Corte di giustizia, Sentenza C-212/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2019. — Prato Nevoso Termo Energy Srl contro Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica. — Causa C-212/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE il diniego di autorizzazione all’uso, in una centrale a biomassa, di un bioliquido ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti, perché non inserito nell’elenco nazionale dei combustibili autorizzati. Ha precisato che, in assenza di criteri armonizzati UE, lo Stato membro conserva un ampio margine di discrezionalità nel valutare se la sostanza abbia cessato di essere un rifiuto, alla luce anche del principio di precauzione. Spetta al giudice nazionale verificare se la scelta di non includere quel combustibile nell’elenco sia viziata da errore manifesto di valutazione.
Rinvio pregiudiziale su rifiuti e bioliquidi: compatibilità del diniego di autorizzazione all’uso come combustibile di un olio vegetale esausto trattato chimicamente con la disciplina UE sulla cessazione della qualifica di rifiuto e sulle procedure autorizzative per le energie rinnovabili.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE ostino a una normativa nazionale che impone di considerare rifiuto, e quindi di respingere l’autorizzazione, una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti destinata a sostituire il metano in un impianto che genera emissioni in atmosfera, quando tale sostanza non è inclusa nell’elenco nazionale dei combustibili da biomassa autorizzati e l’aggiornamento di tale elenco avviene solo tramite decreto ministeriale non coordinato con la procedura autorizzatoria individuale.
Principio di diritto
In mancanza di criteri armonizzati dell’Unione sulla cessazione della qualifica di rifiuto per una determinata sostanza, uno Stato membro può subordinare l’uso come combustibile di una sostanza ottenuta dal recupero di rifiuti alla sua inclusione in un elenco nazionale di combustibili autorizzati, aggiornabile con atto generale non coordinato con la singola procedura autorizzativa, purché lo Stato membro non incorra in un errore manifesto di valutazione e possa ritenere non dimostrato che, in quelle specifiche circostanze d’uso, la sostanza soddisfi le condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, in particolare l’assenza di effetti nocivi per ambiente e salute umana. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE non impone un coordinamento procedurale tale da imporre una valutazione individuale alternativa quando la disciplina nazionale dei rifiuti esclude ancora la cessazione della qualifica di rifiuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 6 direttiva 2008/98/CE
- Articolo 3 direttiva 2008/98/CE
- Articolo 4 direttiva 2008/98/CE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 13 direttiva 2009/28/CE
- Direttiva (UE) 2015/1513
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva 98/48/CE
Compatibilità del diniego di autorizzazione all’uso di un bioliquido come combustibile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in una controversia tra Prato Nevoso Termo Energy Srl, da un lato, e Provincia di Cuneo e ARPA Piemonte, dall’altro, con intervento del Comune di Frabosa Sottana. Il tema centrale è la possibilità di sostituire il metano in un impianto di produzione di energia termica ed elettrica con un bioliquido ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione a utilizzare come combustibile un olio vegetale prodotto da ALSO Srl, derivato dalla raccolta e dal trattamento chimico di oli esausti di frittura e di altri residui oleosi. L’autorità provinciale ha negato l’autorizzazione perché la sostanza non rientrava nell’elenco nazionale dei combustibili da biomassa autorizzati contenuto nell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
Il prodotto risultava tuttavia oggetto di un’autorizzazione di commercializzazione come sostanza in cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006, ma solo per un uso vincolato alla produzione di biodiesel. Il giudice del rinvio ha rilevato che l’aggiornamento dell’elenco dei combustibili autorizzati avviene con decreto ministeriale e non è coordinato con la procedura di autorizzazione del singolo impianto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:
- l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e il principio di proporzionalità ostino a una disciplina nazionale che considera rifiuto una sostanza pur tecnicamente idonea come combustibile, finché non sia inserita nell’elenco dei combustibili autorizzati;
- l’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE e i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino a una disciplina che non coordina la procedura di autorizzazione dell’impianto con quella di aggiornamento dell’elenco dei combustibili.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/98/CE, articoli 3, 4 e 6;
- la direttiva 2009/28/CE, articolo 13, paragrafo 1, e articolo 2, lettera h), sulla nozione di bioliquidi;
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, in relazione al principio di precauzione.
Sul piano nazionale sono richiamati gli articoli 184-ter, 268, 293 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011.
Ragionamento della Corte sulla cessazione della qualifica di rifiuto
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, la cessazione della qualifica di rifiuto richiede il soddisfacimento di quattro condizioni cumulative: uso comune per scopi specifici, esistenza di un mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. In assenza di criteri adottati a livello dell’Unione per gli oli vegetali esausti del caso, gli Stati membri possono decidere caso per caso se il rifiuto abbia cessato di esserlo.
La Corte sottolinea che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta delle modalità procedurali sia nella valutazione tecnico-scientifica del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, non conferisce al detentore un diritto automatico a pretendere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità o del giudice nazionale.
Ruolo dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE
La Corte esclude che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE imponga un coordinamento procedurale tra la disciplina autorizzativa degli impianti a fonti rinnovabili e quella relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto. Tale disposizione richiede che le procedure amministrative nazionali siano proporzionate, necessarie, coordinate, trasparenti, semplificate e oggettive, ma non disciplina la procedura normativa di adozione dei criteri per il “end of waste”.
Principio di precauzione e valutazione del rischio
La Corte afferma che, se la migliore conoscenza scientifica disponibile lascia un’incertezza sulla sicurezza ambientale e sanitaria dell’uso della sostanza in determinate circostanze, lo Stato membro può, alla luce del principio di precauzione, astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto o una decisione individuale positiva. La mancata inclusione dell’olio vegetale nell’elenco dei combustibili autorizzati può quindi essere giustificata se non risulta dimostrato che il suo impiego come combustibile non comporti effetti nocivi.
La Corte osserva anche che il fatto che la sostanza rispetti una norma tecnica UNI, abbia un mercato o produca un bilancio emissivo complessivamente migliore rispetto al metano non basta, da solo, a dimostrare l’assenza di rischi per ambiente e salute umana. Occorre una verifica specifica per l’uso concreto come combustibile in un impianto che genera emissioni in atmosfera.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, letti congiuntamente, non ostano a una normativa nazionale che respinga l’istanza di autorizzazione all’uso del bioliquido come combustibile perché la sostanza non è inserita nell’elenco dei combustibili da biomassa autorizzati e l’elenco è modificabile solo con decreto ministeriale non coordinato con la procedura individuale, purché lo Stato membro abbia potuto ritenere, senza errore manifesto di valutazione, che non sia stata dimostrata la conformità della sostanza alle condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, in particolare l’assenza di effetti nocivi.
Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto se, nel caso di specie, la mancata inclusione nell’elenco sia giustificata da un’applicazione corretta del principio di precauzione e da una valutazione non manifestamente erronea.
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