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Sentenza

Sentenza n. 2081/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 07.01.2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- (recte: la Questura di -OMISSIS- della -OMISSIS-) ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita a mezzo kit postale in data 04.02.2020 (assicurata n. -OMISSIS-) il 19/09/1985 – notificata a mani del ricorrente in data 16.06.2025, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso annessi, connessi, presupposti conseguenti e successivi, conosciuti e non; e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11.12.2025 con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS- n. -OMISSIS-; di tutti gli atti e/o i provvedimenti a questo annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202503699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di improcedibilità e successivo diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto il 16 gennaio 2020, mediante istanza presentata il 4 febbraio 2020. La Questura aveva dapprima dichiarato improcedibile l’istanza, ritenendo che l’interessato avesse mostrato disinteresse per il procedimento non essendosi presentato agli appuntamenti fissati per il fotosegnalamento. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina in materia di soggiorno degli stranieri e del procedimento amministrativo, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, travisamento, errore manifesto, sviamento, violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e legittimo affidamento, nonché omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Egli sosteneva che la mancata presentazione fosse dipesa dall’impossibilità di rientrare in Italia dalla Cina, dove si era recato poco prima della pandemia da Covid-19, anche in ragione del diniego del visto di reingresso e delle restrizioni sanitarie e di viaggio. A seguito dell’accoglimento cautelare ai fini del riesame, la Questura adottava un nuovo diniego, motivato sul superamento del periodo massimo di assenza dal territorio nazionale e sulla tardiva richiesta del visto di reingresso, nonché su elementi relativi alla genuinità dell’attività lavorativa dichiarata. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduceva l’illegittimità derivata del nuovo atto, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l’ingiustificata valutazione della tardività della richiesta del visto, il mancato esame delle restrizioni pandemiche e della nuova attività lavorativa, oltre alla violazione del principio del ne bis in idem.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il procedimento di riesame si è concluso con un nuovo provvedimento espresso, dotato di motivazione parzialmente diversa e costituente una nuova espressione della funzione amministrativa; l’interesse del ricorrente si è quindi trasferito sull’impugnazione del nuovo diniego. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha applicato l’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, secondo cui il rinnovo può essere negato in caso di interruzione del soggiorno superiore ai limiti previsti, salvo gravi e comprovati motivi. Pur essendo pacifico che l’assenza fosse durata oltre un anno, il Collegio ha ritenuto che le restrizioni alla libertà di movimento imposte durante la pandemia da Covid-19 fossero idonee a integrare gravi e comprovati motivi e una causa di forza maggiore. L’Amministrazione, limitandosi a valorizzare il tempo trascorso fuori dall’Italia, non aveva considerato le concrete e contingenti limitazioni alla possibilità di rientro evidenziate dall’interessato. Il nuovo diniego è stato pertanto annullato per difetto di motivazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

    Il limite temporale all’assenza dal territorio nazionale non opera automaticamente quando la prolungata assenza sia riconducibile a gravi e comprovati motivi; le restrizioni alla mobilità derivanti dalla pandemia da Covid-19 possono integrare una causa di forza maggiore e devono essere valutate dall’Amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel valutare il rinnovo di un permesso di soggiorno, il superamento del periodo massimo di assenza dal territorio nazionale non può essere considerato in modo meramente automatico, dovendo l’Amministrazione verificare la sussistenza di gravi e comprovati motivi che abbiano reso necessaria o inevitabile l’interruzione del soggiorno.
  • Le restrizioni alla libertà di movimento e alla possibilità di rientro in Italia imposte durante la pandemia da Covid-19 possono integrare, ai fini dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, gravi e comprovati motivi e una causa di forza maggiore.
  • È viziato per difetto di motivazione il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che valorizzi esclusivamente la durata dell’assenza dello straniero senza esaminare le concrete limitazioni alla possibilità di rientro da lui dedotte e documentate.
  • Quando, a seguito di un riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento negativo con motivazione anche parzialmente diversa, il provvedimento sopravvenuto costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa; l’impugnazione dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e l’interesse si trasferisce sull’impugnazione del nuovo atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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