Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-614/19

Ordinanza della Corte del 24 ottobre 2019. — Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione. — Causa C-614/19 P

Giurisprudenza europea62019CO0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro delle impugnazioni in materia di EUIPO, ha dichiarato non ammessa l’impugnazione proposta da Porsche contro la sentenza del Tribunale relativa alla nullità di un disegno o modello di autovettura. La ricorrente aveva invocato otto argomenti, ma la Corte ha ritenuto che non dimostrassero con la necessaria precisione una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Conseguentemente, l’impugnazione è stata respinta in limine e Porsche è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Non ammissione dell’impugnazione proposta da Porsche contro la sentenza del Tribunale in materia di disegno o modello comunitario, per difetto di dimostrazione di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a un disegno o modello comunitario, sollevasse una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte, tenuto conto degli argomenti della ricorrente sul criterio del déjà vu, sulla valutazione del carattere individuale, sull’utilizzatore informato e sulla prova del preesistente modello.

Principio di diritto

Quando l’impugnazione rientra nel meccanismo di ammissione preventiva dell’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve indicare in modo chiaro, preciso e specifico non solo i motivi e la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violate, ma anche perché la questione sollevata è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La semplice allegazione di un errore del Tribunale o di un contrasto con la giurisprudenza, senza tale dimostrazione, non basta: in mancanza di questa prova, l’impugnazione non è ammessa.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002

Non ammissione dell’impugnazione in materia di disegno o modello comunitario

La Corte, in composizione per l’ammissione delle impugnazioni, si pronuncia su un ricorso proposto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG avverso una sentenza del Tribunale concernente una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità relativo a un disegno o modello di autovetture.

Fatti e procedimento principale

Porsche chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Autovetture), con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso diretto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018. La controversia opponeva, nel procedimento principale, Porsche e Autec AG, con EUIPO quale convenuto in primo grado.

Quadro normativo sul filtro di ammissibilità

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto: le impugnazioni contro decisioni del Tribunale aventi ad oggetto decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO sono soggette ad ammissione preventiva. L’impugnazione può essere ammessa, in tutto o in parte, solo se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

A tale disciplina si collegano:

  • l’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione contenente la questione importante e tutti gli elementi necessari;
  • l’articolo 170 ter, paragrafo 3, che prevede una decisione motivata sulla domanda.

Gli argomenti formulati da Porsche

A sostegno dell’ammissione dell’impugnazione, Porsche invocava otto argomenti. In sintesi, sosteneva che il Tribunale:

  • avrebbe ignorato la giurisprudenza della Corte sul criterio del «déjà vu» nel carattere individuale del disegno o modello;
  • avrebbe escluso dall’osservazione caratteristiche meno significative;
  • avrebbe valutato in modo errato l’esame comparativo dell’impressione generale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002;
  • si sarebbe discostato dalle regole sulla prova della preesistenza del modello anteriore;
  • avrebbe impedito di valorizzare differenze rilevanti tra i modelli;
  • avrebbe definito l’utilizzatore informato senza considerare il mercato di riferimento;
  • avrebbe omesso di circoscrivere l’utilizzatore informato in modo più restrittivo per gli autoveicoli;
  • avrebbe trascurato il rilievo di vincoli commerciali e di esigenze del cliente nella valutazione della libertà dell’autore.

Ragionamento della Corte sull’onere di dimostrazione

La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve esporre con chiarezza e precisione:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • il criterio di importanza invocato;
  • le ragioni specifiche per cui tale questione ha rilievo sistemico.

Se si denuncia una violazione della giurisprudenza, occorre anche indicare in cosa consista la contraddizione, quali punti della decisione impugnata e quali precedenti siano in conflitto, nonché perché ciò ponga un problema per il sistema del diritto dell’Unione.

Valutazione dei singoli argomenti

Per gli argomenti relativi al presunto contrasto con la giurisprudenza della Corte, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata ad affermare l’esistenza di una violazione senza soddisfare i requisiti di precisione richiesti.

Per gli argomenti relativi a presunti errori di diritto del Tribunale, la Corte rileva che la domanda non indica con sufficiente precisione quale disposizione del diritto dell’Unione o quale giurisprudenza sarebbe stata violata. Inoltre, il solo fatto che il ricorso ponga questioni giuridiche specifiche della sentenza impugnata non basta a dimostrare l’esistenza di una questione rilevante per il sistema del diritto dell’Unione.

Quanto agli argomenti che pretendevano di prospettare questioni nuove, la Corte sottolinea che la novità di una questione non comporta automaticamente la sua importanza per lo sviluppo del diritto dell’Unione; il ricorrente deve spiegare concretamente perché tale sviluppo sia in gioco. Anche sotto questo profilo, Porsche si sarebbe limitata ad affermazioni generiche.

Decisione e spese

La Corte conclude che Porsche non ha fornito la prova, ad essa incombente, che le questioni sollevate fossero importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi ammessa.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, la ricorrente sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariimpugnazioni e filtro di ammissibilitàproprietà intellettualediritto processuale dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.