Corte di giustizia, Ordinanza C-613/19
Ordinanza della Corte (sezione ammissione delle impugnazioni) del 24 ottobre 2019. — Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione. — Causa C-613/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto, in fase di filtro, l’impugnazione di Porsche contro la sentenza del Tribunale in una controversia su un disegno o modello comunitario. Ha ritenuto che la domanda di ammissione non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, che il ricorso sollevasse una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e Porsche è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Non ammissione di un’impugnazione in materia di disegno o modello comunitario per mancata dimostrazione di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
La questione era se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale, in una controversia su disegni o modelli comunitari, sollevasse una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, tale da giustificarne l’ammissione preliminare. In particolare, la ricorrente invocava presunti errori del Tribunale nella valutazione del carattere individuale del modello e nella definizione dell’utilizzatore informato.
Principio di diritto
In materia di impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, la Corte ammette il ricorso solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e autosufficiente, che esso solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La semplice allegazione di errori di diritto, o di una pretesa violazione della giurisprudenza, non basta se la domanda non identifica con precisione le norme o i precedenti asseritamente violati né spiega concretamente perché la questione ecceda il caso deciso; in difetto, l’impugnazione è non ammessa.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
Non ammissione dell’impugnazione in materia di disegno o modello comunitario
La Corte, nella composizione per l’ammissione delle impugnazioni, si pronuncia su un ricorso proposto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contro una sentenza del Tribunale relativa a una controversia di nullità di un disegno o modello comunitario dinanzi all’EUIPO. Il giudizio riguarda esclusivamente la fase preliminare di filtro prevista per alcune impugnazioni in materia di proprietà intellettuale.
Fatti e procedimento principale
Porsche chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autoveicoli), con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso volto ad annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018, adottata in un procedimento di dichiarazione di nullità tra Autec AG e Porsche. La controversia sostanziale atteneva quindi alla validità di un disegno o modello comunitario.
Quadro normativo sull’ammissione dell’impugnazione
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto, secondo cui le impugnazioni contro decisioni del Tribunale aventi ad oggetto decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO sono soggette ad ammissione preventiva. Ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, solo se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorrente deve quindi presentare una domanda conforme agli articoli 170 bis, paragrafo 1, e 170 ter, paragrafo 3, del regolamento di procedura, contenente tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa statuire sulla domanda.
Argomenti prospettati da Porsche
Porsche sosteneva che il ricorso sollevasse questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, articolando sei argomenti:
- il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte sul carattere individuale del disegno o modello, richiamando il criterio del sentimento di «déjà vu»;
- il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza che esclude dall’osservazione le caratteristiche meno significative o meno marcate;
- l’esame del carattere individuale richiederebbe, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, una valutazione comparativa dell’impressione generale prodotta dai modelli;
- il Tribunale avrebbe definito l’utilizzatore informato in modo astratto, senza considerare le caratteristiche effettive del mercato di riferimento;
- nel settore degli autoveicoli occorrerebbe una definizione più restrittiva dell’utilizzatore informato, in ragione della durata di permanenza dei prodotti sul mercato;
- la libertà dell’autore, ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, potrebbe essere limitata anche da vincoli commerciali e da stabili esigenze del cliente, con conseguente rilevanza di piccole differenze tra modelli.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono realmente importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve essere chiara e precisa: deve indicare i motivi di impugnazione, la questione di diritto per ciascun motivo, la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, l’errore di diritto dedotto e il nesso tra tale errore e l’esito della sentenza impugnata.
Quanto ai primi due argomenti, la Corte osserva che il semplice richiamo alla pretesa violazione della giurisprudenza non basta: la ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale si sarebbe discostato dai precedenti, senza rispettare gli oneri di specificazione richiesti. Per gli argomenti terzo e quarto, la domanda difetta di precisione nell’individuazione della disposizione o della giurisprudenza violata, e non dimostra che le questioni eccedano la controversia concreta. Quanto agli ultimi due argomenti, la Corte rileva che la novità della questione non implica di per sé la sua importanza per lo sviluppo del diritto dell’Unione; anche in questo caso la ricorrente non fornisce indicazioni sufficienti sulle ragioni di tale importanza.
Decisione e spese
La Corte conclude che Porsche non ha fornito la prova richiesta dal meccanismo di ammissione preliminare. L’impugnazione non è quindi ammessa. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la ricorrente sopporta le proprie spese.
Principio desumibile
La pronuncia conferma che, nel filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia EUIPO, la Corte non esamina nel merito asseriti errori di diritto se la domanda non dimostra, in modo specifico e argomentato, che tali errori pongano una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-324/17
- Sentenza · 24 ott 2019Tribunale, Sentenza T-778/17
- Sentenza · 24 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-35/19
- Sentenza · 24 ott 2019Corte di giustizia, Ordinanza C-614/19
- Sentenza · 24 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-212/18
- Sentenza · 24 ott 2019Corte di giustizia, Sentenza C-469/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →