Sentenza n. 341/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di riconoscimento di un debito fuori bilancio per prestazioni asseritamente rese nel 2023 e nel 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza, presentata il 12 maggio 2025 mediante trasmissione del preventivo del 3 maggio 2025, per ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000, del debito relativo a interventi urgenti e straordinari di manutenzione dell’impianto comunale di pubblica illuminazione. Ha domandato che il Comune fosse condannato a provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti contestavano anche l’esistenza del rapporto contrattuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione del Comune e dichiarando il ricorso inammissibile in questa sede. L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. tutela l’interesse legittimo rispetto all’omesso esercizio di potestà autoritative, non una pretesa di adempimento contrattuale riconducibile a un diritto soggettivo. La richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio, pur implicando una valutazione dell’ente sull’utilità e sull’arricchimento conseguiti, è correlata alla pretesa contrattuale del fornitore; anche l’accertamento preliminare dell’esistenza del vincolo negoziale compete al giudice ordinario. La controversia può essere riassunta davanti a quest’ultimo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Costituisce ius receptum che il ricorso avverso il silenzio inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi forma di inerzia comportamentale dell’Amministrazione, bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali di natura autoritativa e lesive di posizioni di interesse legittimo.
L’azione contro il silenzio è esperibile per tutelare posizioni di interesse legittimo rispetto all’omesso esercizio di potestà autoritative, non per ottenere tutela di una pretesa contrattuale di diritto soggettivo.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000
Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L., consegue, effettivamente, all’attivazione di un procedimento discrezionale, riservando all’ente locale la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento conseguiti con l’acquisizione, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Il riconoscimento richiede una valutazione dell’ente locale circa l’utilità e l’arricchimento derivanti dall’acquisizione di beni o servizi; ciò non attribuisce al fornitore un diritto soggettivo al riconoscimento, ma la pretesa collegata al rapporto contrattuale resta devoluta al giudice ordinario.
art. 103 Cost.
Ciò posto, deve ritenersi che la pretesa sostanziale alla quale si correla il ricorso in esame, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale, ha la consistenza di un diritto soggettivo, la cui cognizione – in applicazione delle generali coordinate di riparto (cfr. art. 103 Cost. e art. 7 cod. proc. amm.) - è riservata alla giurisdizione ordinaria.
La controversia relativa alla pretesa contrattuale del fornitore, anche quando formulata come azione avverso il silenzio sull’istanza di riconoscimento del debito fuori bilancio, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 7 c.p.a.
Ciò posto, deve ritenersi che la pretesa sostanziale alla quale si correla il ricorso in esame, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale, ha la consistenza di un diritto soggettivo, la cui cognizione – in applicazione delle generali coordinate di riparto (cfr. art. 103 Cost. e art. 7 cod. proc. amm.) - è riservata alla giurisdizione ordinaria.
Il riparto di giurisdizione dipende dalla consistenza della posizione sostanziale dedotta: la pretesa di adempimento contrattuale del fornitore è un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.
artt. 31 e 117 c.p.a.
In definitiva, deve ritenersi insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell’azione, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio, D.lgs. 18 agosto 2000, n, 267, ex art. 191 comma 1, lett. e), trattandosi di domanda comunque correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, rispetto al quale la posizione del privato si configura, perciò, come diritto soggettivo.
L’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere sul riconoscimento del debito fuori bilancio non rientra nella giurisdizione amministrativa quando è correlata a una pretesa di adempimento contrattuale.
art. 11 c.p.a.
Per le ragioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è un rimedio generale contro ogni inerzia amministrativa: è utilizzabile per tutelare posizioni di interesse legittimo rispetto all’omesso esercizio di potestà autoritative, non per conseguire tutela di pretese di diritto soggettivo.
- La controversia relativa alla pretesa del fornitore per beni o servizi resi all’ente locale, anche se formulata come domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sul riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000, appartiene alla giurisdizione ordinaria quando è correlata all’adempimento del rapporto contrattuale.
- La contestazione sull’esistenza del rapporto contrattuale non sposta la giurisdizione: il preliminare accertamento del vincolo negoziale e la domanda di pagamento competono al giudice ordinario.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede una valutazione dell’ente locale sull’utilità e sull’arricchimento conseguiti dall’acquisizione di beni o servizi; il giudice non può sostituirsi all’amministrazione effettuando direttamente tale valutazione.
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