Circolare numero 164 del 22-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in presenza dei requisiti di legge, l’indennità giornaliera di inabilità INAIL deve essere corrisposta anche se il lavoratore percepisce altre prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di terzi. Di conseguenza, viene integrata la precedente circolare n. 248 del 23.10.1992 prevedendo la cumulabilità tra assegno per congedo matrimoniale e indennità INAIL. Tuttavia, il cumulo non può superare la retribuzione spettante per lo stesso periodo: l’assegno per congedo matrimoniale va quindi riconosciuto solo per la differenza tra l’importo teoricamente spettante e quanto già corrisposto dall’INAIL.
Cumulabilità tra assegno per congedo matrimoniale e indennità giornaliera INAIL per inabilità da infortunio sul lavoro
Cumulabilità tra assegno per congedo matrimoniale e indennità giornaliera INAIL
La circolare interviene per chiarire il coordinamento tra l’assegno per congedo matrimoniale e l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro, a seguito di quesiti posti da alcune Sedi. Il documento recepisce l’orientamento espresso dall’INAIL e integra le precedenti istruzioni della circolare n. 248 del 23.10.1992.
Ambito del chiarimento
Viene precisato che, in presenza delle condizioni di legge, l’indennità giornaliera di inabilità deve essere corrisposta senza limitazioni anche quando il lavoratore sia titolare di altre prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di soggetti terzi. Il principio riguarda quindi la possibilità di riconoscere la prestazione INAIL in concorso con altre tutele economiche.
Cumulo delle prestazioni
In conseguenza di tale orientamento, viene ammessa la cumulabilità tra l’assegno per congedo matrimoniale e l’indennità giornaliera di inabilità temporanea. La circolare afferma espressamente la necessità di integrare la disciplina già contenuta nella circolare n. 248 del 23 ottobre 1992, riconoscendo il diritto a entrambe le prestazioni quando ne ricorrano i presupposti.
Limite complessivo e modalità di calcolo
Il cumulo, tuttavia, incontra un limite di carattere generale: l’importo complessivo percepito per il medesimo periodo non può eccedere la retribuzione che sarebbe spettata per lo stesso periodo. In applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale richiamata nella circolare n. 248, l’assegno per congedo matrimoniale deve quindi essere liquidato solo per differenza, cioè per l’importo residuo rispetto a quanto già corrisposto dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera di inabilità temporanea.
Punti principali
Precisazione dell’INAIL sulla indennità giornaliera di inabilità
A seguito dei quesiti delle Sedi sulla cumulabilità dell’assegno per congedo matrimoniale con l’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro, viene richiamato l’orientamento dell’INAIL secondo cui l’indennità deve essere pagata senza limiti, anche se il lavoratore percepisce contestualmente altre forme previdenziali o assistenziali poste a tutela del lavoratore e a carico di soggetti terzi.
Integrazione della circolare n. 248 del 23.10.1992
Alla luce di tale orientamento, si dispone l’integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 248 del 23 ottobre 1992, con l’introduzione della possibilità di cumulo tra l’assegno per congedo matrimoniale e l’indennità giornaliera di inabilità INAIL.
Limite massimo del cumulo e criterio di coordinamento
Pur riconoscendo il diritto ad entrambe le prestazioni, si precisa che l’importo complessivo percepibile per lo stesso periodo non può superare la retribuzione che sarebbe spettata nello stesso arco temporale. In applicazione di tale principio, l’assegno per congedo matrimoniale può essere corrisposto solo nella misura pari alla differenza tra l’importo spettante e quanto già erogato dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera di inabilità temporanea.
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