Cassazione Penale, Sentenza n. 36352/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle istanze di concessione di misure alternative alla detenzione relative alla pena residua di 3 anni e 20 giorni: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, semilibertà, nonché la richiesta di detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990; (2) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 47 e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizi di motivazione rispetto al rigetto delle istanze di semilibertà e affidamento in prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente il rigetto: la pena residua eccedeva i limiti per la detenzione domiciliare; mancava un concreto inserimento lavorativo; l'attività di volontariato segnalata risultava inidonea a sostenere semilibertà o affidamento; il programma terapeutico era meramente ambulatoriale e, secondo i giudici, inidoneo rispetto alla necessità di un percorso con inserimento iniziale in comunità terapeutica; inoltre erano rilevanti precedenti, pendenze giudiziarie e informazioni di polizia negative. Per questi motivi la valutazione prognostica negativa è stata ritenuta logica e completa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. con riferimento al principio di colpa nella proposizione dell'impugnazione).
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma, relativa all'affidamento in prova in 'casi particolari' per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti, è stata applicata per valutare la sussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova. La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi (programma terapeutico adeguato, inserimento lavorativo, idoneità del percorso) tali da fondare un giudizio prognostico favorevole.
artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme che disciplinano semilibertà e affidamento in prova: la Corte ha richiamato il carattere prognostico della valutazione e il bisogno di elementi positivi per concedere le misure; ha ritenuto che il giudice di merito abbia esaminato correttamente i presupposti previsti dalla legge e motivato il rigetto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali e per stabilire il versamento alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione è ritenuta infondata e, alla luce del principio costituzionale richiamato, sussiste responsabilità per la proposizione dell'impugnazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato secondo cui può sussistere colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese.
Massime di principio
- Le misure alternative alla detenzione implicano un giudizio prognostico: il giudice deve basarsi su un trattamento individualizzato e su esami 'scientifici' della personalità e motivare, con riferimento ai fatti concreti, perché concede o rifiuta la misura.
- L'assenza di elementi negativi non è sufficiente per ottenere le misure alternative: occorrono elementi positivi e concreti (es. reale inserimento lavorativo, programma terapeutico adeguato, percorso di reinserimento) che giustifichino una prognosi favorevole.
- La valutazione delle condizioni per semilibertà e affidamento è di competenza del giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti.
- Per i casi di dipendenza da sostanze, programmi terapeutici meramente ambulatoriali possono essere considerati insufficienti: spesso è necessaria, almeno inizialmente, l'integrazione in una comunità terapeutica per ritenere sussistente una valida alternativa penitenziaria.
- Richiedere misure alternative con una consistente pena residua, numerosi precedenti o pendenze giudiziarie e senza adeguati elementi di reinserimento può legittimare il rifiuto; proporre impugnazioni manifestamente infondate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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