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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-35/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019. — BU contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Normativa nazionale – Esenzione d’imposta per le indennità riconosciute alle persone con disabilità – Indennità percepite in un altro Stato membro – Esclusione – Differenza di trattamento. — Causa C-35/19

Giurisprudenza europea62019CJ0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una norma belga che esentava da imposta le prestazioni per persone con disabilità solo se pagate dal Tesoro belga. Applicando l’articolo 45 TFUE, ha ritenuto che l’esclusione dall’esenzione delle prestazioni analoghe erogate dai Paesi Bassi integri una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. Poiché non è stata prospettata alcuna giustificazione idonea, la normativa è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Esenzione fiscale delle indennità per disabilità limitata alle prestazioni erogate dallo Stato membro di residenza e incompatibilità con la libera circolazione dei lavoratori

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE osti a una normativa nazionale che riconosce l’esenzione fiscale alle sole indennità per disabilità erogate da un organismo dello Stato membro interessato, escludendo dal beneficio le indennità della stessa natura corrisposte da un altro Stato membro a un residente nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione fiscale delle indennità per disabilità alla circostanza che esse siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato, escludendo le prestazioni della stessa natura corrisposte da un altro Stato membro a un residente, perché tale differenza di trattamento in base all’origine del reddito può dissuadere dall’esercizio della libera circolazione dei lavoratori e, in assenza di una giustificazione dimostrata, costituisce una restrizione vietata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Code des impôts sur les revenus 1992, articolo 38, paragrafo 1, punto 4°

Esenzione fiscale delle indennità per disabilità e libera circolazione dei lavoratori

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal de première instance de Liège in una controversia tra una residente belga, BU, e lo Stato belga sulla tassazione di indennità percepite nei Paesi Bassi. La Corte è stata chiamata a valutare se la normativa fiscale belga, che riserva l’esenzione alle sole prestazioni per disabilità erogate dal Tesoro belga, sia compatibile con l’articolo 45 TFUE.

Fatti e procedimento principale

BU, che vive in Belgio e ha lavorato per anni nei Paesi Bassi, percepiva indennità WAO e indennità ABP a seguito di un incidente che l’aveva resa inabile al lavoro. Le autorità fiscali belghe hanno qualificato tali somme come pensioni imponibili in Belgio. La contribuente ha contestato almeno la tassazione delle indennità WAO, sostenendo che si trattasse di prestazioni per disabilità e quindi esenti ai sensi del diritto belga.

Il giudice nazionale ha osservato che le indennità WAO erano destinate a compensare la perdita di reddito dovuta alla disabilità e a incentivare il lavoro residuo, sicché non parevano assimilabili a una pensione. Tuttavia, la normativa belga accordava l’esenzione solo alle prestazioni riconosciute alle persone con disabilità a carico del Tesoro, con esclusione delle prestazioni analoghe pagate da un altro Stato membro.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 38, paragrafo 1, punto 4°, del codice belga delle imposte sul reddito del 1992 fosse contrario agli articoli 45 TFUE e 56 TFUE nella parte in cui introduceva una discriminazione tra residenti belgi che percepiscono prestazioni per disabilità erogate dal Belgio e residenti belgi che percepiscono prestazioni analoghe da un altro Stato membro.

Normativa e quadro giuridico

La disposizione nazionale rilevante prevedeva l’esenzione per le "prestazioni, a carico del Tesoro, riconosciute alle persone con disabilità". La Corte ha tuttavia concentrato l’analisi sull’articolo 45 TFUE, rilevando che il caso rientrava nella libera circolazione dei lavoratori e che non emergevano elementi per attribuire rilievo autonomo all’articolo 56 TFUE.

Ragionamento della Corte

In via preliminare, la Corte ha precisato che, quando una misura nazionale incide sia sulla libera circolazione dei lavoratori sia sulla libera prestazione dei servizi, essa può essere esaminata principalmente alla luce della libertà che appare prevalente; nel caso concreto, la libera prestazione dei servizi non era pertinente, mentre la situazione di BU rientrava chiaramente nell’articolo 45 TFUE, poiché aveva esercitato il diritto di lavorare in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Sulla ricevibilità, la Corte ha respinto l’obiezione del governo belga, che contestava la qualificazione delle prestazioni WAO come indennità per disabilità. Ha ricordato che la valutazione dei fatti spetta al giudice nazionale e che la Corte deve prendere in considerazione il quadro fattuale così come descritto dal giudice del rinvio.

Nel merito, la Corte ha ribadito che, pur restando le imposte dirette di competenza degli Stati membri, questi devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. La normativa belga, subordinando l’esenzione all’erogazione da parte del Tesoro belga, introduceva una differenza di trattamento basata sull’origine del reddito: le prestazioni per disabilità ricevute da un altro Stato membro non beneficiavano dell’esenzione, anche se di natura equivalente.

Tale differenza era idonea a ostacolare o dissuadere l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, in quanto trattava in modo meno favorevole i residenti che avevano percepito nel passato prestazioni da un altro Stato membro. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui differenze fiscali fondate sull’origine del reddito possono costituire restrizioni vietate dall’articolo 45 TFUE.

Quanto alla giustificazione, né il giudice del rinvio né il governo belga avevano addotto motivi imperativi d’interesse generale. La Corte ha quindi constatato l’assenza di una giustificazione, precisando che tale verifica finale spetta comunque al giudice nazionale.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 45 TFUE osta a una normativa nazionale che subordina l’esenzione fiscale delle indennità per disabilità alla condizione che esse siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato, escludendo dal beneficio le prestazioni della stessa natura corrisposte da un altro Stato membro, anche quando il beneficiario risiede nello Stato membro che applica la tassazione.

Principio affermato

Una misura fiscale che riserva l’esenzione alle sole prestazioni per disabilità di origine nazionale e nega il medesimo vantaggio a prestazioni equivalenti provenienti da un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE, salvo che sia giustificata da motivi imperativi d’interesse generale e proporzionata; in mancanza di tale giustificazione, è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriimposte direttediscriminazione fiscaleprestazioni per disabilità

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