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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07701/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Un gruppo di ricorrenti ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano in una controversia di pubblico impiego indicata come "altre ipotesi pubblico impiego". Dal testo emerge che, dopo il deposito del ricorso, sono intervenuti successivi interventi normativi che avrebbero previsto concorsi anche straordinari per l'ingresso in ruolo, circostanza che ha determinato, secondo la difesa dei ricorrenti, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il difensore ha depositato una memoria dichiarando di non insistere per l'accoglimento della domanda e ha altresì prodotto dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da diciassette ricorrenti e notificate al Ministero. La questione processuale riguardava quindi, da un lato, l'effetto estintivo delle rinunce rituali e, dall'altro, se la dichiarazione unilaterale del difensore circa il sopravvenuto difetto di interesse potesse determinare la cessazione della materia del contendere o comunque l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire limitatamente ai ricorrenti per i quali non risultava una rinuncia rituale notificata e prodotta; per i diciassette ricorrenti che avevano sottoscritto e notificato la rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che la dichiarazione difensiva di non insistenza nella domanda, pur non bastando a determinare la cessazione della materia del contendere perché mancano conclusioni conformi di entrambe le parti, rende comunque improcedibile/inammissibile l'impugnazione quando l'interesse venga meno dopo la proposizione del ricorso e fino alla decisione. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero non si è difeso attivamente; escluso anche il raddoppio del contributo unificato sia per l'estinzione sia per la sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nel caso di estinzione del processo; inoltre la sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse ad agire non rientra nella ratio sanzionatoria della disposizione quando l'interesse originariamente sussistente viene meno dopo la proposizione del ricorso.

  • Cass. n. 25625/2020

    L'interesse ad agire nell'impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma permanere fino alla decisione della causa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente sottoscritta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo per i ricorrenti che vi abbiano aderito individualmente.
  • La dichiarazione unilaterale del difensore circa il sopravvenuto difetto di interesse non è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, perché occorre un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio condiviso e fatto valere con conclusioni conformi delle parti.
  • L'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione: se sopravviene la sua mancanza, il ricorso diventa inammissibile anche se originariamente ammissibile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in caso di estinzione del processo né quando l'inammissibilità dipenda da una carenza sopravvenuta di interesse, non assimilabile alla carenza originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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