Circolare numero 168 del 26-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare coordina e integra le istruzioni per applicare la sentenza n. 240/1994 ai trattamenti pensionistici dell\'AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi. Stabilisce quando la seconda o ulteriore pensione, già ricondotta all\'importo a calcolo dal 1° ottobre 1983, deve essere "cristallizzata" nell\'importo del minimo vigente al 30 settembre 1983, distinguendo i casi ammessi da quelli esclusi in base al reddito 1983 e alla verifica dei redditi degli anni successivi. Regola inoltre domanda, arretrati, termini di prescrizione e decadenza, interessi, modalità di pagamento e soggetti aventi diritto, richiamando anche gli allegati con casistiche escluse, limiti reddituali e testo normativo di riferimento.
Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 240/1994 sulla cristallizzazione di seconde pensioni al minimo
Applicazione della sentenza n. 240/1994 sulla cristallizzazione delle pensioni
La circolare coordina le istruzioni per l'esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8-10 giugno 1994, relativa al trattamento di più pensioni integrate o integrabili al minimo. L'intervento riguarda le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, chiarendo quando la seconda o ulteriore pensione debba restare nell'importo del minimo spettante al 30 settembre 1983 anziché essere ricondotta all'importo a calcolo.
Presupposti della decisione e distinzione tra le due situazioni reddituali
La Corte ha distinto due categorie di pensionati titolari di più pensioni al 30 settembre 1983:
- coloro che nel 1983 hanno conseguito un reddito superiore al limite di legge, pari a lire 7.177.300;
- coloro che nel 1983 hanno conseguito un reddito inferiore a tale soglia.
Per la prima categoria resta ferma la disciplina già seguita dall'Istituto: dal 1° ottobre 1983 la pensione individuata in via prioritaria dall'art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983 conserva il minimo cristallizzato al 30 settembre 1983, mentre le altre pensioni restano a calcolo. Per la seconda categoria, invece, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non consentiva il mantenimento dell'altra o delle altre pensioni nell'importo spettante al 30 settembre 1983 fino all'assorbimento per effetto della perequazione automatica.
Ambito di applicazione: pensioni integrate e pensioni integrabili
La circolare precisa che la sentenza opera sia nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione fosse effettivamente integrata al minimo fino al 30 settembre 1983, sia nei casi in cui fosse soltanto integrabile. La nozione di pensioni "integrate o integrabili" ricomprende infatti anche i soggetti che, pur trovandosi nelle condizioni per beneficiare della plurima integrazione, non ne abbiano concretamente fruito per mancata domanda o per decadenze all'epoca ritenute operanti.
In questo punto la circolare richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1691 del 12 dicembre 1996 - 24 febbraio 1997, secondo cui il diritto all'integrazione al minimo ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione, è imprescrittibile e non soggetto a decadenza, salvo che per i singoli ratei. Ne deriva che anche chi non abbia ottenuto materialmente la plurima integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 può chiedere la cristallizzazione della seconda pensione, se ricorrono le condizioni reddituali e se il diritto non sia stato escluso con sentenza passata in giudicato.
Esclusioni dall'ambito applicativo
Sono esclusi:
- i casi in cui la plurititolarità sia insorta dopo il 30 settembre 1983;
- i casi in cui i redditi dell'anno 1983 superino i limiti di legge;
- i casi in cui, al 30 settembre 1983, le due pensioni non fossero né integrate né integrabili al minimo;
- le situazioni in cui la plurima integrazione sia stata negata con sentenza passata in giudicato.
L'allegato 1 riporta le tipologie di plurititolarità che, allo stato, restano escluse dall'integrazione al minimo per i periodi anteriori all'1 ottobre 1983 perché non definite dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia.
Reddito da assumere a base della verifica
Ai fini della cristallizzazione, la circolare afferma che deve essere verificata la conservazione del diritto all'integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria dall'art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983. Per tale verifica occorre utilizzare lo stesso reddito rilevante per l'integrazione di quella pensione.
Vanno considerati tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, con esclusione soltanto di:
- importo della pensione da integrare;
- reddito della casa di abitazione;
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
Tra i redditi da valutare rientra anche l'importo della pensione da cristallizzare. Devono inoltre essere computate le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il reddito va imputato all'anno di effettiva percezione secondo il principio di cassa.
Importi del trattamento minimo al 30 settembre 1983
Gli importi del minimo richiamati come base della cristallizzazione sono indicati come segue:
- lire 298.550 mensili per le pensioni AGO dei lavoratori dipendenti liquidate con meno di 781 contributi settimanali effettivi e figurativi;
- lire 317.500 mensili per le pensioni AGO dei lavoratori dipendenti liquidate con almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi;
- lire 223.500 mensili per le pensioni di invalidità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con titolari non ancora pensionabili;
- lire 250.100 mensili per le altre pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Tali importi restano garantiti fino a quando non siano superati dall'importo a calcolo della pensione per effetto degli aumenti di legge successivi.
