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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4182/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivando l'inammissibilità con il presunto difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha dichiarato l'incompetenza funzionale del collegio (l'opposizione deve essere delibata da ufficio monocratico ai sensi dell'art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002), ha affermato che il difensore dispone di un potere autonomo di impugnazione anche nell'opposizione ai decreti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002

    Stabilisce che l'opposizione ai decreti di rigetto o inammissibilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue un rito speciale e che la competenza per delibare l'opposizione è riservata ad ufficio monocratico; va coordinata con le disposizioni del processo penale per le fasi non disciplinate, riconoscendo al difensore un potere autonomo di impugnazione.

  • art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n.150

    art. 14 d.lgs. 1/9/2011, n.150

    Tipizza i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari e rinvia agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.; tale disciplina non esclude l'applicazione, per le opposizioni connesse a procedimenti penali, delle regole procedurali del codice di rito penale per le fasi incidentali.

  • artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.

    artt. 702-bis e segg. c.p.c.

    Procedimento sommario di cognizione finalizzato alla rapida definizione delle controversie di liquidazione onorari; comunque, quando la controversia è accessoria al processo penale, le regole civili devono essere coordinate con quelle penali.

  • art. 28 legge 13 giugno 1942, n.794

    art. 28 L. 13/6/1942, n.794

    Norma storica che aveva disciplinato originariamente il procedimento con carattere di sommarietà e difesa anche personale; utile per interpretare, in chiave sistematica, la natura collaterale del sub-procedimento e la possibilità di estendere al difensore diritti dell'imputato.

  • art. 29 legge 13 giugno 1942, n.794

    art. 29 L. 13/6/1942, n.794

    Prevedeva una procedura speciale con ordinanza non impugnabile e altri elementi di specialità che hanno inciso sulle interpretazioni giurisprudenziali storiche relative alla titolarità dell'impugnazione.

  • art. 99 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle Sezioni Unite e dalla Corte come fondamento per estendere al difensore i diritti dell'imputato, riconoscendo al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella dell'imputato.

  • art. 571, comma 3 e art. 613 cod. proc. pen.

    art. 571, comma 3 e art. 613 c.p.p.

    Richiamati come princípi che, insieme all'art. 99 c.p.p., supportano la titolarità autonoma del difensore nell'impugnazione delle decisioni connesse alla difesa dell'imputato.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Menòne nel dibattito giurisprudenziale sull'eventuale necessità di procura speciale: la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore senza richiedere la procura speciale ex art. 122 c.p.p.

  • art. 548 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come norme del processo penale da coordinare con il sub-procedimento per l'ammissione al patrocinio, per le fasi non disciplinate dalla normativa speciale.

Massime di principio

  • Il difensore nominato ha un potere autonomo e parallelo di impugnazione (anche in relazione alle opposizioni ai decreti di rigetto o inammissibilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato); pertanto l'opposizione può essere proposta dal difensore stesso.
  • La competenza a delibare l'opposizione ai decreti di cui all'art. 99 d.P.R. n.115/2002 è riservata a ufficio monocratico: un provvedimento assunto da collegio è soggetto a vizio di incompetenza funzionale.
  • Sebbene la disciplina sulla liquidazione degli onorari rinvii al rito civile sommario (artt. 702-bis e ss. c.p.c.), quando la domanda si inserisce nel procedimento penale occorre coordinare la disciplina speciale con le norme processuali penali per le fasi non regolate espressamente.
  • Non è generalmente richiesta una procura speciale oltre alla dichiarazione di nomina del difensore per proporre il reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Se la corte territoriale sopravvaluta la competenza del collegio o nega la legittimazione del difensore, la Cassazione può annullare senza rinvio per incompetenza funzionale e disporre la trasmissione degli atti al Presidente della Corte territoriale per il seguito.

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