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Ordinanza

Ordinanza n. 813/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di nomina del nuovo direttore generale dell'ASL n. 7 Sulcis-Iglesiente, unitamente agli atti regionali presupposti relativi al commissariamento, alla decadenza del precedente direttore generale e alla procedura di selezione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, già nominata direttore generale dell'ASL n. 7 con incarico quinquennale in scadenza il 31 dicembre 2026, ha impugnato la nomina del nuovo direttore generale e, per quanto occorresse, gli atti presupposti di commissariamento, decadenza e selezione. Ha dedotto la violazione e l'elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025, degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87/1953, nonché della disciplina statale sui presupposti della decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie. Secondo la ricorrente, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 2025, che aveva previsto il commissariamento straordinario e l'automatica decadenza dei direttori generali, avrebbe eliminato il fondamento della cessazione del suo incarico, imponendo la reintegrazione e impedendo di considerare vacante la posizione. Ha inoltre dedotto carenza assoluta di potere, violazione delle garanzie procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti, sviamento, violazione della stabilità contrattuale, della buona fede, del legittimo affidamento e del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Regione, l'ASL e il controinteressato hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità per violazione dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, il difetto di interesse per tardiva impugnazione degli atti presupposti e l'assenza dei requisiti per una nuova nomina della ricorrente. L'ASL ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sostenendo la devoluzione della controversia al giudice ordinario quale giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10, comma 1, c.p.a., in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul regolamento preventivo di giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto ammissibile il regolamento e non manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione, rilevando che la sospensione non consegue più automaticamente alla proposizione del regolamento, ma deve essere disposta quando l'istanza non sia manifestamente inammissibile e la contestazione non sia manifestamente infondata. La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, considerando l'oggetto effettivo della controversia e la causa petendi, ossia la natura della posizione soggettiva dedotta, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale della domanda. Sebbene formalmente sia impugnata la nomina del nuovo direttore generale, il TAR ha osservato che la ricorrente fonda la pretesa sulla persistente validità ed efficacia del proprio contratto di lavoro quinquennale, che ritiene nuovamente produttivo di effetti dopo la pronuncia costituzionale. Tale prospettazione potrebbe integrare la deduzione di un diritto soggettivo derivante dal contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto questa fattispecie da quella in cui era stato tempestivamente impugnato un provvedimento di decadenza quale esercizio di potere amministrativo macro-organizzativo regionale: nel caso concreto, invece, la controversia appare riferita direttamente al rapporto individuale di lavoro e alla sua efficacia contrattuale. Le questioni di merito e le altre eccezioni non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata

    Nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice sospende il processo quando il regolamento sia ammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.

  • art. 10, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il richiamo all'art. 367 c.p.c. in materia di regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 136 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 3, l. n. 87/1953

    È richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 14 l.r. Sardegna n. 8/2025

    La disposizione regionale sul commissariamento straordinario e sull'automatica decadenza dei direttori generali è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, secondo quanto riportato nell'ordinanza.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 171/2016

    È indicato quale principio fondamentale che individua presupposti sostanziali e modalità procedurali per la decadenza immediata dei direttori generali, non comprendendo il commissariamento straordinario per le ragioni previste dalla norma regionale dichiarata incostituzionale.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare considerando non solo la pronuncia formalmente richiesta, ma soprattutto la causa petendi e la natura effettiva della posizione soggettiva dedotta, senza che sia decisiva la qualificazione prospettata dalla parte.
  • La contestazione di un atto amministrativo di nomina non radica necessariamente la giurisdizione amministrativa quando la pretesa sostanziale si fondi sulla persistente efficacia di un contratto individuale di lavoro e sull'esistenza di un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico.
  • Ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., applicabile al processo amministrativo, la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione impone la sospensione del giudizio quando il regolamento sia ammissibile e la contestazione della giurisdizione non risulti manifestamente infondata; il giudice procedente conserva un potere di valutazione limitato a tali profili.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRapporto di impiego non privatizzatoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiSanità
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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