Cassazione Penale, Sentenza n. 47348/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) relativamente a una condanna alla pena di 1 anno e 8 mesi e multa, sostenendo che il precedente ostativo (condanna a 6 mesi per l'art. 337 c.p.) era stato dichiarato non esecutivo dal Tribunale di Benevento con ordinanza ex art. 670 c.p.p. e che quindi veniva meno l'impedimento alla sospensione condizionale. Si contestava altresì l'omessa valutazione della richiesta dal giudice dell'esecuzione e si prospettava, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 c.p.p. nella parte in cui non prevederebbe il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale quando l'ostacolo derivi da una precedente condanna dichiarata poi non esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione può incidere sul giudicato e concedere la sospensione condizionale solo nelle ipotesi espressamente o giurisprudenzialmente riconosciute (per es., revoca per abolitio criminis, revoca di capi di condanna con rideterminazione della pena, annullamenti che abbiano effetto ablatorio ex tunc), e che nel caso di specie non ricorreva alcuna di tali fattispecie. La Corte ha inoltre rilevato che la questione doveva essere sollevata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e che il provvedimento di non esecutività era anteriore alla definizione del ricorso in cassazione senza che la difesa avesse sollevato la questione in sede di cognizione; infine che nulla era documentato sull'esito del giudizio di merito conseguente alla rimessione in termini. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma sul requisito per la sospensione condizionale della pena (giudizio prognostico). La Corte ricorda che la sospensione richiede il favorevole giudizio prognostico e può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo nei casi in cui la legge o la giurisprudenza consentano di incidere sul giudicato.
art. 671 cod. proc. pen.
Comma 3 prevede espressamente la possibilità per il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena in applicazione delle discipline del concorso formale o del reato continuato, di concedere la sospensione condizionale. La Corte ne ricava che, in linea di principio, l'intervento esecutivo sul giudicato è ammesso solo ove previsto dalla legge.
art. 670 cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di non esecutività della sentenza e i provvedimenti connessi. La Corte osserva che le questioni relative alla non esecutività devono essere dedotte davanti al giudice dell'esecuzione e che l'esistenza di un provvedimento ex art. 670 non è automaticamente sufficiente, se non adeguatamente portato e sviluppato in sede di cognizione o esecuzione.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma impugnata prospetticamente come incostituzionale dalla difesa (regime delle impugnazioni avverso gli atti del giudice dell'esecuzione). La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura costituzionale, rilevando la non comparabilità delle situazioni e l'assenza di illegittimità del giudicato.
art. 669 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione di revocare capi di sentenza quando si accerta l'intervenuta assoluzione con giudicato; in tali casi la Corte ha ammesso che il giudice dell'esecuzione può adottare provvedimenti conseguenti (anche concedendo la sospensione) quando l'evento giuridico abbatte ex tunc la condanna.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a pronunce di revoca per intervenuta abolitio criminis: la Corte ammette che, quando il giudicato viene meno per eventi che eliminano il reato o la condanna, il giudice dell'esecuzione può adottare provvedimenti consequenziali, inclusa la sospensione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire sul giudicato e concedere la sospensione condizionale della pena solo quando sopravviene un evento giuridico che abolisce ex tunc o rende illegale parte della condanna (es. abolitio criminis, revoca di capi per assoluzione, annullamento che incide sulla misura), ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 671, comma 3, c.p.p.).
- Se la non esecutività di una precedente condanna è invocata come causa per ottenere la sospensione condizionale, la questione deve essere adeguatamente proposta e documentata davanti al giudice dell'esecuzione (art. 670 c.p.p.); non è sufficiente sollevarla tardivamente in sede esecutiva o in cassazione senza averla prospettata nelle sedi opportune.
- La mera pronuncia di non esecutività successiva non determina automaticamente l'illegittimità del giudicato o l'obbligo di concedere la sospensione: occorre verificare se l'evento sopravvenuto incide realmente e ablatoriatamente sul titolo di condanna che aveva costituito ostacolo.
- Le censure di illegittimità costituzionale di norme processuali (es. art. 676 c.p.p.) trovano scarso spazio se la fattispecie concreta non è comparabile con i casi in cui la Corte costituzionale o le Sezioni Unite hanno consentito l'intervento del giudice dell'esecuzione; è preferibile prima esaurire i rimedi in sede di esecuzione e documentare gli esiti.
- In sede difensiva è fondamentale documentare l'esito di eventuali provvedimenti intervenuti (esito del giudizio di merito dopo rimessione in termini) e prospettare compiutamente gli strumenti processuali utilizzati, altrimenti la richiesta rischia di essere ritenuta inammissibile o infondata.
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