Sentenza n. 4257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 529 del 3 febbraio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 23 della gara per la fornitura di deflussori ed elastometri, limitatamente alla mancata attribuzione di 14 punti per la presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato il solo capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata attribuzione di 14 punti premiali per il requisito della “presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero”. Ha sostenuto che il prodotto offerto fosse dotato di un secondo tappo, denominato “tappo combi”, destinato alla chiusura della porta di caricamento e idoneo a garantire sterilità e asetticità, contestando l'interpretazione del disciplinare adottata dal TAR secondo cui il tappo dovesse essere incorporato o premontato nella struttura della pompa e collocato all'estremità dell'elastomero. Ha inoltre censurato il mancato accoglimento dell'istanza di verificazione e prodotto per la prima volta in appello un'attestazione sulle specifiche tecniche del dispositivo. Le parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'erronea indicazione di altri lotti, l'inammissibilità della nuova produzione documentale e, quanto ai verbali di gara, la necessità della querela di falso. Nel merito hanno sostenuto che il campione non presentasse il tappo richiesto dalla lex specialis e che l'appellante non avesse reso una dichiarazione di equivalenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che i capi della sentenza relativi agli ulteriori motivi di primo grado non riproposti in appello sono coperti da giudicato per acquiescenza. Ha respinto l'eccezione concernente l'erronea indicazione dei lotti, ritenendola un mero errore materiale, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità della nuova attestazione tecnica, prodotta per la prima volta in appello, in applicazione dell'art. 104, comma 2, c.p.a.; non ricorrevano le eccezioni relative all'indispensabilità della prova o all'impossibilità non imputabile di produrla in primo grado. Nel merito, ha confermato il rigetto del motivo: la clausola della lex specialis richiedeva in modo chiaro un tappo collocato “a fine elastomero”, cioè nel punto terminale dell'elastomero. Il dispositivo offerto presentava invece un terminale luer-lock con capsula e un tappo combi accessorio, destinato agli immagazzinamenti prolungati, senza che fosse dimostrata la sua collocazione a fine elastomero né dichiarata un'equivalenza funzionale in sede di gara. Il tappo di chiusura a fine linea di infusione svolgeva inoltre una funzione diversa, volta a prevenire il reflusso di sangue o altri fluidi, e non quella di sigillare il serbatoio mantenendo costante la pressione interna. Il significato letterale e inequivoco della clausola impediva interpretazioni integrative o sostitutive. L'appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del secondo grado.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per la gara, secondo quanto riportato nell'oggetto della procedura.
art. 104, comma 2, c.p.a.
nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio
La nuova attestazione tecnica prodotta dall'appellante è stata dichiarata inammissibile perché acquisibile e producibile già in primo grado; non ricorrevano le eccezioni dell'indispensabilità della prova o dell'impossibilità non imputabile.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
art. 354 c.p.c.
Richiamato, più in generale, a sostegno del divieto di nuove prove e nuovi documenti nel giudizio di appello amministrativo.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis di gara deve essere privilegiato il significato letterale delle clausole; quando la prescrizione è chiara e inequivoca, non sono ammesse interpretazioni integrative o sostitutive contrarie al suo tenore testuale e logico.
- Se la lex specialis attribuisce un punteggio premiale alla presenza di un determinato componente collocato in una specifica parte del prodotto, il punteggio spetta solo quando il componente possiede le caratteristiche e la collocazione richieste, non essendo sufficiente la presenza di un accessorio con funzione diversa o separato dal dispositivo principale.
- Nel giudizio amministrativo di appello non possono essere prodotti nuovi documenti o nuovi mezzi di prova che la parte avrebbe potuto acquisire e depositare in primo grado; la deroga opera solo se il giudice ritiene la prova indispensabile oppure se la parte dimostra di non aver potuto produrla per causa non imputabile.
- La mancata riproposizione in appello dei capi della sentenza di primo grado sfavorevoli all'appellante comporta acquiescenza e il passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
- La dichiarazione di equivalenza funzionale di un prodotto rispetto a una caratteristica richiesta dalla lex specialis deve essere resa in sede di gara; non può essere utilizzata successivamente per superare una prescrizione tecnica chiara e non rispettata dall'offerta.
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