall’interessato, acquisito agli atti o comunque ostensibile, e consente di ricostruire le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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