Ordinanza n. 1754/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009527.02-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento ministeriale che ha ritenuto insussistente, in capo alla società originaria titolare degli impianti, la concessione per la radiodiffusione
Esito
La controversia
La Fondazione ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato sul presupposto dell'insussistenza, in capo a TV Elle S.r.l., originaria titolare degli impianti, della concessione per la radiodiffusione ai sensi della legge n. 223/1990. Dagli atti emerge inoltre che TV Elle S.r.l. aveva impugnato il precedente rigetto ministeriale dell'istanza di concessione, in un giudizio definito con decreto di perenzione. Il Collegio ha rilevato che nel fascicolo informatico mancava, salvo il decreto di perenzione, la documentazione relativa a tale giudizio e che il Ministero non aveva depositato la documentazione concernente il procedimento amministrativo avviato su istanza della società per il rilascio della concessione. Non sono quindi ancora esaminati nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria di acquisire copia del fascicolo processuale relativo al precedente ricorso promosso da TV Elle S.r.l. e al Ministero resistente di depositare copia dell'intera documentazione relativa al procedimento amministrativo instaurato per il rilascio della concessione per la radiodiffusione. Il deposito deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione, acquisendo la documentazione mancante.
l. n. 223/1990
Disciplina richiamata con riferimento alla concessione per la radiodiffusione, la cui insussistenza è posta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la documentazione relativa a un precedente giudizio e al procedimento amministrativo presupposto è necessaria per decidere il ricorso, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione del fascicolo processuale e ordinare all'amministrazione il deposito integrale degli atti procedimentali mancanti.
- Un'ordinanza che dispone l'acquisizione documentale e rinvia la discussione del merito non anticipa la decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato né determina la prevalenza di una delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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