Cassazione Penale, Sentenza n. 27613/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione, nella quale più soggetti si sarebbero introdotti con la forza, danneggiando l’immobile, colpendo la persona presente con una bottiglia, pugni e calci e sottraendo 800 euro. In primo e secondo grado gli imputati sono stati condannati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali. In cassazione, i ricorsi hanno contestato: l’attendibilità della persona offesa e la tenuta della motivazione sulla responsabilità; la qualificazione giuridica del fatto come rapina, sostenendo che si trattasse di una spedizione punitiva a finalità ritorsiva e che non fosse dimostrato chi avesse materialmente preso il denaro; l’omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla riqualificazione del fatto; il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p.; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Uno dei ricorrenti ha inoltre dedotto nullità per la mancata immediata decisione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale volta ad acquisire il certificato penale della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i motivi sulla responsabilità perché le sentenze di merito avevano valorizzato in modo coerente le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da ulteriori riscontri (identificazione fotografica degli imputati, intervento della polizia, dichiarazioni di terzi, referto medico). Ha considerato non decisiva la doglianza sul richiamo, nella sentenza di appello, a una testimone non esaminata, qualificandola come refuso privo di incidenza. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ha escluso la violazione dell’art. 603 c.p.p. perché la richiesta non era stata contenuta nell’atto di appello ma formulata solo in udienza, e comunque non era assolutamente necessaria. Ha poi confermato la qualificazione del fatto come rapina, rilevando che l’azione predatoria era stata concordata e che, in ogni caso, l’eventuale sottrazione del denaro rientrava nella prevedibilità della condotta concertata; ha escluso il concorso anomalo ex art. 116 c.p. e ricordato che nel delitto di rapina il dolo specifico può realizzarsi anche in forma concomitante o sopravvenuta. Infine, ha giudicato corretta la negazione della lieve entità e delle attenuanti generiche, essendo il fatto connotato da particolare gravità e non emergendo elementi positivi di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La condotta è stata ricondotta al concorso di persone pienamente realizzato, in ragione dell’azione concertata e della divisione di ruoli convergente verso il medesimo fine.
art. 116 c.p.
Il concorso anomalo è stato escluso perché i reati ulteriori rispetto a quello programmato, se collegati e prevedibili nel contesto del fatto, restano nella disciplina ordinaria del concorso di persone; la diminuzione ex art. 116 richiede diversità tra reato voluto e reato commesso.
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale su impulso di parte richiede che la richiesta sia inserita nell’atto di appello o nei motivi aggiunti; una richiesta formulata solo in udienza non vi rientra. La rinnovazione d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e richiede necessità assoluta.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Le regole di corroborazione previste per il testimone non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna se il giudice verifica in modo rigoroso credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
art. 133 c.p.
Per negare o concedere le attenuanti generiche è sufficiente valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, attinente alla gravità del fatto o alla personalità dell’imputato.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all’obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L’attendibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non presenta manifeste contraddizioni, congetture o illogicità manifeste.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l’affermazione di responsabilità penale, purché il giudice dia conto in modo rigoroso della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del racconto; eventuali riscontri esterni rafforzano il quadro probatorio ma non sono sempre necessari.
- Una censura in cassazione che prospetti travisamenti o contraddizioni del racconto deve essere autosufficiente e indicare puntualmente gli atti rilevanti; altrimenti è inammissibile o comunque priva di specifica incidenza sul giudizio di legittimità.
- Nel delitto di rapina, la finalità di impossessamento può emergere anche in un momento successivo o concomitante rispetto alla violenza o minaccia, non essendo necessario che sia programmata sin dal primo atto.
- Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. non si applica quando il reato più grave commesso si collochi, per modalità e contesto, nel novero delle conseguenze prevedibili dell’azione concertata; in tal caso opera la disciplina ordinaria del concorso di persone.
- La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, richiesta dalla parte, è soggetta a precisi requisiti formali e non può essere introdotta per la prima volta in udienza senza motivo aggiunto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi ritenuti prevalenti, come la gravità del fatto, le modalità esecutive e l’assenza di segni di resipiscenza.
- La circostanza della lieve entità, ove riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale o di legittimità per specifiche figure di reato, resta comunque subordinata a una valutazione concreta delle modalità del fatto, e può essere esclusa per la particolare violenza o gravità dell’azione.
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