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Sentenza

Sentenza n. 2650/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento di esclusione della domanda della società ricorrente, reso con verbale della commissione di valutazione n. 8 del 19 dicembre 2024 in relazione alla procedura selettiva di cui all’avviso pubblico regionale per la concessione di finanziamenti finalizzati alla competitività turistica; b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 9 del 20 gennaio 2025, recante l’approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, nella parte in cui la domanda della società ricorrente è stata inserita nell’elenco delle istanze non ammesse a valutazione di merito perché escluse; c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, qualora pregiudizievoli per gli interessi della società ricorrente; e per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione regionale di rivalutare l’ammissione della domanda presentata dalla società ricorrente ai fini dell’inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento.

Giustizia amministrativa202501059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per il mancato apposizione della firma digitale sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e conseguente graduatoria delle istanze non ammesse a valutazione di merito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il verbale della commissione di valutazione che ne aveva escluso la domanda di finanziamento e il successivo decreto regionale di approvazione della graduatoria, chiedendo altresì l'accertamento dell'obbligo della Regione di rivalutare l'ammissione della domanda. L'esclusione era motivata dal difetto di sottoscrizione digitale della dichiarazione sul possesso dei requisiti, sulla base degli artt. 9 e 10 dell'avviso pubblico. L'unico motivo dedotto censurava la violazione dell'art. 10, comma 6, dell'avviso, poiché la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e assegnare il termine di dieci giorni per la regolarizzazione o integrazione della documentazione, anziché disporre l'esclusione automatica. La Regione sosteneva che il soccorso istruttorio avrebbe comportato l'acquisizione postuma di nuova documentazione, che la mancata firma avrebbe impedito di qualificare la dichiarazione come autocertificazione e che operasse il principio di autoresponsabilità dei concorrenti. In via preliminare, la Regione aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuni controinteressati collocati nelle ultime posizioni utili della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompletezza del contraddittorio. Nei procedimenti di erogazione di finanziamenti pubblici limitati, sono controinteressati tutti i concorrenti collocati prima del ricorrente, poiché ciascuno ha interesse non solo a conservare il finanziamento, ma anche a mantenere la posizione acquisita in graduatoria in caso di sua riformulazione. L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli altri partecipanti ha comunque eliminato ogni possibile vizio processuale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha interpretato sistematicamente l'art. 10, comma 6, dell'avviso con gli artt. 9 e 10, commi 5 e 7, ravvisando una disciplina ampia del soccorso istruttorio, estesa sia alla regolarizzazione sia all'integrazione documentale. La firma digitale è stata ritenuta non sanabile soltanto quando manchi sulla domanda di partecipazione o quando la lacuna impedisca di individuare il progetto o i proponenti. Diversamente, la dichiarazione sul possesso dei requisiti, materialmente prodotta ma priva di firma digitale, era integrabile mediante soccorso istruttorio, poiché la domanda di partecipazione e gli altri documenti risultavano regolarmente sottoscritti e presentati. Solo l'integrale omissione di un documento previsto dall'art. 9 avrebbe comportato l'esclusione automatica. La commissione avrebbe quindi dovuto assegnare alla società il termine di dieci giorni previsto dall'avviso. Sono state disattese le obiezioni fondate sull'acquisizione di nuova documentazione e sull'autoresponsabilità, perché non si trattava di produrre ex novo un requisito o un documento, ma di regolarizzare un documento già tempestivamente depositato. Il TAR ha annullato, per quanto di ragione, il provvedimento di esclusione e il decreto di approvazione della graduatoria nella parte pertinente, imponendo alla Regione di rivalutare l'ammissione della domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili. La Regione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti degli altri soggetti non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la notificazione del ricorso ai controinteressati. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto controinteressata anche l'impresa collocata al ventiseiesimo posto, perché la riammissione della ricorrente avrebbe potuto modificarne la posizione in graduatoria.

  • art. 9, comma 3, dell'avviso pubblico regionale

    Per accedere alle agevolazioni, i proponenti dovranno predisporre e presentare la seguente documentazione [...] dichiarazione sul possesso dei requisiti, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

    Individua la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti, compresa la dichiarazione sul possesso dei requisiti.

  • art. 10, comma 5, dell'avviso pubblico regionale

    Sono considerate ammissibili [...] le proposte progettuali rispondenti a tutti i seguenti requisiti: [...] redatte sulla modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, corredate dalla documentazione richiesta.

    Stabilisce i requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali, da coordinare con la disciplina del soccorso istruttorio contenuta nel comma 6.

  • art. 10, comma 6, dell'avviso pubblico regionale

    In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente [...] un termine di 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione/integrazione.

    Impone, secondo il TAR, l'attivazione del soccorso istruttorio quando il documento sia stato prodotto ma presenti una carenza regolarizzabile, inclusa la mancanza della firma digitale su documenti diversi dalla domanda di partecipazione.

  • art. 10, comma 7, dell'avviso pubblico regionale

    La mancanza di uno o più documenti di cui all’art. 9 costituisce in ogni caso motivo di esclusione dalla procedura.

    La causa automatica di esclusione riguarda l'integrale mancanza del documento, non la sua produzione tempestiva priva di firma digitale quando la carenza sia sanabile.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Costituiscono il riferimento normativo per la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesta dall'avviso pubblico.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale modello legislativo di disciplina ampia del soccorso istruttorio, comprensiva dell'integrazione documentale oltre che della regolarizzazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura selettiva prevede il soccorso istruttorio per le carenze della domanda o della documentazione allegata, l'amministrazione deve attivarlo prima di disporre l'esclusione, assegnando il termine previsto dal bando, salvo che la carenza riguardi la stessa domanda di partecipazione, impedisca di individuare il progetto o i soggetti proponenti, oppure consista nell'integrale omissione di un documento prescritto.
  • La mancanza della firma digitale su un documento tempestivamente prodotto, diverso dalla domanda di partecipazione, è regolarizzabile mediante soccorso istruttorio quando il contenuto del progetto, l'identità dei proponenti e la tempestiva produzione del documento siano comunque individuabili.
  • Il soccorso istruttorio non consente l'introduzione postuma di un requisito di partecipazione, di un titolo valutabile o di un documento del tutto omesso; esso consente invece di sanare irregolarità formali o carenze documentali di un atto già tempestivamente presentato, senza alterare la par condicio.
  • Il principio di autoresponsabilità dei concorrenti non giustifica l'esclusione quando la stessa lex specialis configura la carenza come sanabile mediante soccorso istruttorio: l'amministrazione deve applicare la procedura di regolarizzazione prevista dal bando.
  • Nelle procedure per l'erogazione di finanziamenti pubblici limitati, sono controinteressati tutti i concorrenti collocati in posizione anteriore rispetto al ricorrente, poiché hanno interesse a conservare sia il finanziamento sia la posizione acquisita in graduatoria in vista di eventuali riformulazioni.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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