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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29652/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso della quota del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 2002-2005 da un contribuente residente in una delle province colpite dal sisma del 1990, che aveva chiesto il beneficio previsto per i soggetti danneggiati. La CTR aveva confermato il rimborso ritenendo che l’attività svolta dal contribuente desse diritto all’agevolazione e che l’importo rientrasse nel limite del regime de minimis. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della normativa agevolativa e della disciplina sugli aiuti di Stato, sostenendo che il beneficio non spettasse a chi svolge attività d’impresa, dovendosi considerare impresa anche il libero professionista; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR sovvertito l’onere della prova quanto al rispetto del limite de minimis e alla sussistenza dei presupposti di compatibilità del beneficio con il diritto UE.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che l’attività libero-professionale rientra nella nozione eurounitaria di attività economica e quindi non consente di eludere la disciplina sugli aiuti di Stato; ha inoltre ribadito che, per ottenere il rimborso, il contribuente deve provare concretamente la compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis oppure, in alternativa, la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali. La CTR non aveva effettuato tali verifiche e aveva erroneamente esonerato il contribuente dalla prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    norma agevolativa sul rimborso parziale delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la sua applicazione è soggetta ai limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    prevede la sospensione dell’agevolazione per chi svolge attività d’impresa, in attesa della verifica di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

  • art. 2697 c.c.

    la prova della ricorrenza dei presupposti del beneficio e dei limiti de minimis grava sul contribuente che invoca il rimborso.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali possono essere compatibili con il mercato interno, ma richiedono prova del nesso diretto con il danno e dell’assenza di sovracompensazione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    la decisione della Commissione richiama l’illegale applicazione delle misure in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    costituisce uno dei possibili parametri per verificare se l’aiuto individuale rientri nel regime de minimis.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato, insieme al regolamento n. 1407/2013, come possibile base di compatibilità dell’aiuto individuale nel regime de minimis.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato come fonte di regolamenti di esenzione rispetto ai quali il beneficio individuale può risultare compatibile.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9, § 1

    utilizzata per definire la nozione eurounitaria di soggetto che esercita un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 4

    richiamata in continuità con la nozione di attività economica rilevante ai fini IVA.

  • Direttiva 2004/18/CE, art. 1, § 8

    richiamata per confermare che imprenditore, fornitore e prestatore di servizi indicano chi offre sul mercato beni o servizi.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, la nozione di impresa comprende qualunque soggetto che eserciti un’attività economica sul mercato, anche se si tratta di un libero professionista e anche se le prestazioni sono intellettuali o specialistiche.
  • Quando un’agevolazione fiscale è qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare in concreto se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis oppure, in mancanza, se ricorrano le condizioni di compatibilità previste dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali.
  • L’onere di provare i presupposti di compatibilità dell’agevolazione e il rispetto della soglia de minimis grava sul contribuente che chiede il beneficio, dovendo essere dimostrato l’ammontare complessivo degli aiuti pubblici ricevuti nel triennio rilevante.
  • Per l’eccezione fondata sulla compensazione dei danni da calamità naturali è necessario provare sia il collegamento diretto tra il danno e l’aiuto, sia l’assenza di sovracompensazione, anche mediante il computo di eventuali altre fonti compensative.
  • Se il giudice di merito concede il beneficio senza verificare tali presupposti e senza applicare correttamente la disciplina UE sugli aiuti di Stato, la decisione è censurabile per violazione di legge e per errata ripartizione dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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