Cassazione Civile, Ordinanza n. 24278/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposto da una persona fisica per l'irragionevole durata del fallimento di una società, poi definito con decreto monitorio della Corte d'appello che aveva liquidato l'indennizzo nei confronti del Ministero della giustizia. Il decreto e il ricorso erano stati notificati al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. In opposizione, il MEF eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva e il Ministero della giustizia deduceva: a) l'illegittimità della rettifica d'ufficio del soggetto passivo operata dal giudice; b) l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni al Ministero della giustizia. La Corte d'appello rigettava l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 4 L. n. 260 del 1958, trattandosi di errore nell'individuazione dell'amministrazione statale destinataria, sanabile con rimessione in termini nella fase di opposizione. Con il ricorso per cassazione le Amministrazioni hanno dedotto due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, commi 2 e 3, L. n. 89 del 2001 e dell'art. 4 L. n. 260 del 1958, sostenendo che il difetto di titolarità passiva non fosse sanabile e che la fase monitoria non consentisse tale rimessione; nonché violazione degli artt. 4 L. n. 260 del 1958, 5 L. n. 89 del 2001 e 153 c.p.c., sostenendo che la notifica nulla o tardiva non potesse essere sanata e che il decreto dovesse dichiararsi inefficace. La Cassazione ha respinto entrambe le censure, affermando che l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale è mera irregolarità sanabile e che, una volta notificato comunque il decreto, ancorché con nullità o irregolarità, non può dichiararsene l'inefficacia, riservata alle sole ipotesi di mancata o giuridicamente inesistente notificazione nel termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Trieste che aveva respinto l'opposizione delle amministrazioni statali al decreto di equa riparazione. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: non vi era ultrapetizione né violazione del contraddittorio, perché l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260 del 1958 nella fase di opposizione era corretta; inoltre la notifica del decreto, pur se eventualmente nulla o irregolare, escludeva la declaratoria di inefficacia, essendo quest'ultima configurabile solo in caso di totale mancanza o inesistenza giuridica della notificazione. Le Amministrazioni sono state condannate in solido alle spese e al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla distrazione in favore del difensore antistatario della resistente.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89 del 2001
individua l'amministrazione statale tenuta a resistere nel procedimento di equa riparazione e disciplina il procedimento monitorio, richiedendo la notifica del ricorso e del decreto nel termine previsto.
art. 4 L. n. 260 del 1958
si applica anche all'errore di identificazione tra distinte soggettività pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato; la sua funzione è di consentire la rimessione in termini e la rinnovazione della notifica, non di stabilizzare automaticamente gli effetti dell'atto notificato al soggetto errato.
art. 5 L. n. 89 del 2001
la sanzione di inefficacia opera solo in caso di mancata notifica nel termine; la nullità o irregolarità della notifica rileva solo ai fini dell'opposizione tardiva, non per ottenere l'inefficacia del decreto in opposizione tempestiva.
art. 112 c.p.c.
non è violato quando il giudice, chiamato a decidere sull'errore di individuazione dell'amministrazione e sulla notifica del decreto, applica d'ufficio la disciplina pertinente in base al principio iura novit curia, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.
art. 153 c.p.c.
la Corte richiama la disciplina della rimessione in termini, ma esclude che nel caso concreto vi sia stata una rimessione impropria o vietata, perché l'integrazione è stata disposta nell'ambito della sanatoria prevista dalla legge speciale.
art. 96 c.p.c.
la Corte ritiene applicabile la condanna alle ulteriori somme in caso di ricorso definito come infondato nel procedimento accelerato, anche nei confronti della P.A.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione resa dopo richiesta di trattazione conferma l'esito negativo per i ricorrenti.
art. 51 c.p.c.
viene esclusa l'incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.
art. 52 c.p.c.
richiamato solo con riferimento alla questione di incompatibilità del componente del collegio.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'erronea individuazione dell'amministrazione statale legittimata passivamente integra una irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260 del 1958, quando il destinatario reale dell'atto appartenga al novero delle soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
- La sanatoria prevista dall'art. 4 L. n. 260 del 1958 opera anche nella fase di opposizione a cognizione piena del procedimento ex L. n. 89 del 2001, poiché l'opposizione non introduce un giudizio autonomo ma una fase del medesimo procedimento.
- La declaratoria di inefficacia del decreto monitorio è configurabile solo in caso di mancata notificazione o di notificazione giuridicamente inesistente nel termine di legge; se una notificazione è stata comunque eseguita, anche se nulla o irregolare, l'inefficacia non può essere pronunciata nel giudizio di opposizione tempestiva.
- L'errore nella individuazione del soggetto pubblico tenuto a resistere non incide sul merito della pretesa, ma sulla corretta individuazione del contraddittore e sulla regolare instaurazione del contraddittorio, con conseguente dovere del giudice di consentire la rinnovazione della notifica.
- La nullità o irregolarità della notificazione del decreto monitorio non può essere fatta valere per ottenere l'inefficacia del decreto quando l'opposizione sia stata tempestivamente proposta; tale vizio rileva, al più, ai fini dell'opposizione tardiva se abbia impedito la conoscenza del provvedimento.
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