Sentenza del 12/11/2024 n. 41798 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Sequestro preventivo - Bonus facciate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca ha impugnato il decreto di sequestro preventivo sui crediti derivanti dal 'bonus facciate' ceduti dalla Business Management Srls, denunciando: (i) nullità per mancata motivazione sul "periculum in mora" rispetto alla specifica posizione della banca, estranea al reato e agitrice in buona fede; (ii) violazione dell'art. 321 c.p.p. per difetto del requisito della pertinenza delle cose sequestrate, deducendo che i crediti acquisiti dalla banca non costituirebbero profitto del reato tributario (art. 8 D.Lgs. 74/2000) perché il profitto si realizza quando il credito viene monetizzato o compensato, mentre qui i crediti erano stati ceduti alla banca e l'effettivo profitto della società emittente sarebbe stato il corrispettivo della cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Salerno e ha rinviato gli atti per nuovo giudizio. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla motivazione sul periculum in mora nella parte in cui il giudice aveva comunque considerato la disponibilità dei crediti; ha invece censurato la decisione sotto il profilo della qualificazione del sequestro e della individuazione del "profitto" del reato: ha precisato che i crediti tributari, finché non monetizzati o portati in compensazione, non costituiscono automaticamente profitto dell'emittente della falsa fattura, e che occorre chiarire se il sequestro era volto ad impedire l'aggravamento/protrazione del reato (sequestro impeditivo, che può colpire cose pertinenti anche di terzi) o a garantire futura confisca (con diversi limiti). La Corte ha quindi chiesto una motivazione supplementare sul tipo di sequestro e sulla pertinenza/effettiva pericolosità dei crediti nella disponibilità del terzo cessionario.
Norme richiamate
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121, comma 1, lett. b) (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)
art. 121, comma 1, lett. b)
I crediti derivanti dal diritto alla detrazione (es. bonus facciate) possono costituire 'cose pertinenti al reato' e quindi, secondo giurisprudenza, essere oggetto di sequestro impeditivo anche se intestati a terzi cessionari; tuttavia va valutata la loro natura e la disponibilità.
D.Lgs. 74/2000, art. 8
Disciplina il reato di emissione di fatture o documenti equivalenti per operazioni inesistenti. Il profitto punibile per l'emittente può consistere nella remunerazione ottenuta o nel risparmio d'imposta effettivamente realizzato; un credito fiscale non monetizzato non costituisce di per sé profitto penale.
Codice di procedura penale, art. 321
Regola il sequestro preventivo: il comma 1 riguarda il sequestro impeditivo (evitare aggravamento/protrazione del reato), il comma 2 il sequestro finalizzato alla confisca; la distinzione è rilevante perché il perimetro degli oggetti aggredibili cambia a seconda della finalità.
Codice penale, art. 240
Definisce il corpo del reato e le cose soggette a confisca diretta (prezzo, prodotto o profitto); per la confisca diretta è necessario un collegamento stretto tra cosa e reato, e la cosa non può appartenere a persona estranea al reato.
D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis
Prevede la confisca per equivalente nei reati tributari; tuttavia questa può colpire solo cose nella disponibilità del reo, anche se formalmente intestate a terzi.
Codice di procedura penale, art. 253
Indica le categorie di cose pertinenti al reato; il sequestro impeditivo può colpire cose pertinenti, quindi con un ambito più ampio rispetto alla sola confisca.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 104-bis, comma 1-sexies
art. 104-bis, comma 1-sexies (disp. att. c.p.p.)
Richiamata dalla difesa in relazione ai diritti risarcitori delle persone offese; la Corte osserva che tale tutela è riservata alla persona offesa dal reato e che l'estraneità della banca al reato incide su alcune posizioni processuali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo deve essere adeguatamente motivato anche sul "periculum in mora"; quando l'oggetto è nella disponibilità di terzi, il giudice deve valutare le qualità del detentore solo se possono incidere sul pericolo.
- Occorre distinguere chiaramente la finalità del sequestro (impeditivo vs. finalizzato alla confisca): la portata degli oggetti aggredibili cambia a seconda della qualificazione.
- Il 'profitto' del reato tributario per l'emittente della falsa fattura si realizza quando il vantaggio è effettivamente percepito (monetizzazione o compensazione); un credito fiscale non monetizzato non è automaticamente profitto penale dell'emittente.
- I crediti ceduti a terzi, se la cessione è intervenuta e la banca ha pagato il corrispettivo, difficilmente possono essere considerati profitto diretto dell'emittente e quindi non sono immediatamente soggetti a confisca diretta o per equivalente a carico dell'emittente.
- Tuttavia, i crediti derivanti da schemi evasivi possono essere 'cose pertinenti al reato' e quindi suscettibili di sequestro impeditivo se la loro libera disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato (es. riduzione delle entrate fiscali), sicché il giudice di merito deve valutare caso per caso.
- Per i terzi cessionari (banche o altri acquirenti) la prova della buona fede, della diligenza (es. osservanza linee-guida UIF) e dell'assenza di periculum è fondamentale per opporsi al sequestro; per gli acquirenti è consigliabile una diligente due diligence preventiva.
- Quando si contesta la pertinenza o la natura del sequestro, la difesa dovrebbe richiedere che il giudice chiarisca la natura cautelare disposta (impeditiva o confisca) e dimostri il nesso funzionale richiesto dalla specie di sequestro invocata.
- Se il profitto del reo è già stato trasformato in altra forma patrimoniale (es. corrispettivo della cessione incassato dall'emittente), il sequestro sui crediti ceduti può risultare inefficace e va valutata la possibilità di aggredire il patrimonio dove il profitto si è effettivamente depositato.
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