Ordinanza n. 108/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'operatore economico controinteressato dell'appalto per la fornitura, installazione e manutenzione di display e-paper
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento del danno, in forma specifica o, subordinatamente, per equivalente. Il Collegio aveva già disposto una verificazione sui terzo e quarto motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la durata della batteria e i consumi energetici dichiarati nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Poiché il Rettore della Libera Università di Bolzano ha comunicato l'impossibilità di individuare professionalità interne dotate delle competenze tecniche necessarie, la ricorrente ha chiesto anche di estendere la verificazione ai profili tecnici del quinto motivo e di svolgere accertamenti direttamente sui prodotti forniti in fase di esecuzione del contratto.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito della controversia e ha rinviato ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese. Ha sostituito la verificazione già disposta con una consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo necessario un accertamento specialistico sui profili relativi alla configurazione dell'alimentazione dei display, al numero e alla capacità dei moduli batteria, alla coerenza dei documenti tecnici dell'aggiudicataria, alla durata della batteria e alla plausibilità dei consumi energetici. È stato nominato un CTU, con giuramento da rendere mediante deposito telematico di dichiarazione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 67, comma 4, c.p.a. e dell'art. 193, comma 2, c.p.c. Sono stati fissati i termini per l'accettazione dell'incarico, la nomina o conferma dei consulenti di parte, lo svolgimento delle operazioni in contraddittorio, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L'istanza della ricorrente di ampliare l'indagine al quinto motivo è stata rigettata: secondo il Collegio, il quadro istruttorio su tali censure era già completo e gli accertamenti sui prodotti concretamente forniti riguardavano l'esecuzione del contratto e la conformità dei beni, profili estranei al thema decidendum, limitato alla legittimità dell'offerta presentata in gara. La richiesta è stata inoltre qualificata come indagine esplorativa, non consentita nell'ambito della verificazione o della CTU. L'acconto di 1.000 euro, oltre IVA e CAP, è stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente, con riserva sulle spese definitive. L'udienza di merito è stata fissata per l'11 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo; l'art. 67 consente il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 67, comma 4, c.p.a.
Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’art. 193 cod. proc. civ.
Il giuramento del CTU può essere effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina processuale civile richiamata.
art. 193, comma 2, c.p.c.
in luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma
Il giudice può sostituire l'udienza di comparizione per il giuramento con il deposito telematico di una dichiarazione firmata digitalmente.
art. 192, comma 2, c.p.c.
È richiamato con riferimento all'obbligo del CTU di astenersi nei casi previsti dalla legge.
d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per le condizioni di rimborso degli oneri relativi all'uso del mezzo di trasporto e agli ausiliari del CTU.
artt. 121 e ss. c.p.a.
Sono richiamati nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un accertamento tecnico e il soggetto inizialmente incaricato dichiara di non disporre delle competenze necessarie, il Collegio può sostituire la verificazione con una consulenza tecnica d'ufficio, ove la natura specialistica degli accertamenti lo richieda.
- La consulenza tecnica d'ufficio deve essere circoscritta ai profili tecnici rilevanti per la legittimità dell'offerta valutata in gara e può essere svolta nei limiti della documentazione tecnica presentata nella procedura.
- Il thema decidendum del giudizio sull'aggiudicazione, quando le censure riguardano la legittimità dell'offerta, non si estende automaticamente alla verifica delle caratteristiche dei prodotti concretamente forniti nella fase di esecuzione del contratto.
- Verificazione e consulenza tecnica d'ufficio non possono essere utilizzate come strumenti esplorativi per acquisire elementi fattuali ulteriori, sopravvenuti o attinenti a profili non compresi nell'oggetto del giudizio.
- Il giuramento del consulente tecnico d'ufficio può essere reso mediante deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, in luogo della fissazione di un'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 193, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 67, comma 4, c.p.a.
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