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Circolare

Circolare numero 166 del 25-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce tre questioni applicative in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali. In primo luogo, precisa che l’art. 5-bis della L. 206/1995 comporta solo un’estensione degli sgravi alle imprese industriali, artigiane e alberghiere nei territori indicati, escludendo i pubblici esercizi e la somministrazione di alimenti e bevande. In secondo luogo, per effetto della nuova classificazione ISTAT 1991, conferma che le situazioni pendenti vanno definite assumendo come base la classificazione ISTAT 1971, integrata dalle successive edizioni, con decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1991 per i nuovi inserimenti nel manifatturiero ed estrattivo. Infine, per l’autotrasporto di cose per conto terzi, ribadisce che per i periodi anteriori al 1° dicembre 1988 la fiscalizzazione spetta alle imprese iscritte all’Albo, secondo le istruzioni già impartite con la circ. n. 266/1990.

Sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali: chiarimenti su art. 5-bis L. 206/1995, classificazione ISTAT 1991 e autotrasporto

Sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi in tre distinti ambiti della disciplina degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali. In particolare, interviene sull’art. 5-bis della L. 206/1995, sugli effetti della classificazione ISTAT delle attività economiche ed. 1991 e sulla fiscalizzazione spettante alle imprese di autotrasporto per periodi anteriori al 1° dicembre 1988.

Art. 5-bis della L. 206/1995: portata della riammissione agli sgravi

Dall’esame dei lavori parlamentari relativi alla conversione del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito nella L. 31 maggio 1995, n. 206, emerge che il legislatore ha inteso realizzare una mera estensione degli sgravi degli oneri sociali.

L’estensione riguarda:

  • le aziende industriali e artigiane, con riferimento agli sgravi di cui agli artt. 1 e 2 del D.I. 5 agosto 1994;
  • le aziende alberghiere, con riferimento agli sgravi già previsti dalla L. 1089/1968 e dall’art. 3 della L. 502/1978.

La circolare specifica che tale interpretazione vale per le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del centro storico di Chioggia, richiamati dalla disciplina applicabile.

Sono invece escluse le imprese che svolgono attività di pubblici esercizi e di somministrazione di alimenti e bevande. Tali soggetti erano infatti destinatari dello sgravio totale previsto dall’art. 14 della L. 183/1976, disposizione che non è più in vigore dal 1° dicembre 1991, salvo il mantenimento del beneficio per i lavoratori assunti prima di tale data e nei limiti del completamento del decennio dalla data di assunzione.

Classificazione ISTAT 1991: riflessi sulla fiscalizzazione e sugli sgravi

La circolare affronta anche il problema degli effetti della nuova classificazione ISTAT delle attività economiche, edizione 1991, che uniforma la classificazione italiana a quella internazionale. Poiché una parte dei beneficiari della fiscalizzazione e degli sgravi è individuata proprio in base alla classificazione ISTAT, le modifiche di settore introdotte nel 1991 possono incidere sull’area dei soggetti agevolati.

Per le situazioni analoghe ancora pendenti, viene confermato l’orientamento già adottato con riferimento alla classificazione ISTAT 1981. In sintesi, occorre prendere a base la classificazione ISTAT 1971, integrata dagli eventuali inserimenti emersi dalle edizioni successive.

Restano fermi i seguenti principi:

  • la nuova classificazione ISTAT 1991 non elimina automaticamente i criteri già adottati per l’individuazione dei soggetti agevolati;
  • per i soggetti inseriti per la prima volta nel settore manifatturiero ed estrattivo nella classificazione ISTAT 1991, il beneficio decorre dal 1° gennaio 1991;
  • le sedi devono definire le situazioni pendenti sulla base delle direttive già richiamate dalla circolare n. 622 RCV/94 del 30 maggio 1984.

