Cassazione Penale, Sentenza n. 10458/2026 del 18/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per concorso in rapina aggravata e lesioni personali (tutti) e per minaccia aggravata (De Silvio Ferdinando). Gli argomenti principali erano: 1) vizio di valutazione e travisamento della prova per non avere valutato correttamente l'attendibilità della persona offesa Pantano, le cui dichiarazioni sarebbero prive di riscontri esterni e contraddette dalla versione dell'imputato Ferdinando; critica anche sulla valenza probatoria delle deposizioni del teste Saccucci e sulla mancata considerazione delle dichiarazioni dei testi Pinna e Tereziu e della certificazione del Pronto Soccorso del 26/05/2024; 2) nullità della motivazione e mancata verifica della minaccia di morte contestata a Ferdinando; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti: i difensori sostenevano che la condotta dovesse essere ricondotta all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) perché l'imputato avrebbe detenuto l'auto per un accordo verbale con la vittima e perché erano state trovate le chiavi in suo possesso; 4) omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e difetto nella determinazione della pena. I ricorsi erano fondati su violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e sul presunto travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito, con valutazioni conformi in primo e secondo grado, avessero effettuato un'analisi completa e motivata della credibilità della persona offesa Pantano e delle versioni contrastanti, confrontando le diverse dichiarazioni e valutando anche le deposizioni dei testi (in particolare Saccucci) e la certificazione medica che attestava le lesioni. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere una condanna purché vi sia una rigorosa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, adeguatamente motivata. Ha inoltre escluso che i fatti potessero essere ricondotti all'art. 393 c.p., essendo mancata qualsiasi titolarità giuridica del possesso o diritto che legittimasse il comportamento dell'imputato (anche un'eventuale consegna in conto vendita non attribuiva tale diritto). Ha confermato, infine, la correttezza della decisione di non riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di merito confermata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dei motivi di cassazione (violazione di legge e travisamento della prova); la Corte ha ritenuto che non sussistessero le ipotesi di cui all'art. 606 perché la valutazione della prova e la motivazione erano complete e non affette dai vizi denunciati
art. 192 c.p.p., comma 3
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio giurisprudenziale che le regole dell'art. 192, comma 3 (che riguarda le dichiarazioni spontanee del dichiarante) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; le stesse possono reggere una condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono verificate e motivate in modo rigoroso
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa per una riclassificazione della fattispecie in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso l'applicazione perché mancava la consapevolezza di un diritto giuridico al mantenimento del possesso del mezzo e dunque l'elemento soggettivo richiesto per tale reato
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 -01
Giurisprudenza citata per affermare che la persona offesa può da sola fondare una condanna se vi è adeguata e penetrante verifica della sua credibilità; la Corte di Cassazione ha applicato questo principio per valutare la prova
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -02
Giurisprudenza richiamata in tema di differenziazione tra reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reato di estorsione in relazione all'elemento psicologico; utilizzata per negare la ricostruzione difensiva sotto l'art. 393
Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023 (O.)
Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 -03
Giurisprudenza richiamata per precisare che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa dell'agente corrisponda effettivamente all'oggetto della tutela e che l'agente debba aver agito con la coscienza di un diritto concreto; la Corte ha ritenuto che nel caso non fosse ravvisabile tale situazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole giustificare una condanna se il giudice di merito svolge una verifica rigorosa e motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- La presenza di riscontri obiettivi (es. deposizione di testimoni intervenuti nell'immediatezza, certificazione medica attestante lesioni) rafforza la valutazione della persona offesa e può superare le obiezioni difensive basate sulla mancanza di riscontri esterni.
- Per ricondurre una condotta all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è necessario dimostrare che l'agente fosse convinto, con ragionevole fondamento, di un diritto concreto al bene o condotta; il mero possesso di chiavi o un accordo verbale non sono necessariamente sufficienti a provare tale convinzione giuridica.
- Le censure in cassazione fondate su travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p. richiedono la dimostrazione che il giudice di merito abbia omesso o distorto elementi probatori rilevanti; una motivazione estesa e puntuale dei giudici di merito rende difficoltoso il successo di tali censure.
- La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al giudizio di merito e la Corte di legittimità può sindacare tale valutazione solo se emergono vizi nella motivazione o applicazione del diritto; l'appello alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena deve essere supportato da argomentazioni concrete per ottenere accoglimento.
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