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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-417/18

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 ottobre 2019. — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Obbligo di affidare al CdT i lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO – Risoluzione dell’accordo tra il CdT e l’EUIPO – Pubblicazione di un bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione – Eccezione di irricevibilità – Carenza di interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità parziale. — Causa T-417/18

Giurisprudenza europea62018TJ0417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato non luogo a statuire sulla domanda di annullamento relativa alla non proroga dell’accordo del 2016, poiché nel frattempo CdT ed EUIPO avevano concluso un nuovo accordo per il 2019-2020. Per il resto, ha respinto il ricorso come irricevibile: la lettera del 26 aprile 2018, nella parte relativa a misure precauzionali, non produceva effetti giuridici vincolanti, la gara d’appalto non incideva direttamente sulla posizione del CdT e le richieste di inibitoria/declaratoria non rientravano nei poteri del Tribunale. L’EUIPO è stato però condannato a sopportare le proprie spese e metà di quelle del CdT, per il comportamento tenuto nelle trattative.

Ricorso del CdT contro la lettera con cui l’EUIPO ha annunciato la non proroga dell’accordo di traduzione e l’indizione di una gara: non luogo a statuire su una parte e irricevibilità del resto per difetto di interesse ad agire e per natura non impugnabile delle domande.

La questione giuridica

Se la lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 e la successiva pubblicazione del bando di gara per servizi di traduzione costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se il Tribunale sia competente, in presenza di un quadro regolamentare interistituzionale, a conoscere della controversia; e se il CdT conservi un interesse ad agire dopo la conclusione di un nuovo accordo per il 2019-2020.

Principio di diritto

In una controversia tra il CdT e l’EUIPO disciplinata dagli articoli 2 del regolamento n. 2965/94 e 148 del regolamento 2017/1001, il Tribunale è competente perché il rapporto non è puramente contrattuale; tuttavia, la lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 non è più suscettibile di annullamento quanto alla non proroga dell’accordo del 2016, poiché il CdT ha perso interesse ad agire dopo la conclusione dell’accordo del 2018, e la parte relativa alla precauzionale indizione della gara non è un atto lesivo immediatamente impugnabile. Le domande di inibitoria e di declaratoria di illegittimità sono irricevibili, perché esulano dal sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE e postulano effetti futuri o ingiunzioni non consentite.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 266 TFUE
  • articolo 272 TFUE
  • articolo 288 TFUE
  • regolamento (CE) n. 2965/94
  • articolo 2 del regolamento (CE) n. 2965/94
  • articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2965/94
  • regolamento (CE) n. 207/2009
  • articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • regolamento (UE) 2017/1001
  • articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • articolo 148 del regolamento (UE) 2017/1001
  • articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso di annullamento del CdT contro l’EUIPO in materia di servizi di traduzione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) contro l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La controversia nasce dalla decisione dell’EUIPO di non prorogare l’accordo del 2016 sul servizio di traduzione e di avviare, in via precauzionale, una gara d’appalto per garantire la continuità del servizio.

Fatti e contesto normativo

Il CdT è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 ed è incaricato di fornire servizi di traduzione agli organismi indicati nel regolamento e, per quanto qui rileva, all’EUIPO. L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2965/94 prevede che il CdT assicuri i servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO; il secondo comma dispone che CdT e organismo interessato concordino le modalità della cooperazione. La stessa previsione è ribadita dall’articolo 148 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Nel 2016 il CdT e l’EUIPO avevano concluso un accordo, sostitutivo di uno precedente, che disciplinava la cooperazione per il periodo 2017 e prevedeva il rinnovo tacito salvo disdetta. Con lettera del 26 aprile 2018 l’EUIPO manifestava insoddisfazione per il servizio e per la fatturazione, dichiarava l’intenzione di porre termine all’accordo e, se necessario, di adottare misure per assicurare la continuità del servizio. Il 16 giugno 2018 l’EUIPO pubblicava un bando di gara per servizi di traduzione, con valore stimato di EUR 40,8 milioni e durata iniziale di 48 mesi.

Domande del CdT e eccezione di irricevibilità

Il CdT chiedeva l’annullamento: della decisione di risolvere l’accordo del 2016; della decisione di attivare misure sostitutive, in particolare mediante bandi di gara; della decisione di pubblicare il bando di gara; nonché un ordine che vietasse all’EUIPO di stipulare contratti in forza della gara e una declaratoria generale di illegittimità della pubblicazione di bandi di gara da parte di organismi dell’Unione che, per regolamento istitutivo, si avvalgono del CdT.

L’EUIPO eccepiva l’irricevibilità e anche l’incompetenza del Tribunale, sostenendo che gli atti impugnati fossero preparatori o di natura meramente contrattuale, privi di effetti giuridici vincolanti nei confronti del CdT.

