Ordinanza n. 1149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 2260/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto contro provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni resistenti. Il testo non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello né il contenuto dei provvedimenti amministrativi originariamente impugnati. L’appellante ha tuttavia dedotto questioni ritenute analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in altri procedimenti cautelari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo applicabile alla fattispecie il percorso motivazionale già seguito dalla Sezione in precedenti ordinanze relative a questioni analoghe. In particolare, ha ritenuto necessario un sollecito approfondimento delle questioni nel merito, a cognizione piena, e ha reputato opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione. Ha quindi sospeso sia gli effetti della sentenza appellata sia l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; il giudice, accogliendo l’istanza, ha sospeso gli effetti della sentenza appellata e l’esecutività degli atti impugnati in primo grado.
Massime di principio
- Quando le questioni cautelari sottoposte al giudice d’appello richiedono un approfondimento sollecito nel merito a cognizione piena, può essere accolta la domanda cautelare nelle more della decisione definitiva.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione può essere disposta quando sia opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto esistente, evitando che l’esecuzione della sentenza o degli atti impugnati produca effetti difficilmente reversibili prima della decisione di merito.
- In appello cautelare, il giudice può sospendere cumulativamente gli effetti della sentenza di primo grado e l’esecutività dei provvedimenti amministrativi già impugnati nel giudizio originario, qualora la tutela interinale lo renda necessario.
Come è indicizzato
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