Sentenza n. 1138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), n. 10485 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 378/21/CONS sul contributo dovuto per l’anno 2022 dagli operatori dei servizi postali, nonché gli atti connessi, inclusi il bilancio di previsione AGCOM, l’atto di accertamento del contributo e il sollecito di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
BRT ha impugnato la disciplina AGCOM relativa al contributo dovuto per l’anno 2022 dagli operatori dei servizi postali, deducendo: l’estraneità della propria attività di corriere espresso rispetto alle attività assoggettabili a contribuzione; l’illegittimità del finanziamento delle attività AGCOM nel settore postale posto integralmente a carico degli operatori, senza considerare il finanziamento statale e il limite riferito alla parte non coperta dal bilancio dello Stato; la violazione della procedura di approvazione della delibera e il difetto di istruttoria, anche con riguardo all’intervento degli organi statali coinvolti; l’illegittimità delle esenzioni previste per le imprese in crisi e per quelle con imponibile pari o inferiore a centomila euro; l’illegittimità derivata degli atti connessi. Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso introduttivo e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dell’atto di accertamento del contributo. In appello, BRT ha successivamente chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi relativi all’assoggettabilità al contributo, al sistema di finanziamento, alla procedura di approvazione, all’istruttoria e alle esenzioni. L’Amministrazione appellata non si è opposta alla declaratoria. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e della richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenienze, viene meno l’interesse alla decisione; il giudice ha applicato tale disposizione alla richiesta congiunta dell’appellante e delle amministrazioni appellate.
art. 38 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica applicazione argomentata nella decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica applicazione argomentata nella decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione e tale situazione è riconosciuta dalla parte ricorrente o appellante, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sulle censure dedotte.
- In presenza di una richiesta congiunta delle parti e di una definizione del giudizio determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →