Circolare numero 162 del 19-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le innovazioni introdotte dal d.lgs. 184/1997, in vigore dal 12 luglio 1997, in materia di riscatto dei corsi universitari, riscatto dei periodi di lavoro all’estero e criteri di calcolo degli oneri. Vengono estese alcune facoltà di riscatto a più gestioni previdenziali, abrogate precedenti norme speciali e chiarite le modalità di determinazione degli oneri nei casi soggetti all’art. 13 della legge 1338/1962. La circolare contiene inoltre precisazioni per le domande di ricongiunzione presentate dopo il 31 dicembre 1995, con indicazioni operative sul calcolo secondo sistema retributivo, misto o contributivo.
Nuove regole su riscatto dei corsi universitari, lavoro all’estero, oneri di riscatto e ricongiunzione dopo il d.lgs. 184/1997
Nuove disposizioni in materia di riscatto e ricongiunzione dopo il d.lgs. 184/1997
La circolare fornisce istruzioni applicative sulle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 184/1997, in vigore dal 12 luglio 1997, in materia di riscatto di corsi universitari, periodi di lavoro all’estero e determinazione degli oneri di riscatto. Vengono inoltre chiariti gli effetti del decreto sulle domande di ricongiunzione e sulle ipotesi di riscatto analoghe per le quali continua a operare il richiamo all’art. 13 della legge n. 1338/1962.
Ambito generale e decorrenza
Il provvedimento distingue tra:
- riscatto dei corsi universitari di studio;
- riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero;
- criteri di calcolo degli oneri per i riscatti che rinviano all’art. 13 della legge n. 1338/1962;
- precisazioni utili per la definizione delle domande di ricongiunzione presentate dopo il 31 dicembre 1995.
La disciplina si applica alle domande presentate dal 12 luglio 1997; le domande anteriori restano, in linea generale, regolate dalla normativa previgente, salvo le disposizioni considerate di natura interpretativa.
Riscatto dei corsi universitari di studio
L’art. 2 del decreto estende la facoltà di riscatto dei corsi universitari, originariamente prevista per gli iscritti al FPLD, anche:
- agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O.;
- agli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La circolare precisa che, per effetto della nuova disciplina di carattere generale, devono ritenersi implicitamente abrogate le precedenti disposizioni speciali dei seguenti regimi:
- Fondo di previdenza dei "telefonici" (art. 14, lett. a, legge n. 672/1973);
- Fondo "elettrici" (art. 4 legge n. 1079/1971);
- Fondo "Volo" (art. 6, primo comma, legge n. 484/1973).
Sono riscattabili i corsi universitari indicati dall’art. 1 della legge n. 341/1990, limitatamente alla durata legale del corso e a condizione che il titolo sia stato effettivamente conseguito. I titoli richiamati sono:
- diploma universitario, con durata non inferiore a due anni e non superiore a tre;
- diploma di laurea, con durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei;
- diploma di specializzazione, successivo alla laurea e con durata non inferiore a due anni;
- dottorato di ricerca, secondo la disciplina specifica di settore.
Il riscatto può riguardare anche solo una parte del periodo di durata del corso e può essere chiesto per più corsi tra loro diversi. Non è richiesta, ai fini del riscatto, la circostanza che il titolo sia necessario per l’accesso a un impiego o per la progressione di carriera.
Le domande devono essere corredate da certificazione universitaria attestante titolo, data di conseguimento, durata legale e collocazione temporale del corso. In mancanza della documentazione, le sedi devono richiederla entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, la domanda è respinta, ferma la possibilità di ripresentarla se sussistono i requisiti.
Riscatto dei periodi di lavoro all’estero
L’art. 3 del decreto riconosce agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O. la facoltà di riscattare i periodi di lavoro prestato all’estero, secondo una disciplina già nota per il FPLD. La norma prevede inoltre che l’onere sia dovuto per intero, eliminando la precedente riduzione del 50% per gli assicurati che presentino domanda dal 12 luglio 1997.
La facoltà può essere esercitata anche per periodi anteriori a tale data. Per l’istruttoria e la definizione delle pratiche si richiamano, per quanto compatibili, le istruzioni già impartite per il FPLD.
Viene altresì precisato, con riferimento alla ricostituzione in A.G.O. delle posizioni assicurative libiche per il periodo 1° gennaio 1957 - 21 luglio 1970 ex art. 4 della legge n. 166/1991, che l’applicazione è possibile anche per periodi anteriori al 15° anno di età, ma solo se l’esistenza della posizione assicurativa è documentalmente e inequivocabilmente attestata; non basta una semplice dichiarazione dell’interessato.
Determinazione degli oneri di riscatto
L’art. 4 del decreto estende a tutti i casi di riscatto cui si applica l’art. 13 della legge n. 1338/1962 i criteri di calcolo previsti per il riscatto degli studi universitari. La circolare ricomprende, in particolare:
- la regolarizzazione dei periodi assicurativi per i quali l’obbligo contributivo sia prescritto;
- nel Fondo Volo, il riscatto del servizio militare e dei periodi di partecipazione a corsi comportanti attività di volo;
- i riscatti previsti dal d.lgs. n. 564/1996 relativi a maternità facoltativa e periodi non lavorati;
- nel Fondo Elettrici, il riscatto dei periodi di partecipazione a corsi professionali e di lavoro autonomo svolto presso imprese elettriche;
- i riscatti ex art. 51, primo comma, della legge n. 153/1969.
Periodi anteriori al 1° gennaio 1996
Per i periodi collocati prima del 1° gennaio 1996, il calcolo della quota di pensione da capitalizzare deve tenere conto della collocazione temporale delle anzianità assicurative già acquisite e di quelle da riscattare. La pensione complessiva può essere determinata con sistema retributivo o misto, a seconda che il cumulo delle anzianità superi o meno il limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995.
La circolare chiarisce che, nei casi in cui si applichi il sistema misto, la quota contributiva può anche non essere materialmente calcolata, se essa sarebbe prima inclusa nella pensione complessiva e poi sottratta dalla pensione mista riferita ai soli periodi già acquisiti. In tale ipotesi, la quota riferita al periodo riscattato è pari alla differenza tra le quote di pensione entrambe calcolate con criterio retributivo.
Aggiornamento dei coefficienti attuariali
Il comma 4 dell’art. 2 rinvia a un decreto ministeriale, da emanarsi entro 12 mesi, per l’aggiornamento dei coefficienti attuariali da utilizzare per il calcolo delle riserve matematiche ex art. 13 della legge n. 1338/1962. Fino all’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le tariffe attualmente vigenti.
Periodi successivi al 31 dicembre 1995
Per i periodi riscattati dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la quota di pensione sarebbe calcolata con il sistema contributivo, l’onere non è più determinato in termini di riserva matematica ma mediante l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda, nella misura prevista per la contribuzione obbligatoria della gestione interessata.
La base di calcolo è costituita dalla retribuzione relativa ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata contribuzione obbligatoria. Il contributo annuo così ottenuto va rapportato al periodo da riscattare. Ai fini dell’accredito, sulla posizione assicurativa deve essere attribuita la medesima retribuzione presa a base del calcolo, rapportata al periodo riscattato.
Il comma 5 dell’art. 2 stabilisce infine che la rivalutazione del montante individuale decorre, per il contributo di riscatto accreditato, dalla data della domanda di riscatto.
Riscatti e ricongiunzioni di posizioni assicurative già coperte da contribuzione
La circolare precisa che il nuovo criterio di calcolo non si estende, in via generale, alle ipotesi di riscatto e ricongiunzione di posizioni assicurative già coperte da contribuzione nei fondi di provenienza, come quelle rientranti nella legge n. 29/1979, nella legge n. 45/1990 e in alcune ipotesi del Fondo Volo.
