Ordinanza n. 832/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 Dirigenti Tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, bandito con Decreto Direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024, per illegittimità dei quesiti n. 25 e n. 38 della prova preselettiva, e della graduatoria del 19.12.2025, dei soggetti ammessi alle prove successive e di ogni altro atto successivo e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quesiti n. 25 e n. 38 della prova preselettiva del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, graduatoria dei soggetti ammessi alle prove successive e atti conseguenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale nella parte relativa ai quesiti n. 25 e n. 38 della prova preselettiva, deducendone l'illegittimità, nonché la graduatoria del 19 dicembre 2025 e gli atti successivi e conseguenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. In forza di un precedente decreto monocratico, era stato ammesso con riserva alla prova scritta, che ha già sostenuto.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare collegiale esclusivamente per confermare gli effetti del precedente decreto presidenziale monocratico che aveva ammesso il ricorrente con riserva alla prova scritta. La decisione è stata assunta nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerando che la prova scritta era già stata sostenuta. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, fissato per l'udienza pubblica del 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il Collegio ha disposto la conferma degli effetti del decreto monocratico sulla base del bilanciamento degli interessi coinvolti e della situazione processuale sopravvenuta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto monocratico quando il bilanciamento degli interessi e l'avvenuto svolgimento, in via provvisoria, della prova concorsuale giustifichino la conservazione della misura fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare finalizzato esclusivamente alla conferma degli effetti di un decreto monocratico non definisce il merito dell'impugnazione, che resta affidato alla successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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