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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10010/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva dichiarato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 4/8/2007). Denunciava violazione di legge (artt. 581 e 591 c.p.p.) e vizio di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità: la Corte territoriale avrebbe errato ritenendo i motivi aspecifici e meramente ripetitivi, avrebbe confuso il ruolo della Corte di merito con quello della Corte di legittimità (richiamando che alcuni motivi sarebbero stati dedotti "per la prima volta" solo in appello), e avrebbe omesso di valutare punti sostanziali quali la scusabilità della mancata conoscenza dell'inasprimento della sanzione (aggiornamento normativo avvenuto a mezzanotte del 4/8/2007 mentre il controllo era alle ore 04:00), la richiesta di diminuzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche (anche per la mancata applicabilità retroattiva del comma 3 dell'art. 62-bis c.p.), la mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale e la mancata valutazione delle richieste di conversione della pena (lavoro di pubblica utilità o sanzione pecuniaria). Lamentava inoltre la violazione del diritto di difesa per la mancata celebrazione del contraddittorio e l'impossibilità di proporre motivi aggiunti dopo lunghi anni di inerzia processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione pari a cinque anni: 4/8/2007 + 5 anni = 4/8/2012). Per tale motivo ha ritenuto superfluo esaminare nei dettagli le doglianze sul merito dell'ordinanza impugnata e sulle eventuali nullità, richiamando consolidata giurisprudenza secondo la quale, in presenza di una causa di estinzione del reato già maturata, non è necessario il rinvio al giudice di merito e non rilevano in Cassazione eventuali vizi della sentenza impugnata. Non sono emerse condizioni per una assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, commi 1 e 2 c.p.p.

    Il giudice di legittimità ha rilevato e applicato la causa estintiva del reato (prescrizione) ai sensi dell'art.129; in presenza della causa di estinzione non è necessario il rinvio al giudice di merito e non rilevano in Cassazione eventuali vizi della sentenza impugnata. Non sussistono elementi per una pronuncia di assoluzione di merito ex comma 2.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    art. 581 e art. 591 c.p.p.

    Citati come norme la cui violazione è denunciata dal ricorrente (regole sull'impugnazione e sui motivi): il ricorrente ha lamentato violazioni delle norme sul corretto esame dell'ammissibilità e dell'istruttoria dell'appello, ma la Corte ha deciso sulla prescrizione senza entrare nel merito delle dedotte violazioni.

  • art. 62-bis cod. pen. (comma 3)

    comma 3 dell'art. 62-bis c.p.

    Il ricorrente sosteneva che la previsione (come modificata dal decreto-legge 23/05/2008, n.92 conv. nella legge 24/07/2008, n.125) non fosse applicabile retroattivamente ai fatti commessi il 4/8/2007; la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito di questa censura avendo accolto la questione della prescrizione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami)

    Sez. U. n. 8825/2016 (Galtelli); Sez. U. n. 1021/2001 (Cremonese); Sez. U. n. 35490/2009 (Tettamanti)

    Richiamati per due principi: (i) il giudice d'appello, nell'ammissibilità dei motivi, non può estendere il suo sindacato alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Galtelli); (ii) se è intervenuta una causa di estinzione del reato già prima della decisione impugnata, la Cassazione può dichiararla rilevante e annullare senza rinvio, senza sindacare nullità o vizi della decisione di merito (Cremonese, Tettamanti).

Massime di principio

  • Se al momento della decisione grava una causa estintiva del reato (es. prescrizione già maturata), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio: in tal caso diventa superfluo esaminare altre questioni processuali o di merito.
  • La prescrizione sopravvenuta, se già maturata prima dell'adozione del provvedimento impugnato, impedisce il rinvio al giudice di merito in quanto incompatibile con il principio dell'immediata efficacia della causa estintiva.
  • Il giudice d'appello, quando valuta l'ammissibilità dei motivi, deve limitarsi ai requisiti formali e di specificità dell'impugnazione e non spingersi a sindacare in termini di manifesta infondatezza quel che è invece compito della Corte di legittimità; confondere questi ruoli può costituire motivo di censura.
  • Il ricorrente che lamenta la violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio o per ritardi processuali può ottenere rimedio solo se tali vizi non sono sovrastati da una causa estintiva già intervenuta; in caso di prescrizione la Cassazione si pronuncia sulla estinzione e non sulle altre nullità.
  • Quando si impugna è importante valutare i termini di prescrizione: un impugnazione tempestiva non elimina il rischio di estinzione del reato se il procedimento di merito si protrae oltre i termini di legge, ma consente al ricorrente di far valere in sede di legittimità la situazione processuale esistente al tempo dell'impugnazione.

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