Sentenza n. 10686/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere sulla istanza-diffida inviata a mezzo p.e.c. in data 18/11/2025, con la quale la ricorrente ha invitato parte resistente ad adottare ogni provvedimento di natura repressiva (ordine di demolizione e ripristino) e sanzionatoria di sua competenza, conseguente al rigetto della domanda di condono di cui alla determinazione dirigenziale 40 del 17 febbraio 2009; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia del Comune intimato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull’istanza-diffida del 18 novembre 2025 volta all’adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori conseguenti al rigetto della domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Roma, lamentava che Roma Capitale non avesse riscontrato l’istanza-diffida con cui aveva chiesto l’adozione di ogni provvedimento repressivo e sanzionatorio, inclusi l’ordine di demolizione e il ripristino, in relazione a un fabbricato agricolo realizzato senza titolo su una porzione del proprio terreno. Il primo diniego di condono del 2009 era stato inizialmente annullato dal TAR, ma il Consiglio di Stato, con sentenza del 2025, aveva riformato tale decisione e confermato la legittimità del diniego, rilevando la necessità del parere favorevole dell’autorità paesaggistica per il riesame della domanda. La ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 l. 241/1990 e chiedeva, oltre all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, che il giudice ordinasse direttamente la demolizione e nominasse un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, richiamando la pendenza di un’ulteriore domanda di condono del 1995, un giudicato che escludeva l’adozione di sanzioni durante la definizione di tale procedimento e la riapertura dell’istruttoria amministrativa sul primo condono, anche a seguito dell’acquisizione del nulla osta paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo alla proprietaria confinante una posizione differenziata e qualificata derivante dalla vicinitas e, in concreto, dalla pregressa occupazione illegittima di una porzione del suo fondo, accertata con giudicato. Tale posizione legittima il proprietario confinante a chiedere all’amministrazione l’esercizio dei poteri repressivi edilizi e, in caso di inerzia, a proporre l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere: l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, di accoglimento o di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha escluso, invece, di poter imporre direttamente l’adozione dell’ordine di demolizione, poiché il quadro fattuale e giuridico non era univoco: risultava pendente una domanda di sanatoria del 1995 e l’istruttoria sul precedente condono era stata riattivata a seguito del nulla osta paesaggistico. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale e del controinteressato, rispettivamente per 1.500 euro e 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; il giudice può nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere dell’amministrazione di agire secondo il principio di buon andamento e di concludere tempestivamente i procedimenti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È indicato dalla ricorrente quale base normativa del potere repressivo edilizio e dell’ordine di demolizione, ma il TAR non impone direttamente l’adozione di tale misura.
art. 15 l. Regione Lazio n. 15/2008
È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento della disciplina regionale delle misure repressive edilizie.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina preventiva del commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di provvedere.
art. 26 c.p.a.
È richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale base della condanna alle spese a carico dell’amministrazione e del controinteressato soccombenti.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con quello interessato da un presunto abuso edilizio, in ragione della vicinitas e dell’incidenza concreta dell’abuso sulla propria sfera giuridica, è titolare di una posizione differenziata e qualificata che lo legittima a chiedere l’esercizio dei poteri repressivi e a proporre l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
- Nel giudizio contro il silenzio relativo a una segnalazione o istanza di repressione edilizia, l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando la decisione finale possa essere di rigetto; il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’adozione del contenuto provvedimentale quando residuino margini di discrezionalità o siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
- La pendenza di procedimenti di condono o sanatoria e la necessità di completare la relativa istruttoria possono impedire al giudice di ordinare direttamente la demolizione dell’opera, ma non escludono l’obbligo dell’amministrazione di definire espressamente l’istanza del proprietario confinante.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, con attribuzione del potere di adottare in via sostitutiva il provvedimento espresso dovuto.
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