Cassazione Penale, Sentenza n. 7356/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Abbrescia aveva chiesto la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia) per le condanne pronunciate con rito abbreviato con la sentenza del 17/01/2023. Il GIP aveva concesso la diminuente solo per i reati direttamente giudicati con quella sentenza, escludendola per i reati che erano stati unificati a titolo di continuazione esterna, ritenendo carattere esclusivamente deflattivo del beneficio. Il ricorrente deduceva che la riduzione, per la sua natura sostanziale/deflattiva, dovesse applicarsi a tutti i reati giudicati con il rito abbreviato nella medesima pronuncia, anche se alcuni erano stati unificati per continuazione esterna.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. La decisione viene motivata soprattutto per profili procedurali: la riduzione ex art. 442, comma 2-bis, è di natura deflattiva ma la competenza per la sua applicazione è del giudice dell'esecuzione secondo il nuovo art. 676, comma 3-bis, c.p.p.; la procedura de plano non è applicabile in assenza di espresso richiamo normativo e, nel caso concreto, il GIP aveva provveduto de plano respingendo l'istanza senza fissare l'udienza camerale né notificare avviso alle parti, violando il diritto di partecipazione del difensore. Tale omissione ha concretizzato una nullità assoluta (art. 179 c.p.p. e art. 178, comma 1, lett. c)). Per questi motivi la Corte ha annullato e rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (applicazione della procedura prevista, convocazione/avviso e partecipazione del difensore). La Corte non ha deciso definitivamente sul punto sostanziale relativo all'applicabilità automatica della riduzione ai reati unificati per continuazione esterna, rimettendo la valutazione alla nuova decisione in cui la procedura corretta dovrà essere garantita.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
La disposizione introduce una riduzione della pena (un sesto) quando l'imputato o il difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna; la Corte la qualifica come misura di natura esclusivamente deflattiva.
art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Atto normativo che ha introdotto nel codice la nuova diminuente esecutiva (art. 442, comma 2-bis).
legge 27 settembre 2021, n. 137 (delega)
Norma di delega che ha imposto al legislatore di prevedere la riduzione in caso di mancata impugnazione; la Corte richiama la finalità deflattiva indicata dalla delega.
art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
"Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile"
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione per la riduzione; la Corte interpreta la norma come collocazione della materia in un procedimento autonomo rispetto a quello de plano e sottolinea che la procedura de plano non è automaticamente applicabile.
art. 666 c.p.p.
Regola la forma dei procedimenti celebrati in sede di esecuzione; la Corte ritiene che, in assenza di disposizione contraria, sia la norma da seguire per l'istruzione e la celebrazione del giudizio sulla diminuente esecutiva.
art. 667, comma 4, c.p.p. e art. 676, comma 1, c.p.p.
Riferimenti normativi usati dalla Relazione illustrativa originaria per indicare il modello del rito de plano; la Corte rileva però che le modifiche successive (comma 3-bis) hanno spostato la materia fuori dal regime del de plano.
art. 179, comma 1, c.p.p.
Norma relativa alle nullità assolute; la Corte la applica per qualificare come nullità insanabile il provvedimento emesso senza rispetto delle forme richieste (mancata udienza/partecipazione).
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Tutela della partecipazione necessaria del difensore: la mancata messa in condizione di partecipare integra vizio rilevante e nullità.
Massime di principio
- La diminuente prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. ha natura deflattiva: mira a premiare la mancata impugnazione con una riduzione ulteriore della pena.
- La competenza per decidere sull'applicazione della riduzione spetta al giudice dell'esecuzione (art. 676, comma 3-bis): il procedimento deve seguire le regole proprie dell'ufficio esecuzione e non può essere applicato automaticamente il rito de plano salvo espressa previsione.
- In sede di esecuzione si applicano le disposizioni generali sull'istruzione dei procedimenti (art. 666 c.p.p.) quando non ci sono norme speciali che prevedono diversamente.
- Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione decide senza convocare l'udienza camerale e senza avvisare le parti può essere affetto da nullità assoluta; la partecipazione del difensore è essenziale (art. 178 e 179 c.p.p.).
- Quando vi siano reati unificati a titolo di continuazione esterna, la corretta applicazione della diminuente esecutiva richiede che il giudice dell'esecuzione esamini la questione nella procedura prevista e garantisca la partecipazione delle parti; omissioni procedurali possono portare all'annullamento senza che venga affrontata nel merito la questione sostanziale.
- Per difensori: in caso di istanza di applicazione della diminuente ex art. 442, comma 2-bis, verificare che sia fissata udienza e che vi sia regolare avviso/partecipazione; in caso di decisione 'de plano' senza udienza, è possibile impugnare per nullità.
- Per i giudici: evitare decisioni de plano sulla diminuente esecutiva se la normativa di competenza richiede un diverso svolgimento procedurale; assicurare la partecipazione del difensore e il rispetto delle forme previste dall'art. 666 c.p.p.
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