Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1639/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 556/2024 pubblicata il 11/09/2024 -RG n. 118/2024 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202502562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che riconosceva differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di euro 1.354,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive. Il ricorso è stato notificato e depositato il 10 settembre 2025. Il Ministero si è costituito e ha documentato l'avvenuto accredito delle somme il 26 settembre 2025, quindi dopo la proposizione del ricorso. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, deducendo la tardiva esecuzione del giudicato civile. Il giudice ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 29 settembre 2024, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza del giudice civile soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni stabilito ... per l'avvio dell'esecuzione

    Il termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione risultava rispettato, poiché la sentenza civile era stata notificata ai fini esecutivi nel termine indicato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, la tempestività dell’azione esecutiva deve essere valutata anche alla luce del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.