Autotrasporto di cose per conto terzi: fiscalizzazione per periodi anteriori al 1° dicembre 1988

La terza parte della circolare riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali in favore delle imprese esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, con riferimento ai periodi anteriori al 1° dicembre 1988, data di entrata in vigore dell’art. 6 della L. 389/1989.

La materia era già stata disciplinata dalla circ. n. 266 del 12 dicembre 1990, che aveva riconosciuto il beneficio per i periodi precedenti al 1° dicembre 1988. Successivamente, la circ. n. 298 del 14 novembre 1994 aveva precisato che la fiscalizzazione spettava alle imprese iscritte in via definitiva all’Albo, senza ulteriori verifiche sulla prevalenza dell’attività di autotrasporto o di altre attività, ma limitatamente al solo personale addetto all’attività di autotrasporto.

A fronte del contenzioso formatosi sulla questione, è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Centrale, secondo cui la L. 267/1982 ha inteso agevolare l’attività di autotrasporto attraverso un criterio formale, cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. La successiva L. 389/1989 viene letta come norma volta a rimediare agli inconvenienti precedenti, introducendo per il futuro il criterio limitativo del rapporto aritmetico 1 a 5.

Sulla base di tale parere, la circolare conclude che le situazioni ancora pendenti relative a periodi anteriori al 1° dicembre 1988 devono essere definite secondo le istruzioni contenute nella circ. n. 266/1990.

Criteri operativi di sintesi

In termini applicativi, la circolare ribadisce che:

  • l’art. 5-bis della L. 206/1995 non amplia indiscriminatamente la platea dei beneficiari, ma opera come estensione mirata degli sgravi;
  • l’aggiornamento ISTAT 1991 va coordinato con i criteri già consolidati sulla base della classificazione ISTAT 1971;
  • per l’autotrasporto, nei periodi antecedenti al 1° dicembre 1988, assume rilievo decisivo l’iscrizione all’Albo, secondo l’orientamento già espresso nelle precedenti istruzioni amministrative.

Punti principali

Art. 5-bis L. 206/1995 e riammissione agli sgravi nel Mezzogiorno

La circolare interpreta l’art. 5-bis della L. 206/1995 come mera estensione degli sgravi degli oneri sociali previsti dal D.I. 5 agosto 1994 alle imprese industriali e artigiane, nonché di quelli già previsti dalla L. 1089/1968 e dalla L. 502/1978 alle aziende alberghiere, limitatamente ai territori di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del centro storico di Chioggia. Restano escluse le imprese dei pubblici esercizi e della somministrazione di alimenti e bevande, già destinatarie dello sgravio totale ex art. 14 L. 183/1976, non più vigente dal 1° dicembre 1991 salvo che per i lavoratori assunti prima di tale data entro il decennio dalla assunzione.

Classificazione ISTAT 1991 e riflessi sui benefici contributivi

L’aggiornamento della classificazione ISTAT delle attività economiche, edizione 1991, può incidere sull’individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi ex L. 183/1976. Per le situazioni analoghe ancora pendenti, la circolare richiama il criterio già adottato con la precedente classificazione ISTAT 1981: la base di riferimento resta la classificazione ISTAT 1971, integrata dagli eventuali inserimenti delle successive edizioni. Resta fermo che, per i soggetti inseriti per la prima volta nel settore manifatturiero ed estrattivo nella nuova edizione ISTAT 1991, il beneficio decorre dal 1° gennaio 1991.

Autotrasporto di cose per conto terzi e fiscalizzazione per periodi anteriori al 1° dicembre 1988

Per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, la circolare conferma le istruzioni della circ. n. 266/1990 per i periodi anteriori al 1° dicembre 1988. Dopo aver richiamato il parere dell’Avvocatura Centrale, viene ribadito che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è collegato al requisito formale dell’iscrizione all’Albo e non richiede ulteriori verifiche sulla prevalenza dell’attività di autotrasporto rispetto ad altre attività. Le situazioni ancora pendenti per tali periodi devono quindi essere definite secondo le indicazioni già fornite dalla circ. n. 266/1990.

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