Cassazione Penale, Sentenza n. 820/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., deducendo una reformatio in pejus: la Corte d'appello ha disposto per la prima volta in sede di appello la confisca della somma di denaro sequestrata, misura non prevista nella sentenza di primo grado e non dedotta come motivo specifico nell'atto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione di confisca. Ha accertato che la confisca è stata disposta in appello senza un motivo di impugnazione specifico e senza che la sentenza di primo grado avesse già disposto la confisca di quel denaro; si è dunque determinata una reformatio in pejus. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che disponeva la confisca della somma, ha dichiarato che quella statuizione elimina e ha ordinato la restituzione del denaro all'avente diritto, rimandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte d'appello per la rideterminazione della pena in seguito alla rinuncia ai motivi di appello; la Cassazione ha ammesso l'uso di tale disposizione per rideterminare pena ma non come giustificazione per introdurre una confisca in pejus non prevista né dedotta.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti in relazione alle quali è stata contestata la responsabilità; citate per il reato principale per cui è stata rideterminata la pena.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso: vieta la reformatio in pejus in sede di appello con riferimento alle statuizioni che aggravano la posizione dell'unico appellante; la Cassazione ha ritenuto violata tale norma con l'introduzione della confisca in appello.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Norma sulla confisca per i delitti di stupefacenti; la Cassazione osserva che, pur essendo prevista la possibilità di confisca, la misura non poteva essere disposta per la prima volta in appello nei confronti del solo ricorrente senza adeguato motivo di impugnazione.
art. 240-bis cod. pen.
Disposizione penale sulla confisca per i reati; citata come possibile titolo normativo per la confisca ma la Corte ha rilevato che non risultava applicata o motivata in primo grado e non era introdotta legittimamente in appello.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca della sostanza stupefacente e del materiale sequestrato; la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca della sostanza e del materiale ma non della somma di denaro, elemento essenziale per escludere la confisca nuova in appello.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione della Cassazione (esecuzione dell'ordine di restituzione).
Massime di principio
- La Corte d'appello non può aggravare la posizione del solo appellante disponendo, per la prima volta in grado d'appello, misure peggiorative (es. confisca) se tali misure non risultano già previste dalla sentenza di primo grado o dedotte espressamente come motivo di appello: ciò integra la reformatio in pejus vietata dall'art. 597 c.p.p.
- La semplice acquiescenza della difesa a una richiesta del P.M. o un accordo verbale in udienza non sostituiscono un valido motivo di impugnazione: per consentire una statuizione nuova e peggiorativa occorre che il relativo motivo sia legittimamente formulato nell'atto di appello.
- Se la sentenza di primo grado non contiene disposizioni sulla confisca di determinate somme, l'appello del solo imputato non può essere utilizzato per introdurre ex novo quella misura; in caso contrario la Cassazione annullerà la parte in peius e ordinerà la restituzione.
- Qualora la confisca sia obbligatoria per legge e già prevista in primo grado la valutazione è diversa; la tutela contro la reformatio in pejus riguarda in particolare statuizioni non obbligatorie o non previamente decise.
- Per evitare il rischio di perdere protezione contro decisioni in pejus, la difesa deve formulare espressamente nei motivi di appello anche questioni relative a sequestro e confisca quando si intende contestare tali misure.
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