Corte di giustizia, Sentenza C-324/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019. — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lSpetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell’allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione. — Causa C-324/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la funzione della sezione J del modulo dell’ordine europeo di indagine penale: essa non richiede all’autorità di emissione di descrivere in via generale i mezzi di impugnazione previsti dal proprio diritto nazionale. Le informazioni da fornire riguardano solo eventuali ricorsi già esperiti contro l’OEI e i riferimenti all’autorità competente per ulteriori informazioni. La Corte, quindi, non entra nel merito della compatibilità del diritto bulgaro con l’articolo 14 della direttiva.
Ordine europeo di indagine penale: nella sezione J del modulo non va indicata la descrizione dei mezzi di impugnazione previsti nello Stato di emissione, salvo che il modulo richieda informazioni sui ricorsi già proposti.
La questione giuridica
Se, in sede di emissione di un ordine europeo di indagine, l’autorità giudiziaria debba compilare la sezione J del modulo dell’allegato A indicando i mezzi di impugnazione eventualmente previsti nel proprio Stato membro contro l’emissione dell’OEI, e se l’articolo 14 della direttiva imponga comunque la previsione di rimedi impugnatori nazionali contro le ragioni di merito dell’OEI.
Principio di diritto
L’autorità giudiziaria di uno Stato membro che emette un ordine europeo di indagine non è tenuta a indicare nella sezione J del modulo dell’allegato A una descrizione dei mezzi di impugnazione eventualmente previsti nel proprio ordinamento contro l’emissione dell’OEI. La sezione J serve soltanto a segnalare se siano già stati proposti ricorsi e, se del caso, a descriverli; il modulo non impone quindi una ricognizione astratta dei rimedi nazionali disponibili. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato se l’articolo 14 della direttiva imponga agli Stati membri di prevedere mezzi di impugnazione contro le ragioni di merito dell’OEI.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 14, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 36, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
- Allegato A, sezione J, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6 TUE
Ordine europeo di indagine penale: contenuto della sezione J del modulo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nell’ambito di un procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov. Il giudice nazionale chiedeva come compilare la sezione J del modulo dell’allegato A alla direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI), con particolare riferimento ai mezzi di impugnazione.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale l’imputato era perseguito per partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata a reati fiscali. Il giudice del rinvio intendeva emettere un OEI per far eseguire in Repubblica ceca perquisizioni, sequestri e l’audizione di un testimone tramite videoconferenza. Nel compilare il modulo, il giudice incontrava difficoltà sulla sezione J, poiché nel diritto bulgaro non risultavano previsti mezzi di impugnazione contro decisioni di questo tipo, e il giudice riteneva che l’articolo 14 della direttiva imponesse invece la previsione di rimedi.
Questioni sottoposte alla Corte
Le questioni vertevano, in sostanza, su tre profili:
- se il diritto nazionale che esclude l’impugnabilità delle ragioni di merito dell’OEI sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva;
- se l’articolo 14, paragrafo 2, riconosca direttamente alle persone interessate un diritto di impugnazione, anche in assenza di un rimedio nazionale;
- se l’imputato, e più in generale la persona sottoposta alla misura o coinvolta come terzo, debba essere considerata "persona interessata" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/41, che salva i diritti fondamentali e i diritti di difesa;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che impone il completamento e la firma del modulo dell’OEI;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulla necessità e proporzionalità dell’emissione;
- l’articolo 14, che disciplina i mezzi di impugnazione;
- l’articolo 36, paragrafo 1, sul termine di recepimento;
- la sezione J dell’allegato A, dedicata ai mezzi di impugnazione. La Corte richiama inoltre l’articolo 267 TFUE e l’articolo 6 TUE per il richiamo generale ai diritti fondamentali.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo ceco. Osserva che, al momento della domanda, il termine di recepimento della direttiva era già scaduto e, nel frattempo, la direttiva era stata recepita sia in Bulgaria sia in Repubblica ceca. Inoltre, il giudice del rinvio non aveva ancora emesso l’OEI, ma si trovava nella fase di preparazione dell’atto. La questione era dunque attuale e pertinente.
Ragionamento della Corte
La Corte riformula le questioni per fornire una risposta utile e le esamina congiuntamente. Osserva che il testo della sezione J, punto 1, chiede di indicare se sia stato già proposto un mezzo di impugnazione contro l’emissione di un OEI e, solo "in caso affermativo", di fornirne i dettagli. Ne deriva che la descrizione dei rimedi va inserita solo se un ricorso è già stato effettivamente proposto.
La Corte valorizza anche il punto 2 della sezione J, che impone di indicare soltanto l’autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione, sull’assistenza legale e sui servizi di interpretazione e traduzione. Questa previsione sarebbe inutile se il modulo dovesse già contenere una descrizione astratta e generale dei ricorsi disponibili nello Stato di emissione.
L’interpretazione è confermata dall’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva, che prevede lo scambio reciproco di informazioni sui mezzi di impugnazione tra autorità di emissione e di esecuzione. La logica del sistema è dunque quella di garantire una cooperazione rapida e standardizzata, fondata su fiducia reciproca e riconoscimento reciproco, non quella di appesantire il modulo con una ricostruzione generale del diritto processuale nazionale.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che, al momento dell’emissione di un OEI, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve indicare nella sezione J del modulo una descrizione dei mezzi di impugnazione eventualmente previsti nel proprio ordinamento contro l’emissione dell’ordine. La sezione J non richiede una presentazione astratta dei rimedi nazionali, ma solo informazioni sui ricorsi già proposti e sulle autorità competenti per ulteriori chiarimenti.
Poiché questa interpretazione risolve la questione posta, la Corte dichiara che non occorre esaminare nel merito se l’articolo 14 della direttiva osti a una normativa nazionale che non preveda rimedi contro le ragioni di merito dell’OEI. Il dispositivo si limita quindi a chiarire il contenuto della sezione J del modulo dell’allegato A.
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