Verifica dei redditi negli anni successivi al 1983
La legge n. 662/1996, art. 1, comma 182, stabilisce espressamente che la verifica del requisito reddituale va effettuata non solo con riferimento al 1983, ma anche agli anni successivi. La circolare recepisce tale principio e afferma che, se in un anno successivo i limiti di reddito risultano superati, con conseguente perdita del diritto all'integrazione della pensione prioritaria, la seconda pensione già cristallizzata deve essere ricondotta all'importo a calcolo dall'1 gennaio dell'anno in cui il superamento si verifica.
Nel reddito annuale vanno compresi anche:
- gli arretrati eventualmente corrisposti per l'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983;
- gli arretrati corrisposti in applicazione della sentenza n. 240;
- gli interessi corrisposti ai sensi dell'art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, in quanto assoggettabili a IRPEF.
La circolare richiama le Sedi a un controllo scrupoloso anno per anno, precisando che il diritto alla cristallizzazione, una volta cessato, non può essere ripristinato.
Casi in cui la pensione cristallizzata esce dal campo della sentenza
Se la pensione integrata al minimo in via prioritaria diviene superiore al minimo in una data successiva al 1° ottobre 1983, la pensione già cristallizzata non può più beneficiare del regime speciale della sentenza n. 240. Ciò accade, ad esempio, in presenza di aumenti previsti dalla legge n. 140/1985, di ricalcoli delle pensioni dei lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 233/1990 o di liquidazione di un supplemento.
Da quel momento la pensione deve essere trattata secondo la disciplina ordinaria: importo a calcolo, salvo eventuale integrazione al minimo se ricorrono i presupposti reddituali.
Domanda, presupposti processuali e arretrati
La rideterminazione della pensione in applicazione della sentenza n. 240 richiede domanda dell'interessato. Sono considerate valide anche le domande presentate prima del 15 giugno 1994, data di pubblicazione della sentenza.
La circolare distingue tre ipotesi principali:
- pensionati che non hanno mai chiesto l'integrazione al minimo della seconda pensione, i quali hanno diritto alla riliquidazione e agli arretrati nei limiti della prescrizione decennale dalla domanda;
- pensionati che hanno ottenuto la plurima integrazione fino al 30 settembre 1983 e che, dal 1° ottobre 1983, hanno subito la revoca dell'integrazione sulla pensione non prioritaria, per i quali la riliquidazione spetta se non sono decorsi i termini di decadenza per impugnare la revoca;
- pensionati che avevano presentato domanda di integrazione poi respinta per decadenza, i quali possono ottenere la riliquidazione nei limiti della prescrizione decennale, salvo intervenuta decadenza per l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di reiezione.
Per le revoche o le reiezioni, la circolare richiama i termini di decadenza già chiariti dalla circolare n. 123 del 29 maggio 1997: decennale per i provvedimenti anteriori al 19 settembre 1992 e triennale per quelli successivi.
Pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione
Gli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 devono essere pagati in contanti in sei annualità, in applicazione dell'art. 1, commi 181-184, della legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n. 140/1997. Gli arretrati maturati dopo il 31 dicembre 1995 seguono invece le ordinarie modalità di pagamento.
Per le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non spettano né interessi legali né rivalutazione monetaria. Sulle somme residue, a partire dall'1 gennaio 1996, sono dovuti interessi calcolati sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. Con la prima annualità vengono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento; con le annualità successive gli interessi maturano sul residuo.
Soggetti aventi diritto alle somme arretrate
La legge n. 662/1996 attribuisce il diritto alle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 ai soli soggetti interessati e ai superstiti aventi titolo alla reversibilità al 30 marzo 1996. La circolare distingue quindi:
- decesso del pensionato anteriormente al 30 marzo 1996: pagamento delle somme fino al 31 dicembre 1995 solo ai superstiti con diritto a reversibilità;
- decesso a partire dal 30 marzo 1996: le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 entrano nell'asse ereditario e spettano agli eredi secondo le regole successorie.
Le somme maturate dall'1 gennaio 1996 sono corrisposte secondo le ordinarie regole e possono essere pagate anche agli eredi di pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, ancorché non aventi diritto alla reversibilità.
Avvertenze operative per le Sedi
Prima di procedere all'applicazione della sentenza n. 240, le Sedi devono sistemare correttamente la situazione pensionistica degli interessati, in particolare quando il trasferimento del trattamento minimo sulla pensione indicata in via prioritaria non risulti già definito in modo corretto ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983.
Inoltre, le ricostituzioni per l'applicazione della sentenza n. 240, al pari di quelle relative alla sentenza n. 495, non possono essere effettuate congiuntamente ad altri motivi di ricostituzione; l'eventuale trasferimento del minimo deve quindi essere operato preventivamente.
Punti principali
Ambito della sentenza e principio della cristallizzazione
La sentenza n. 240/1994 dichiara parzialmente illegittimo l\'art. 11, comma 22, della legge n. 537/1993 nella parte in cui, per il concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo, impone la ricondizione all\'importo a calcolo della seconda o delle ulteriori pensioni anziché il mantenimento nell\'importo spettante al 30 settembre 1983 fino all\'assorbimento per perequazione automatica. La circolare precisa che, nei casi in cui nel 1983 il reddito non abbia superato i limiti di legge, la seconda pensione deve essere mantenuta nell\'importo cristallizzato del minimo vigente al 30 settembre 1983.
Distinzione tra redditi 1983 sopra o sotto soglia
La Corte distingue tra pensionati con reddito 1983 superiore al limite di lire 7.177.300 e pensionati con reddito inferiore. Per i primi restano validi i criteri precedenti: dal 1° ottobre 1983 la pensione prioritaria conserva il minimo cristallizzato al 30 settembre 1983 e le altre pensioni restano a calcolo. Per i secondi, la pensione prioritaria continua a essere integrata al minimo, mentre le altre pensioni, inizialmente a calcolo, devono essere cristallizzate nell\'importo del minimo spettante al 30 settembre 1983.
Pensioni integrate o integrabili al minimo
L\'ambito della sentenza comprende sia le pensioni effettivamente integrate al minimo fino al 30 settembre 1983, sia quelle solo integrabili. La circolare richiama anche i principi delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1691/1997) secondo cui il diritto all\'integrazione al minimo è autonomo, imprescrittibile e non soggetto a decadenza, salvo prescrizione e decadenza sui singoli ratei. Pertanto, anche chi non abbia concretamente fruito della plurima integrazione può ottenere la cristallizzazione se ne ricorrono i presupposti e se il diritto non sia stato escluso con sentenza passata in giudicato.
Casi esclusi e rinvii all\'allegato 1
Restano esclusi i casi in cui la plurititolarità si sia verificata dopo il 30 settembre 1983, quelli in cui i redditi 1983 superino la soglia prevista, e quelli in cui le due pensioni al 30 settembre 1983 non fossero né integrate né integrabili al minimo. È esclusa anche la situazione in cui la plurima integrazione sia stata negata con sentenza passata in giudicato. L\'allegato 1 elenca le tipologie di plurititolarità ancora non coperte dalle sentenze della Corte Costituzionale.
Reddito da considerare e verifica annuale
Per la cristallizzazione conta la verifica del mantenimento del diritto al minimo della pensione prioritaria, con riferimento allo stesso reddito rilevante ai fini dell\'integrazione ex art. 6, comma 1, legge n. 638/1983. Si considerano tutti i redditi assoggettabili IRPEF, esclusi solo l\'importo della pensione da integrare, il reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto. Devono essere inclusi anche gli arretrati soggetti a tassazione separata e, per il principio di cassa, i redditi vanno imputati all\'anno di effettiva percezione.
Importi del minimo al 30 settembre 1983
La circolare indica gli importi del trattamento minimo vigenti al 30 settembre 1983: lire 298.550 e 317.500 per le pensioni AGO dei lavoratori dipendenti, rispettivamente con meno o almeno 781 contributi settimanali, lire 223.500 per le pensioni di invalidità nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con titolari non ancora pensionabili, e lire 250.100 per le altre pensioni delle gestioni speciali autonomi. Tali importi sono il parametro della cristallizzazione.
Verifica dei redditi negli anni successivi al 1983
La legge n. 662/1996, art. 1, comma 182, impone la verifica non solo del reddito 1983, ma anche dei redditi degli anni successivi. Se in un anno successivo i limiti risultano superati, con perdita del diritto all\'integrazione della pensione prioritaria, la pensione già cristallizzata deve essere ricondotta all\'importo a calcolo dal 1° gennaio dell\'anno del superamento. La circolare sottolinea la necessità di una verifica scrupolosa anno per anno, richiamando anche gli arretrati e gli interessi percepiti come componenti reddituali.
Domanda, arretrati, prescrizione e decadenza
La riliquidazione avviene solo su domanda dell\'interessato; sono considerate valide anche le domande presentate prima del 15 giugno 1994. Gli arretrati spettano entro il limite della prescrizione decennale decorrente dalla domanda. Per revoche o reiezioni pregresse rilevano i termini di decadenza: decennale per i provvedimenti anteriori al 19 settembre 1992 e triennale per quelli successivi, con conseguenze diverse sulla decorrenza dei ratei dovuti.
Modalità di pagamento e disciplina degli arretrati
Gli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 vanno pagati in contanti in sei annualità, secondo l\'art. 1, commi 181-184, della legge n. 662/1996 come modificata dalla legge n. 140/1997; quelli maturati dopo il 31 dicembre 1995 seguono le modalità ordinarie. Le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non producono interessi né rivalutazione monetaria, mentre dal 1° gennaio 1996 maturano interessi commisurati alla variazione ISTAT dell\'indice FOI.
Soggetti aventi diritto alle somme arretrate
Per le somme maturate fino al 31 dicembre 1995, il diritto spetta ai soli soggetti interessati e ai superstiti aventi titolo alla reversibilità al 30 marzo 1996. Se il pensionato è deceduto prima di tale data, il pagamento può avvenire solo ai superstiti con diritto a reversibilità; se il decesso è successivo, le somme entrano nell\'asse ereditario e sono dovute agli eredi secondo le regole successorie. Le somme maturate dal 1° gennaio 1996 possono essere corrisposte secondo le consuete regole anche agli eredi non titolari di reversibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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