Sentenza del 04/12/2019 n. 7125 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori imposte dirette e IVA per complessivi euro 1.374,00. L'accertamento si fondava sulla presunta utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti o soggettivamente inesistenti, emesse dalla società XXX, per complessivi euro 511.800,00, ritenendo che tale società fosse stata interposta fittiziamente per gonfiare i costi, ottenere un contributo CRIAS e ridurre il carico fiscale. I ricorrenti hanno contestato la carenza di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado, sostenendo l'effettiva esistenza dei macchinari, degli impianti, degli arredi, dei materiali e delle prestazioni di montaggio, nonché la regolarità dei pagamenti tramite bonifici bancari. Hanno inoltre dedotto la propria buona fede, l'inerenza e la deducibilità dei costi e hanno chiesto una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse recepito in modo sostanzialmente acritico le conclusioni della Guardia di Finanza, senza considerare adeguatamente la documentazione prodotta, l'effettiva esecuzione e installazione dei beni, il positivo collaudo CRIAS, la plausibilità del valore complessivo della fornitura e l'esistenza di pagamenti tracciati mediante bonifici. Non è stata dimostrata la restituzione delle somme ai contribuenti né, comunque, la fittizietà dell'interposizione della società fornitrice. Le presunzioni relative all'assenza di strutture, personale e specializzazione della società interposta non sono state ritenute sufficienti a provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni. La consulenza tecnica è stata ritenuta superflua, poiché l'effettiva esistenza e installazione dei beni non risultavano controverse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 335 codice di procedura civile
Obbligo di riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
La Commissione ha chiarito che la norma non impone la riunione di giudizi riguardanti sentenze diverse e che, in tale ipotesi, la trattazione congiunta resta una scelta ordinatoria del giudice.
Art. 274 codice di procedura civile
Riunione di cause connesse davanti allo stesso giudice.
È stato richiamato per ritenere possibile la riunione facoltativa di procedimenti connessi, anche nel processo tributario, senza effetti invalidanti in caso di mancata riunione.
Art. 49 e art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992
Rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario.
Le norme consentono di applicare al processo tributario, nei limiti della compatibilità, le disposizioni processuali civili sulla riunione delle cause.
Art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
Utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La contestazione penale collegata alle fatture ritenute inesistenti non è stata considerata sufficiente, in assenza di una prova tributaria concreta e autonoma della fittizietà delle operazioni.
Art. 415-bis codice di procedura penale
Avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il richiamo all'avviso di conclusione delle indagini non costituisce prova definitiva dell'inesistenza delle operazioni nel giudizio tributario.
Art. 109 del TUIR
Regole per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, inclusi inerenza, competenza e certezza.
L'Ufficio aveva invocato la norma per sostenere la mancata deducibilità dei costi, ma la Commissione ha ritenuto non dimostrata la fittizietà delle operazioni e ha valorizzato l'effettività della fornitura e dei pagamenti.
Art. 37 del d.l. n. 223 del 2006
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti soggette a obbligo di denuncia.
La questione dei termini è stata prospettata dall'Ufficio, ma non ha costituito il fondamento della decisione finale, incentrata sull'insufficienza della prova della fittizietà delle operazioni.
Art. 331 codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.
È stato richiamato in relazione al presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento, ma la Commissione ha deciso la controversia sulla base dei profili probatori e motivazionali.
Art. 640-bis codice penale
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
L'assenza di un procedimento penale per tale reato e il collaudo positivo del contributo CRIAS sono stati valorizzati come elementi contrari alla ricostruzione di una frode nell'ottenimento del finanziamento.
Massime di principio
- In presenza di contestazioni fiscali per fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti, gravi e coerenti che dimostrino la fittizietà dell'interposizione; non bastano, da sole, l'assenza di una struttura aziendale adeguata, la sede presso l'abitazione dei soci o la carenza di specializzazione.
- La tracciabilità dei pagamenti mediante bonifici costituisce un elemento rilevante a favore dell'effettività delle operazioni, soprattutto se non è dimostrato il ritorno delle somme al contribuente o ai suoi soci.
- L'effettiva esistenza, consegna, installazione e utilizzazione dei beni, nonché la documentazione di collaudo o di verifica da parte di enti pubblici, possono contrastare la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti.
- Le risultanze di un procedimento penale non definito con un accertamento di merito vincolante, ad esempio perché il reato è estinto per prescrizione, non provano automaticamente l'inesistenza delle operazioni nel giudizio tributario.
- Un avviso di accertamento deve esaminare gli elementi documentali favorevoli al contribuente e spiegare perché siano inattendibili; il recepimento acritico del processo verbale di constatazione può determinare un vizio di motivazione.
- Per la deducibilità dei costi e la detrazione dell'IVA è essenziale documentare l'effettività dell'acquisto, l'inerenza all'attività d'impresa, la consegna dei beni, la loro concreta utilizzazione e la regolarità dei pagamenti.
- La consulenza tecnica non è necessaria quando il giudice ritiene già provate l'esistenza e l'installazione dei beni e considera la controversia principalmente una questione di valutazione giuridica della presunta interposizione fittizia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 212 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 4 dic 2019Sentenza del 04/12/2019 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →