Circolare numero 163 del 21-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in attesa dei chiarimenti richiesti ai Ministeri competenti sulla base imponibile dei soci di società a responsabilità limitata, tali soggetti devono essere invitati al pagamento provvisorio dei contributi assicurativi nella misura del minimale di legge, con successivo conguaglio. Inoltre, in considerazione della sospensione già disposta e della riserva richiamata in precedente circolare, vengono ritenute tempestive le domande di iscrizione alle gestioni artigiani o commercianti presentate entro il 20 ottobre dai soci interessati.
Contributi previdenziali provvisori per soci di S.r.l. e soci unici di S.r.l. artigiane
Contributi provvisori e iscrizione dei soci di S.r.l. e soci unici di S.r.l. artigiane
La circolare interviene in materia di obbligo assicurativo e contribuzione previdenziale per i soci di società a responsabilità limitata e per i soci unici di S.r.l. operanti nel settore artigiano. Il documento prende atto delle difficoltà interpretative e applicative emerse, in particolare con riguardo alla determinazione della base imponibile, e introduce una disciplina provvisoria in attesa dei chiarimenti ministeriali.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamato l'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti ai soci di società a responsabilità limitata. Per il settore artigiano si richiama invece la legge 20 maggio 1997, n. 133, relativa ai soci unici di S.r.l. operanti in tale ambito. La circolare si collega inoltre alle circolari n. 25 del 7 febbraio 1997 e n. 126 del 2 giugno 1997, nonché al messaggio n. 01798 del 24 marzo 1997.
Base imponibile e richiesta di chiarimenti
Poiché la definizione della base imponibile per questi soggetti presenta difficoltà applicative, è stato posto uno specifico quesito ai Ministeri del Lavoro e delle Finanze. Alla data della circolare non sono ancora pervenuti i chiarimenti richiesti, ma l'amministrazione ritiene comunque necessario dare attuazione alla normativa vigente.
Regime provvisorio dei contributi
In assenza delle indicazioni ministeriali, i soggetti interessati devono essere invitati al pagamento dei contributi assicurativi in via provvisoria, salvo conguaglio successivo in base alle istruzioni che verranno emanate. Il versamento provvisorio deve essere effettuato nella misura del minimale di legge.
Domande di iscrizione e tempestività
La circolare precisa infine che, tenuto conto della sospensione disposta con il messaggio del 24 marzo e della riserva contenuta nella successiva circolare n. 126, punto 4.1, le domande di iscrizione alle gestioni degli artigiani o dei commercianti presentate dai soggetti interessati entro il 20 ottobre devono considerarsi tempestive.
Punti principali
Estensione dell'obbligo assicurativo ai soci di S.r.l.
Viene richiamato l'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti ai soci di società a responsabilità limitata. È inoltre richiamata la legge 20 maggio 1997, n. 133, per i soci unici di S.r.l. operanti nel settore dell'artigianato.
Difficoltà di determinazione della base imponibile
La circolare segnala le difficoltà operative nell'individuare la base imponibile per tali soggetti e precisa che è stato formulato uno specifico quesito ai Ministeri del Lavoro e delle Finanze. Poiché i chiarimenti non sono ancora pervenuti, si rende necessario adottare una disciplina provvisoria.
Pagamento provvisorio dei contributi
In attesa delle indicazioni ministeriali, i soggetti interessati devono essere invitati al pagamento dei contributi assicurativi in via provvisoria e salvo conguaglio, applicando la misura del minimale di legge. L'eventuale conguaglio avverrà sulla base delle successive istruzioni dei Ministeri competenti.
Termine per le domande di iscrizione
Tenuto conto della sospensione di cui al messaggio del 24 marzo 1997 e della riserva contenuta nella circolare n. 126, punto 4.1, per i soci unici di S.r.l. artigiane sono considerate tempestive le domande di iscrizione alle gestioni degli artigiani o dei commercianti presentate entro il 20 ottobre successivo.
Riferimenti circolari e messaggio precedenti
La circolare si coordina con le precedenti circolari n. 25 del 7 febbraio 1997 e n. 126 del 2 giugno 1997, nonché con il messaggio n. 01798 del 24 marzo 1997, che avevano già affrontato il tema dell'inquadramento previdenziale dei soggetti interessati.
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