Corte di giustizia, Sentenza C-434/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017. — Peter Nowak contro Data Protection Commissioner. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “dati personali” – Risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale – Annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte – Articolo 12, lettere a) e b) – Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona interessata. — Causa C-434/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese, ha chiarito che le risposte di un candidato a un esame professionale e le annotazioni del correttore sono dati personali. La nozione di dato personale è interpretata in senso ampio e comprende anche valutazioni e giudizi riferiti a una persona identificata o identificabile. La decisione valorizza anche la coerenza sistematica con i diritti di accesso, rettifica e controllo previsti dalla direttiva 95/46/CE.
Le risposte scritte di un candidato a un esame professionale e le annotazioni dell’esaminatore sono "dati personali" ai sensi della direttiva 95/46/CE e, come tali, sono accessibili e rettificabili nei limiti previsti dalla direttiva.
La questione giuridica
Se le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale, nonché le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte, costituiscano dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE; in caso affermativo, quali fattori siano rilevanti per tale qualificazione e quale peso attribuire loro.
Principio di diritto
Le risposte scritte rese da un candidato in un esame professionale e le annotazioni dell’esaminatore che le valutano costituiscono informazioni "concernenti" una persona fisica identificata o identificabile, perché riflettono il livello di conoscenze, competenze e giudizio del candidato e possono incidere sui suoi diritti e interessi; pertanto rientrano nella nozione di "dati personali" dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE. Conseguentemente, tali documenti possono essere oggetto dei diritti di accesso e, nei limiti della direttiva, di rettifica/cancellazione, fermo restando che il diritto di rettifica non consente di correggere ex post risposte errate come tali, ma solo dati inesatti, incompleti o non più necessari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 95/46/CE
- Articolo 2, lettera a), direttiva 95/46/CE
- Articolo 6, direttiva 95/46/CE
- Articolo 7, direttiva 95/46/CE
- Articolo 12, lettere a) e b), direttiva 95/46/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, lettera g), direttiva 95/46/CE
- Articolo 14, direttiva 95/46/CE
- Articolo 28, direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 15, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e i), regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 99, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/679
Le risposte di un candidato a un esame professionale come dati personali
La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in una controversia tra Peter Nowak e il Data Protection Commissioner, relativa al rifiuto di accesso alla copia corretta di una prova d’esame. Il nodo centrale era stabilire se le risposte scritte del candidato e le annotazioni dell’esaminatore rientrassero nella nozione di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
Fatti e procedimento principale
Peter Nowak, tirocinante esperto contabile, non aveva superato un esame professionale di finanza strategica e contabilità gestionale. Dopo il rigetto del reclamo sul risultato, aveva chiesto l’accesso, ai sensi della normativa irlandese di recepimento della direttiva 95/46, a tutti i dati personali detenuti dall’organizzazione professionale che gestiva l’esame.
L’organizzazione gli aveva trasmesso alcuni documenti ma non la prova d’esame, sostenendo che essa non contenesse dati personali. Il garante irlandese aveva confermato, in sostanza, che le prove d’esame non sono generalmente dati personali e aveva respinto il reclamo del candidato. I giudici irlandesi di merito avevano respinto le impugnazioni; la Supreme Court, invece, ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se le informazioni registrate nelle risposte o a titolo di risposte fornite da un candidato durante un esame professionale possano costituire dati personali;
- in caso positivo, quali fattori siano rilevanti per stabilire se una specifica prova d’esame rientri nella nozione di dato personale e quale peso debba attribuirsi a tali fattori.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato anzitutto la direttiva 95/46/CE, in particolare:
- l’articolo 2, lettera a), che definisce i dati personali come qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- l’articolo 6, sui principi di qualità dei dati;
- l’articolo 7, sulla liceità del trattamento;
- l’articolo 12, lettere a) e b), sul diritto di accesso e sui poteri di rettifica/cancellazione;
- l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), sulle limitazioni per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- l’articolo 14, sul diritto di opposizione;
- l’articolo 28, sul controllo da parte dell’autorità nazionale.
Sono stati inoltre menzionati il regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 23, quali disposizioni successive che confermano l’impostazione della direttiva, pur non essendo ancora applicabili ratione temporis al caso.
Ragionamento della Corte sulla nozione di dato personale
La Corte ha affermato che la nozione di "dato personale" deve essere interpretata in senso ampio, coerentemente con l’obiettivo di tutela della vita privata perseguito dalla direttiva. L’espressione "qualsiasi informazione" include non solo dati oggettivi, ma anche informazioni soggettive, come opinioni e valutazioni, purché "concernano" una persona.
Secondo la Corte, le risposte scritte del candidato riguardano la sua persona perché:
- rivelano il suo livello di conoscenze e competenze in un determinato settore;
- possono riflettere il suo ragionamento, giudizio e spirito critico;
- in caso di prova manoscritta, contengono anche elementi grafologici;
- sono raccolte per valutare la capacità professionale del candidato e la sua idoneità all’esercizio della professione;
- possono incidere sulle sue possibilità di accesso alla professione o all’impiego desiderati.
Queste considerazioni valgono anche per gli esami con libera consultazione di materiale, poiché l’esame mira comunque a misurare la prestazione individuale del candidato.
Le annotazioni dell’esaminatore
La Corte ha ritenuto che anche le annotazioni dell’esaminatore sulle risposte siano dati personali del candidato. Il loro contenuto esprime infatti la valutazione del correttore sulle prestazioni individuali del candidato, sulle sue conoscenze e competenze, e serve a documentare tale valutazione. Il fatto che le stesse annotazioni possano riguardare anche l’esaminatore non esclude la loro natura di dati personali del candidato, poiché una medesima informazione può riferirsi a più persone.
Accesso, rettifica e conservazione
La Corte ha poi chiarito la portata dei diritti di cui all’articolo 12 della direttiva 95/46:
- il diritto di accesso consente al candidato di ottenere comunicazione intelligibile delle risposte e delle annotazioni che lo riguardano;
- il diritto di rettifica non permette però di correggere retroattivamente risposte errate come tali, perché l’eventuale errore della risposta è parte del contenuto valutato per misurare le competenze al momento dell’esame;
- la rettifica è invece possibile quando vi siano inesattezze vere e proprie, ad esempio scambio di elaborati, incompletezza materiale della prova o errata documentazione della valutazione;
- anche la cancellazione può essere richiesta in determinati casi, specie quando la conservazione non sia più necessaria rispetto alla finalità dell’esame, una volta esaurito il procedimento e venuto meno il valore probatorio del documento.
Limiti e bilanciamento
La Corte ha osservato che qualificare tali elaborati come dati personali è coerente con il sistema della direttiva, perché altrimenti le informazioni sarebbero sottratte ai principi di qualità, liceità, accesso, rettifica, opposizione e controllo dell’autorità. Ha inoltre ricordato che esistono limiti ai diritti di accesso e rettifica, sia nella direttiva 95/46 sia nel successivo regolamento 2016/679, per tutelare i diritti e le libertà altrui o altri interessi pubblici rilevanti.
Decisione/dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali.
Principio affermato
La pronuncia consacra un’interpretazione estensiva della nozione di dato personale: anche elaborati d’esame e valutazioni del correttore sono protetti dal diritto UE sulla privacy quando si riferiscono a una persona identificata o identificabile e incidono sulla sua posizione professionale o privata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-66/16
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-70/16
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-81/16
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-102/16
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-158/16
- Sentenza · 20 dic 2017Corte di giustizia, Sentenza C-178/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →