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Ordinanza

Ordinanza n. 293/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Colle Brianza di diniego della pratica edilizia n. 52/2025 S.C.I.A. in sanatoria, datato 11 dicembre 2025; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202600667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale di una SCIA in sanatoria relativa alla pratica edilizia n. 52/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune di Colle Brianza relativo a una SCIA in sanatoria, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di legittimità articolati nel ricorso. In sede cautelare, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti erano destinatari di un'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, alla quale avevano prestato acquiescenza e che non risultava ottemperata. Il Comune, tuttavia, nel provvedimento impugnato non aveva dedotto né la mancata ottemperanza, né l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, né la tardività della presentazione della SCIA in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando la precedente ordinanza di demolizione non ottemperata, l'acquiescenza prestata dai ricorrenti e l'assenza di prova dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale o della tardività della SCIA, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il requisito del periculum in mora, poiché non era stata fornita alcuna prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione cui i ricorrenti erano destinatari; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la sospensione è stata negata per mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato; la mera impugnazione del provvedimento non è sufficiente.
  • In presenza di una precedente ordinanza di demolizione non ottemperata, alla quale il destinatario abbia prestato acquiescenza, tale circostanza può assumere rilievo nella valutazione cautelare relativa a una successiva SCIA in sanatoria.
  • La mancata deduzione, nel provvedimento amministrativo, della non ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, dell'eventuale acquisizione al patrimonio comunale e della tardività della SCIA in sanatoria non equivale, nella fase cautelare, alla prova dell'insussistenza di tali circostanze; resta comunque necessario dimostrare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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