Competenza del Tribunale: non si tratta di un contesto puramente contrattuale

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza. Ha osservato che l’accordo del 2016 non si collocava in un rapporto puramente contrattuale: esso era stato concluso sulla base dell’articolo 2 del regolamento n. 2965/94 e si inseriva nel quadro normativo stabilito anche dall’articolo 148 del regolamento 2017/1001. Inoltre, il regolamento n. 2965/94 distingue gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 2 dai semplici contratti disciplinati dall’articolo 18, paragrafo 1.

Ne consegue che la controversia non poteva essere sottratta al sindacato del giudice dell’Unione per il solo fatto che l’EUIPO aveva invocato la scadenza o la mancata proroga dell’accordo ai sensi della clausola contrattuale del 2016. Il Tribunale era dunque competente a conoscere del ricorso.

Non luogo a statuire sulla censura relativa alla non proroga dell’accordo del 2016

Quanto alla parte del ricorso relativa alla comunicazione di non prorogare l’accordo oltre il 31 dicembre 2018, il Tribunale ha ricordato che l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e persistere sino alla decisione. Qui, dopo la proposizione del ricorso, le parti avevano concluso un nuovo accordo per il periodo 2019-2020, entrato in vigore il 1o gennaio 2019.

Poiché non vi è stato alcun vuoto contrattuale tra i due accordi e il rapporto di cooperazione è stato comunque disciplinato da un nuovo testo negoziale, il CdT aveva perso ogni interesse all’annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera del 26 aprile 2018. Il Tribunale ha quindi dichiarato non luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di risoluzione dell’accordo del 2016.

Irricevibilità della censura sulle misure “precauzionali” e sulla gara d’appalto

Il Tribunale ha poi esaminato la parte del ricorso concernente l’annuncio dell’EUIPO di adottare, in via precauzionale, misure per garantire il servizio di traduzione e, soprattutto, la pubblicazione del bando di gara.

Ha rilevato che la lettera del 26 aprile 2018, nella parte in cui si riservava l’adozione di provvedimenti futuri, era formulata in termini generici e incerti; al momento dell’invio nessuna decisione concreta era stata ancora presa. Inoltre, dopo la conclusione dell’accordo del 2018 tali misure non erano neppure state necessarie.

Quanto al bando di gara, il Tribunale ha ricordato che, di regola, la pubblicazione di un bando non costituisce un atto lesivo ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché consente soltanto agli operatori interessati di partecipare alla procedura. Nel caso di specie, la pubblicazione non escludeva la prosecuzione delle trattative con il CdT; soprattutto, il bando non obbligava l’EUIPO ad aggiudicare l’appalto o a stipulare necessariamente un contratto. L’eventuale aggiudicazione a un offerente concreto apparteneva a una fase futura e ipotetica, insufficiente a fondare l’interesse ad agire.

Il Tribunale ha altresì escluso che il CdT avesse dimostrato un pregiudizio concreto alla propria reputazione o alla propria sostenibilità finanziaria derivante dalla sola pubblicazione del bando, tanto più alla luce della successiva conclusione dell’accordo del 2018.

Irricevibilità delle domande di inibitoria e di declaratoria generale

Le domande con cui il CdT chiedeva di vietare all’EUIPO di stipulare contratti in forza della gara e di dichiarare illegittima, in via generale, la pubblicazione di bandi analoghi sono state dichiarate irricevibili.

Il Tribunale ha osservato che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o agli organismi dell’Unione: in caso di annullamento, spetta all’istituzione adottare le misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 266 TFUE. Analogamente, il giudice dell’Unione non può pronunciare sentenze meramente declaratorie estranee al sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha dunque:

  • dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione di risoluzione dell’accordo del 13 dicembre 2016;
  • respinto per il resto il ricorso;
  • condannato l’EUIPO a sopportare le proprie spese e la metà delle spese del CdT, comprese quelle del procedimento sommario, in ragione del comportamento tenuto nelle trattative tra le parti.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che:

  • un accordo concluso tra organismi dell’Unione in attuazione di un obbligo regolamentare può sottrarsi alla qualifica di rapporto puramente contrattuale;
  • l’interesse ad agire deve persistere fino alla decisione e viene meno se un nuovo accordo disciplina integralmente il rapporto controverso;
  • la pubblicazione di un bando di gara, di per sé, non è normalmente un atto immediatamente lesivo per un soggetto terzo che non partecipi alla procedura;
  • il ricorso ex articolo 263 TFUE non può essere utilizzato per ottenere ingiunzioni o dichiarazioni generali di illegittimità al di fuori dei limiti del sindacato di annullamento.

Come è indicizzato

Materiecontrollo giurisdizionale degli atti dell’unioneirricevibilità del ricorsointeresse ad agirerapporti interistituzionali e cooperazione amministrativaappalti pubblici

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