Tuttavia, si ritiene che il principio contenuto nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184/1997, per la sua valenza interpretativa rispetto alla legge n. 335/1995, possa applicarsi anche a tali fattispecie. Di conseguenza, possono essere definite le domande di riscatto e ricongiunzione presentate dopo il 31 dicembre 1995, determinando gli oneri secondo le regole proprie della liquidazione pensionistica retributiva, mista o contributiva, in base alla collocazione temporale delle anzianità e dei periodi da riscattare o ricongiungere.
Il criterio va utilizzato anche per verificare il superamento o meno del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995.
Quando la pensione, o una sua quota, debba essere calcolata in forma contributiva, il montante individuale dei contributi deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione della tabella A allegata alla legge n. 335/1995, in base all’età anagrafica del richiedente alla data della domanda; per i soggetti con età inferiore a 57 anni, si applicano i valori previsti per i 57 anni.
Istruzioni operative
Le Sedi autonome di produzione devono attenersi a tali istruzioni e procedere al calcolo manuale degli oneri di riscatto e di ricongiunzione fino all’adeguamento delle procedure automatizzate. I casi di particolare difficoltà possono essere segnalati alle sedi centrali competenti per le opportune direttive.
Punti principali
Riscatto dei corsi universitari di studio
La facoltà di riscatto dei corsi universitari viene estesa agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O. e alla Gestione separata, oltre che al FPLD. Il riscatto riguarda i corsi di cui alla legge 341/1990, nei limiti della durata legale e solo se il titolo è stato conseguito, anche per periodi parziali e per più corsi cumulativamente. Le domande presentate dal 12 luglio 1997 seguono le nuove regole; quelle anteriori restano soggette alla disciplina previgente. È richiesta certificazione universitaria entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
Riscatto dei periodi di lavoro all’estero
La facoltà di riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero viene estesa anche agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O. L’onere è dovuto in misura intera, senza la precedente riduzione del 50%, per le domande presentate dal 12 luglio 1997. La facoltà può riguardare periodi sia anteriori sia posteriori a tale data e si applicano, per quanto compatibili, le istruzioni già previste per il FPLD.
Criteri di calcolo degli oneri di riscatto
Le nuove regole sui corsi universitari si estendono, per espressa previsione del decreto, ai casi di riscatto e regolarizzazione cui si applica l’art. 13 della legge 1338/1962, inclusi alcuni riscatti del Fondo Volo, del Fondo Elettrici, i periodi di maternità facoltativa e periodi non lavorati del d.lgs. 564/1996, e altri riscatti analoghi. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 rileva il sistema retributivo o misto secondo la collocazione temporale delle anzianità; per quelli successivi al 31 dicembre 1995 l’onere si calcola con l’aliquota contributiva vigente alla data di domanda sulla retribuzione dei dodici mesi meno remoti. Restano in vigore le tariffe attuali fino all’emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento dei coefficienti attuariali.
Ricongiunzioni e altri riscatti con contribuzione già presente
La circolare precisa che il nuovo criterio di calcolo non si estende alle ipotesi di riscatto e ricongiunzione di posizioni assicurative già coperte da contribuzione nei Fondi di provenienza, come quelle disciplinate dalle leggi 29/1979 e 45/1990 e da alcune fattispecie del Fondo Volo. Tuttavia, il principio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 184/1997 viene ritenuto applicabile anche a queste domande per gli effetti della legge 335/1995, consentendo di definire le pratiche presentate dopo il 31 dicembre 1995 con il criterio temporale corretto e con il relativo sistema pensionistico di riferimento.
Istruzioni operative per le sedi
Le Sedi autonome di produzione devono procedere al calcolo manuale degli oneri di riscatto e ricongiunzione fino all’aggiornamento delle procedure automatizzate. I casi particolarmente complessi possono essere segnalati alle sedi centrali competenti per le necessarie direttive.
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