Cassazione Penale, Sentenza n. 1087/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d\'Appello di Milano che aveva dichiarato il ricorrente responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduce sette motivi: omissione di rinnovazione dell\'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per far deporre testi che avrebbero dimostrato che era mero collaboratore e non amministratore; mancata considerazione della documentazione che giustificherebbe i prelievi aziendali (rimborsi, finanziamenti soci, denunce per reati subiti dalla società); mancata acquisizione di riscontri bancari; assenza dell\'elemento psicologico del dolo per la distrazione patrimoniale e documentale; errata applicazione della regola della prova indiziaria; errata qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale anziche\' semplice; mancato riconoscimento dell\'attenuante speciale ex art. 219 L.F.; contestazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero ricostruzioni alternative dei fatti gia\' valutate e rigettate nei gradi di merito (applicazione della regola della "doppia conforme"). Ha confermato che la Corte d\'Appello ha adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione istruttoria, la qualificazione del ruolo dell\'imputato come amministratore di fatto, l\'esistenza di distrazione patrimoniale quando il patrimonio netto era negativo e l\'elemento soggettivo del dolo per la bancarotta documentale (irregolarita\' e artifici contabili volti a rendere impossibile la ricostruzione della gestione). Ha escluso la necessita\' di rinnovare il dibattimento in presenza di prove gia\' concludenti. Per effetto della declaratoria di inammissibilita\', il ricorso viene respinto e il ricorrente e\' condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell\'istruttoria dibattimentale; la Corte ha richiamato il criterio discrezionale: la rinnovazione e\' obbligatoria solo se i dati gia\' acquisiti sono incerti e l\'atto richiesto puo\' eliminarne l\'incertezza. Il rigetto puo\' essere implicitamente motivato quando la motivazione di merito mostra la sufficienza delle prove acquisite.
art. 216 legge fallimentare (L.F.)
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che l\'irregolare tenuta e la falsificazione delle scritture, con artifici contabili volti a impedire la ricostruzione della gestione, integrano il dolo generico richiesto dall\'articolo.
art. 217 L.F.
Disciplina la bancarotta semplice documentale; la Corte ha distinto la fattispecie semplice (col dolo o colpa/ negligenza) dalla piu\' grave fraudolenta, ritenendo nel caso la condotta volontaria e finalizzata a trarre in inganno i creditori.
art. 219, comma 3 L.F.
Prevede una circostanza attenuante speciale; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione in quanto il ricorrente aveva ruolo gestorio e le condotte non erano attribuibili esclusivamente a terzi.
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Riguardano la prova indiziaria; la Corte ha richiamato il canone di valutazione degli indizi e ha ritenuto che il quadro indiziario complessivo fosse adeguato e valutato correttamente dal giudice di merito.
artt. 40 e 43 cod. pen.
Richiamati rispetto alla responsabilita\' personale e al nesso causale; la Corte ha confermato che non e\' necessario che l\'autore abbia avuto la consapevolezza dello stato di fallimento, ma la consapevolezza che le condotte potevano causare nocumento ai creditori.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita sindacato sulla motivazione, non una riconsiderazione dei fatti: non e\' ammesso proporre semplici letture alternative del compendio probatorio.
- La cosiddetta "doppia conforme" (stessa valutazione nei primi due gradi) limita l\'ammissibilita\' dei motivi di motivazione in Cassazione: sono rilevabili solo vizi gravi, omissioni o travisamenti manifesti o la non valutazione di temi probatori decisivi.
- La rinnovazione dell\'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e\' dovuta solo se i dati acquisiti sono incerti e la nuova prova puo\' risolvere l\'incertezza; il rigetto puo\' essere motivato implicitamente se la motivazione di merito mostra la sufficienza delle prove.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.) e\' sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che l\'omessa o falsa tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione della gestione societaria basta a integrare il reato.
- La bancarotta patrimoniale richiede valutazione del nesso causale: i prelievi sono rilevanti se posti in un contesto di patrimonio negativo; i finanziamenti soci infruttiferi non producono automaticamente un credito esigibile e possono risultare subordinati al soddisfacimento dei creditori.
- Denunce penali presentate dalla societa\' che non hanno dato luogo a procedimenti autonomi non sono, di per se\', prova certa di estorsioni o cause degli esborsi societari: occorrono riscontri oggettivi e bancari.
- Nelle impugnazioni del trattamento sanzionatorio in Cassazione la Corte richiede una contestazione di errori di diritto o manifesta illogicita\' della motivazione; la semplice insoddisfazione per la quantificazione della pena non e\' sufficiente.
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