Cassazione Civile, Ordinanza n. 28516/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società cliente di ottenere la restituzione delle somme pagate, negli anni 2010 e 2011, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ritenuta non dovuta per contrasto con la direttiva 2008/118/CE. La domanda era stata proposta contro il fornitore dell'energia, indicato come cedente del credito relativo alla fornitura, e in subordine contro la società factor cessionaria, alla quale il pagamento era stato materialmente eseguito. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimata passiva la sola cedente, escludendo la cessionaria, e aveva confermato la condanna restitutoria nei limiti della somma non prescritta. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva, in sintesi, che la cessione del credito aveva trasferito alla factor la posizione creditoria verso l'utente e che, pertanto, la domanda di ripetizione avrebbe dovuto essere rivolta al cessionario unico accipiens, non al cedente; i restanti motivi riguardavano il merito della pretesa restitutoria e restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, una volta accertata la cessione del credito alla società factor e l'avvenuto pagamento in suo favore, la legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione spettasse esclusivamente al cessionario, quale unico accipiens, mentre il cedente difettava di legittimazione passiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo della cessionaria per carenza di interesse, rilevando che sulla sua estraneità all'obbligazione si era formato giudicato interno. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda dell'utente contro la sola società cedente; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 29 novembre 1988, n. 511
Norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, richiamata per descrivere il tributo indebitamente addebitato.
art. 1 Direttiva 2008/118/CE
La disciplina interna sull'addizionale è ritenuta incompatibile con la direttiva nella parte in cui consente imposte indirette ulteriori solo se aventi specifiche finalità.
d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
È richiamato come atto di recepimento tardivo della direttiva e come fonte della soppressione dell'addizionale dal 1° gennaio 2012.
art. 18, comma 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
"l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato"
È menzionato per evidenziare che la soppressione dell'addizionale decorre solo dal 1° gennaio 2012.
art. 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
È evocato dal ricorrente come disposizione del testo unico sulle accise ritenuta inconferente rispetto alla legittimazione passiva nella ripetizione verso il cessionario del credito.
art. 56, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"ha diritto di rivalsa sui consumatori finali"
Serve a confermare che il soggetto passivo dell'imposta era il fornitore di energia elettrica, non l'utente finale.
art. 1180 c.c.
Richiamato per distinguere il caso dell'adempimento del terzo consapevole, nel quale non compete la ripetizione ma solo l'azione di arricchimento senza causa.
art. 100 c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale adesivo per difetto di interesse ad impugnare una statuizione già favorevole.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per affermare che la mera riproposizione delle conclusioni non sostituisce l'appello incidentale condizionato nel caso di cumulo alternativo soggettivo.
art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
È menzionato solo per il termine fissato per il deposito della motivazione.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito, la legittimazione passiva spetta in via generale all'accipiens, cioè a chi ha ricevuto il pagamento; se il credito verso il debitore è stato ceduto, il pagamento eseguito in favore del cessionario va restituito dal cessionario e non dal cedente.
- La cessione del credito non determina un rapporto trilatero rilevante ai fini della ripetizione dell'indebito: modifica il solo soggetto attivo dell'obbligazione, mentre il soggetto passivo della ripetizione resta chi ha incassato la somma.
- Quando la pretesa di ripetizione riguarda somme addebitate in base a un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione, l'utente finale che abbia pagato al soggetto cessionario del credito deve rivolgere l'azione civilistica contro il cessionario stesso, se questi è l'unico effettivo percettore del pagamento.
- Se, in un sistema di domande proposte in cumulo alternativo soggettivo, il giudice di primo grado accoglie la domanda verso uno dei convenuti e rigetta per implicito quella verso l'altro, la parte interessata deve proporre appello incidentale condizionato; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- L'impugnazione proposta da una parte vittoriosa su un capo della sentenza è inammissibile per carenza di interesse quando su quel capo si sia formato giudicato interno e la decisione le sia integralmente favorevole.
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